Ott 20

Processiamo le alte cariche dello Stato: le due nuove denunce contro gli usurpatori delle istituzioni che hanno rubato la nostra sovranità.

Cari amici, come sapete non sono disposto ad accettare qualcosa meno della vittoria completa contro questa oscena dittatura finanziaria, che tanto male sta facendo al nostro Paese ed al mondo intero. Con la pronuncia del GIP del Tribunale di Cassino siamo riusciti per la prima volta a far scrivere alla Magistratura, in un provvedimento giudiziario, che cedere la sovranità del popolo è reato.

Questo è il momento di colpire ancora più duro e di affondarli per sempre, così ripristinando la democrazia. Assieme al coraggioso imprenditore Niki Dragonetti abbiamo lanciato le due denunce di massa che qui potete scaricare e depositare presso Procure e forze dell’ordine. Non restate inerti, denunciate. Il peso del popolo può spingere un Magistrato a fare ciò che va fatto e ne basta uno solo per fermarli.

Non vi è dubbio che le Istituzioni, o meglio gli usurpatori che le occupano, stiano commettendo fatti illeciti e pertanto solo il terzo potere dello Stato, grazie alla sua indipendenza, è in condizione di fermarli. La politica invece ha fallito poiché il potere economico è diventato ormai così forte da controllarla integralmente.

Ecco i due atti da scaricare. Se ne condividete il contenuto dopo averli letti attentamente aggiungete solo i vostri nomi e la firma e poi depositateli.

Scarica la denuncia contro le cessioni di sovranità – Cessione sovranità PDF

-allegare a questa denuncia anche il provvedimento del Tribunale di Cassino: Tribunale CassinoPDF

Scarica la denuncia contro l’usurpazione del potere politico – Penale usurpazione potere politicoPDF

Ecco qui trascritte le due denunce:

PROCURA DELLA REPUBBLICA

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

Promosso da __________________________________________________ nato/a a _______________________ il ____________________ e residente in____________________________, via ____________________________ ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell’Avv. Marco Mori che condivide in toto il contenuto del presente atto da esso integralmente redatto in ogni sua parte (C.F.: MRO MRC 78P29 H183L – Tel e Fax: 0185.23122 – Pec: studiolegalemarcomori@pec.it), sito in Rapallo (GE), C.so Mameli 98/4.

* * *

L’art. 1 della Costituzione Italiana recita: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

-L’art. 11 della Costituzione Italiana dispone: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle LIMITAZIONI di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

-L’art. 243 c.p. punisce: Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”.

* * *

PREMESSO IN FATTO

1) I trattati europei costituiscono pacifiche cessioni della nostra sovranità, l’art. 3 TFUE infatti dispone un elenco di materie in cui l’Unione Europea ha competenza esclusiva, ovvero:

-unione doganale;

-definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

-politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;

-conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune di caccia e pesca;

-politica commerciale comune;

2) La Costituzione italiana, con il suo art. 11 Cost., non consente la cessione di sovranità, autorizzando unicamente la sua limitazione a fini di pace e giustizia, oltre che in condizioni di reciprocità tra le nazioni, norma concepita espressamente per la sola adesione dell’Italia all’O.N.U;

3) Uno Stato può esistere unicamente se ha i propri elementi fondanti irrinunciabili. Essi sono il popolo, il territorio ed appunto la sovranità del popolo sul territorio stesso. La nostra Costituzione infatti fissa nei suoi principi fondamentali il concetto centrale di appartenenza della sovranità al popolo (art. 1 Cost.);

4) La Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 238/14, ha avuto modo di ribadire che i principi fondamentali dell’ordinamento costituiscono barriera invalicabile all’ingresso delle norme dell’Unione Europea nel nostro sistema giuridico. L’appartenenza della sovranità al popolo è un principio fondamentale dell’ordinamento, che non può essere superato dalle norme dell’Unione;

5) L’Italia non poteva in alcun modo cedere sovranità e tantomeno cedere ad esempio la sovranità monetaria, che oggi appartiene in via esclusiva al SEBC, al sistema europeo delle Banche Centrali, che la esercita in via indipendente (ex art. 130 TFUE) da qualsivoglia decisione dei Parlamenti, europeo e nazionali, con buona pace anche del disposto dell’art. 47 Cost. che prevede che la Repubblica debba invece disciplinare, coordinare e controllare il credito;

6) In merito alla cessione della sovranità monetaria ed alle sue incredibili conseguenze valgano su tutte le parole dell’ex Presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky: Si parla di fallimento dello Stato come di cosa ovvia.

Oggi, è “quasi” toccato ai Greci, domani chissà. È un concetto sconvolgente, che contraddice le categorie del diritto pubblico formatesi intorno all’idea dello Stato. Esso poteva contrarre debiti che doveva onorare. Ma poteva farlo secondo la sostenibilità dei suoi conti. Non era un contraente come tutti gli altri. Incorreva, sì, in crisi finanziarie che lo mettevano in difficoltà. Ma aveva, per definizione, il diritto all’ultima parola. Poteva, ad esempio, aumentare il prelievo fiscale, ridurre o “consolidare” il debito, oppure stampare carta moneta: la zecca era organo vitale dello Stato, tanto quanto l’esercito. Come tutte le costruzioni umane, anche questa poteva disintegrarsi e venire alla fine. Era il “dio in terra”, ma pur sempre un “dio mortale”, secondo l’espressione di Thomas Hobbes. Tuttavia, le ragioni della sua morte erano tutte di diritto pubblico: lotte intestine, o sconfitte in guerra. Non erano ragioni di diritto commerciale, cioè di diritto privato.

Se oggi diciamo che lo Stato può fallire, è perché il suo attributo fondamentale — la sovranità — è venuto a mancare. Di fronte a lui si erge un potere che non solo lo può condizionare, ma lo può spodestare. Lo Stato china la testa di fronte a una nuova sovranità, la sovranità dei creditori”.

7) Il codice penale ovviamente punisce i delitti contro la personalità giuridica dello Stato, ovvero punisce coloro che attentano agli elementi fondanti dello Stato stesso, appunto popolo, territorio e sovranità;

8) Nel 2006 alcune norme penali furono incredibilmente modificate, il 241 c.p. ad esempio vide l’introduzione della violenza quale nuovo elemento costitutivo del reato (violenza che peraltro oggi esiste, visto che la leva con cui sottraggono ulteriore sovranità agli Stati è quella del ricatto economico ottenuto artificialmente attraverso l’applicazione di regole giuridiche che portano matematicamente alla recessione. Tuttavia spiegarlo sin d’ora appesantirebbe un atto che vuole essere lineare e semplice per “spingere” codesta Procura ad aprire finalmente un’indagine seria sul tema, anziché archiviare come se si trattasse di mere fantasie. Si resta comunque a disposizione del P.M. per approfondire il punto qualora si voglia dare un maggiore spessore all’attività investigativa. L’intreccio tra politica e finanza d’altronde è ormai oltremodo evidente e conclamato);

9) L’art. 243 c.p. invece non ha subito modifica alcuna e tale norma punisce, anche i semplici accordi diretti a commettere atti ostili contro la personalità giuridica dello Stato, ovvero gli accordi diretti a colpire uno degli elementi fondanti di esso;

10) Chi ha ceduto la nostra sovranità stipulando i trattati europei, chi ci mantiene in tali condizioni asservendoci quotidianamente al vincolo esterno di Bruxelles obbligandoci a subire la sovranità dei creditori, chi pianifica o invoca ulteriori cessioni della nostra sovranità, commette o ha commesso il delitto di cui all’art. 243 c.p.;

11) Stiamo dunque parlando di reati commessi da tutte le più alte cariche dello Stato dal 1992 ad oggi, nonché dai membri del Parlamento che a vario titolo hanno consapevolmente appoggiato le cessioni di sovranità compiute, reati che oggi permangono e sono in corso di consumazione;

12) Con decreto del 6.10.2017 che si produce il Tribunale Penale di Cassino, in persona del G.I.P. Massimo Lo Mastro, seppur incidentalmente, ha finalmente confermato, accogliendo le tesi dello scrivente sul punto, che la cessione di sovranità è un atto illecito punito dal codice penale quando ne ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi: “(omisiss…) rileva questo giudice la differenza tra limitazioni e cessione di sovranità, non ritenendo (giustamente – n.d.s.) detti concetti assimilabili. L’art. 11 Cost. precisa e fissa, con estrema chiarezza a quali condizioni sia possibile “limitare” la sovranità nazionale (ovvero limitare la sovranità popolare). Proprio perché senza sovranità lo Stato non esisterebbe, i limiti della Costituzione in materia di compressione del potere d’imperio sono rigorosi (proprio per questo il legislatore si è occupato di sanzionare penalmente la lesione del potere d’imperio e dello Stato e si parla all’uopo di delitti contro la personalità giuridica internazionale dello Stato ove ne risultino integrati gli estremi oggettivi e soggettivi). Orbene (omissis…) la sovranità dunque non può essere ceduta ma solo limitata e anche le mere limitazioni hanno ulteriori “limiti”. Fermo il divieto assoluto di cessioni, la limitazione della sovranità può avvenire unicamente in condizioni di reciprocità ed al fine esclusivo (ogni altra soluzione è stata espressamente bocciata in seno all’Assemblea Costituente) di promuovere un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Limitare significa circoscrivere un potere entro certi limiti, overo omettere di esercitare il proprio potere d’imperio (che pure deve rimanere intatto) in una determinata materia, oppure esercitarlo all’interno di certi limiti generalmente riconosciuti dal diritto internazionale a fini di pace e di cooperazione tra le nazioni. Purché il contenimento dell’esercizio del proprio potere (che secondo la nostra impostazione democratica, appartiene al popolo, ovvero al soggetto rappresentato), sia in ogni caso rispettoso degli ulteriori cd. “controlimiti” costituzionali (cfr. Sent. Corte Cost. 238/2014). La cessione di sovranità invece comporta la consegna ad un terzo di un potere d’imperio proprio di uno Stato che cosiì per definizione perde anche la propria indipendenza”.

Ovviamente questo è esattamente ciò che è avvenuto, l’Italia ha perso radicalmente la sua indipendenza e la sua sovranità, fatto inaccettabile.

Tutto ciò richiamato e premesso, l’esponente ritiene che i fatti sommariamente esposti costituiscano le condotte commissive del reato di cui all’art. 243 c.p..

IN DIRITTO

L’art. 243 c.p. che punisce: “Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”.

Il verificarsi dell’evento bellico non è elemento necessariamente richiesto per la consumazione del reato in parola per il quale è sufficiente l’avvenuta intelligenza con lo straniero a tale fine o, per quanto qui interessa davvero, al fine di compiere anche altri atti altrimenti ostili alla nazione.

Tenere “intelligenze” significa semplicemente stringere un accordo con lo straniero, accordo che ai fini del reato in parola può anche essere assolutamente palese e non già occulto. La stipula di un trattato è pacificamente un atto d’intelligenza con lo straniero.

La qualificazione giuridica apparentemente meno immediata è quella che definisce appunto il concetto di “atto ostile diverso dalla guerra”.

Per comprendere il senso del termine basta ricordare il capo del codice penale in cui il reato è inserito, ovvero quello che mira a tutelare la personalità giuridica dello Stato.

Atti di ostilità sono tutte le azioni d’inimicizia diverse dalla guerra stessa che risultino dannose degli interessi del Paese anche qualora non coercitive o non violente.

L’ordinamento democratico della Repubblica italiana si basa ovviamente sulla nostra Costituzione, che all’articolo 1 attribuisce espressamente la sovranità al popolo. Tale passaggio costituisce l’essenza di una democrazia nel senso proprio del termine.

Un atto d’intelligenza con lo straniero che comporta la sottrazione della sovranità e dell’indipendenza nazionale deve necessariamente qualificarsi come “atto ostile” a quel bene giuridico che si può definire personalità dello Stato Italiano.

Non vi è infatti azione più ostile nei confronti di una nazione di quella diretta a cancellarne la sovranità o a menomarne l’indipendenza, poiché se ne compromette un elemento fondante ed irrinunciabile.

Ogni evento bellico è per sua definizione il tentativo di sottomettere un altro Stato menomandone proprio la sua sovranità e la sua indipendenza.

Infatti in caso di invasione armata lo Stato certamente non perde il territorio, che geograficamente rimane, non perde neppure il popolo, che nonostante i morti conseguenti alla guerra non si estingue completamente. Uno Stato invaso perde invece il potere d’imperio, ovvero la sovranità sul suo territorio.

Oggi la compromissione dell’indipendenza e della sovranità nazionale non avviene dunque con i carri armati, ma con i trattati europei che spogliano la nazione di qualsivoglia capacità giuridica in materia politica ed economica, siamo dunque in presenza di palesi atti ostili contro la personalità giuridica del Paese.

La cessione di sovranità dell’Italia in favore dell’Europa rappresenta indiscutibilmente la fine dell’Italia quale nazione libera ed indipendente, ciò è esattamente quello che accadrebbe in caso di occupazione militare del paese.

Laddove la cessione della sovranità e la menomazione dell’indipendenza avviene ricorre la piena punibilità ex art. 243 c.p. Atto ostile è pertanto semplicemente ciò che contrasta con la personalità dello Stato.

Se si parla di interessi nazionali la valutazione che spetterà all’Ill.mo PM che esaminerà il presente atto dovrà quindi essere esclusivamente giuridica e non di mera opportunità.

Anche se si ritenesse che la cancellazione dell’Italia come Stato possa essere atto compiuto nell’interesse del popolo italiano stesso (non è ovviamente così visto che si tratta unicamente di asservire il Paese al potere economico, ma non lo spiegherò in questa sede), ciò non toglierebbe la qualifica di atto ostile ad un trattato che disponga suddetta cancellazione.

Ergo il carattere ostile di un atto è in re ipsa nella cessione di sovranità compiuta in violazione di principi fondamentali della nostra costituzione indipendentemente dal fatto che si possa pensare o meno che tale cessione migliorerà la qualità della vita nel nostro paese.

Dunque discorsi come quelli di Mario Monti, di Giorgio Napolitano, di Mario Draghi, Laura Boldrini, Padoan, Matteo Renzi, Sergio Mattarella ove si enfatizza il disegno criminoso di “cedere” (dichiarano apertamente che non si tratta di limiti!) la sovranità nazionale in favore del regime violento dell’europa dei mercati e della finanza, non fanno altro che evidenziare indiscutibilmente l’elemento psicologico del reato in parola in capo a tutti i soggetti indicati.

Il fatto che gli ultimi tre Presidenti del Consiglio imposti dagli stranieri sponsorizzino la fine dell’Italia quale nazione sovrana ed indipendente, e legiferino in tale direzione, è per evidenza logica un atto ostile all’Italia.

Peraltro non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale, ex art. 40 comma secondo c.p.c., a cagionarlo e certamente tra gli obblighi delle Istutuzioni vi è quello di conservare il potere d’imperio dello Stato.

Oggi il Governo ed il Parlamento non muovono un dito per riscattare la sovranità e riconsegnarla al popolo, anzi proseguono della direzione opposta.

In merito all’elemento psicologico necessario alla consumazione del reato non rileva che il soggetto agente voglia il male della popolazione italiana ma unicamente che il soggetto agente abbia il dolo specifico di compiere un atto ostile alla sopravvivenza della nazione Italia quale entità indipendente e sovrana dotata di propria personalità giuridica.

D’altro canto è facile comprendere, come già spiegato nelle premesse del presente atto e come ben rilevato dal Tribunale di Cassino, che la stessa definizione di Stato comporta il potere sovrano dello stesso sul proprio territorio, il cd. potere d’imperio.

Lo Stato appunto è popolo, territorio e sovranità, ed in uno Stato democratico la sovranità appartiene al popolo e dunque non può essere ceduta a terzi.

Se uno Stato non ha più questo potere perché sottoposto ad un “vincolo esterno”, qualsiasi siano le ragioni per cui ciò avviene, la personalità giuridica è irrimediabilmente perduta.

Che piaccia o meno costruire un nuovo Stato cancellando la personalità giuridica di quello in essere è sic et simpliciter un atto eversivo.

Senza poi dimenticare che questa Europa è semplicemente una dittatura finanziaria e non il sogno d’integrazione che pensavamo di portare avanti.

E’ in corso un vasto disegno per spazzare via le moderne democrazie e sostituirle con un ordinamento che tuteli unicamente gli interessi delle grandi lobby d’affari internazionali. Vedere e fermare questo disegno è compito delle Procure, assurdo combattere mafia o corruzione e non accorgersi che entrambi sono reati di serie B, rispetto a quelli commessi da coloro che ci stanno strappando la democrazia.

Riguardo poi ai fatti per cui è causa si significano a Codesta spettabile Procura alcune delle principali dichiarazioni confessorie che si sono registrate in questi anni, utilizzabili come primi elementi di prova a carico dei futuri indagati ed imputati.

Mario Monti: Io ho una distorsione che riguarda l’Europa ed è una distorsione positiva, anche l’Europa, non dobbiamo sorprenderci che l’Europa abbia bisogno di crisi e di GRAVI crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell’Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. E’ chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini, ad una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico di non farle diventa superiore al costo del farle perché c’è una crisi in atto visibile conclamata. Certamente occorrono delle autorità di enforcement (n.d.s. costrizione traducendo in Italiano) rispettate che si facciano rispettare che siano indipendenti e che abbiano risorse e mezzi adeguati oggi abbiamo in Europa troppi Governi che si dicono liberali e che come prima cosa hanno cercato di attenuare la portata la capacità di azione le risorse l’indipendenza delle autorità che si sposano necessariamente al mercato in un’economia anche solo liberale(video visibile tra gli altri su https://youtu.be/VBvbKv-2ENY).

L’evidenza criminale del pensiero e dell’azione di Monti è eloquente e ribadito ad esempio anche in un’ulteriore disgustosa dichiarazione resa a La7 il 26.05.2015: “ma la domanda che io vi faccio è la seguente. In Europa ci sono in questo momento rischi chiari e ben identificati di disgregazione, la Grecia eventualmente fuori dall’euro, la Gran Bretagna eventualmente fuori dall’Unione Europea. (omissis…) Il quesito che io mi pongo è il seguente: non è per caso che forse le nostre democrazie (omissis…) diventano di fatto incompatibili con l’integrazione internazionale e con l’integrazione Europea (https://youtu.be/pBjxjRcSAFs – minuto 4:30 e 5:18).

In sostanza per l’ex Presidente del Consiglio e precedentemente membro e Presidente della Commissione Trilaterale, ovvero l’associazione eversiva della finanza internazionale che si proprone come scopo istituzionale quello di influenzare le politiche degli Stati a suo favore, la democrazia è un fastidio perché limita l’indipendenza di quel potere economico che serve con abnegazione.

Mario Monti fu anche l’autore con legge costituzionale n. 1/12 con cui è stato inserimento il principio del pareggio in bilancio in Costituzione, norma che rappresenta uno degli esempi più palesi della cessione della nostra sovranità, avvenuto in esecuzione del trattato cd. “Fiscal Compact” che prevedeva la costituzionalizzazione dei vincoli di bilancio europei.

Su tale riforma Costituzionale è clamorosa poi la confessione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando: Oggi noi stiamo vivendo un enorme conflitto tra democrazia ed economia. Oggi, sostanzialmente, i poteri sovranazionali sono in grado di bypassare completamente le democrazie nazionali. Io faccio soltanto due esempi. I fatti che si determinano a livello sovranazionale, i soggetti che si sono costituiti a livello sovranazionale, spesso non legittimati democraticamente, sono in grado di mettere le democrazie di fronte al fatto compiuto”.

Di fronte a tale stato di cose si può parlare ancore di un’Italia sovrana ed indipendente, chiaramente no. Il compito a questo punto di fermare tale crimine non può che spettare all’unico potere dello Stato ancora in grado di farlo, la Magistratura.

I Padri Costituenti basavano proprio su di essa la speranza che il Paese non ritornasse nuovamente sotto una feroce dittatura, ma se la Magistratura non interverrà la storia non potrà che ripetersi.

Ma torniamo al discorso del Ministro Orlando, che prosegue ancor più duramente proprio appunto sulla genesi del pareggio in bilancio in Costituzione:

Faccio un esempio. La modifica – devo dire abbastanza passata sotto silenzio – della Costituzione per quanto riguarda il tema dell’obbligo diPareggio di Bilancio non fu il frutto di una discussione nel Paese. Fu il frutto del fatto che a un certo punto la Banca Centrale Europa, più o meno – ora la brutalizzo – disse: “O mettete questa clausola nella vostra Costituzione, o altrimenti chiudiamo i rubinetti e non ci sono gli stipendi alla fine del mese”. Io devo dire che è una delle scelte di cui mi vergogno di più, mi vergogno di più di aver fatto”. (video visibile su http://www.byoblu.com/post/2016/09/18/andrea-orlando-confessa-governo-sotto-ricatto-bce-sul-pareggio-di-bilancio.aspx).

E a proposito di riforme costituzionali. Clamorosamente confessoria ai fine dei reati di cui si dibatte è anche la relazione preparatoria del Governo Renzi al progetto di revisione costituzionale stoppato con il referendum del dicembre 2016.

Ivi a pag. 1 si legge: “Negli ultimi anni il sistema istituzionale si è dovuto confrontare con potenti e repentine trasformazioni, che hanno prodotto rilevanti effetti (omissis…) incidendo indirettamente sulla stessa forma di Stato e di Governo, senza tuttavia che siano stati adottati interventi diretti a ricondurre in modo organico tali trasformazioni entro un rinnovato assetto costituzionale (omissis…). Lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e, in particolare, l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea (da cui sono discesi, tra l’altro, l’introduzione del Semestre europeo e la riforma del Patto di stabilità e crescita) e alle relative stringenti regole di bilancio (omissis…) il complesso di questi fattori ha dato luogo ad interventi di revisione costituzionale rilevanti, ancorché circoscritti, che hanno da ultimo interessato gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Carta, ma che non sono stati accompagnati da un processo organico di riforma in grado di razionalizzare in modo compiuto il complesso sistema di governo multilivello tra Unione europea, Stato e Autonomie territoriali, entro il quale si dipanano oggi le politiche pubbliche”.

In sostanza si dice chiaro e tondo che si è modificata surrettiziamente la forma di Stato e di Governo (ovviamente attraverso le cessioni di sovranità compiute a favore dell’UE) ergo, siccome quanto fatto ad oggi sarebbe illecito, occorre cambiare la Costituzione per sanare, per così dire ex post, quanto fatto.

Ma possiamo continuare, ecco il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che conferma ed invoca le cessioni di sovranità: “Quella stessa visione che ha condotto diciannove Paesi all’adozione di una moneta comune, con la cessione di sovranità liberamente e consapevolmente scelta da parte di ciascuno Stato” (dichiarazione del Presidente del 5.07.2015 agli atti sul sito del quirinale.it).

Ovviamente il fatto che la cessione sia stata consapevole e libera, il che peraltro è assai discutibile (anzi non lo è perché è stata un’artificiale emergenza economica che l’ha imposta), non comporta il venir meno del fatto che essa costituisca pacificamente reato, come è reato farci rimanere in tale situazione da parte delle attuali Istituzioni.

E ancora Mattarella il 28 luglio 201 dichiarava: “cedere sovranità all’UE” http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-07-28/mattarella-cedere-sovranita-ue-e-vede-draghi-063728.shtml

Ancor prima Giorgio Napolitano, era il 2012, invocava apertamente cessioni di sovranità affermando che l’integrazione europea necessaria a vincere la crisi economica: “comporta ulteriori trasferimenti di poteri decisionali e di quote di sovranità” (video – https://www.youtube.com/watch?v=vWMdleOr9cM).

Se dovessimo riportare tutte le volte in cui Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano, Mario Draghi, Laura Boldrini, Pier Carlo Padoan, Paolo Gentiloni, Matteo Renzi, solo per citare alcuni di coloro che dovranno essere processati, hanno invocato ed attuato cessioni di sovranità nazionale occuperemo almeno venti faldoni.

Questo dovrà essere il cuore dell’attività d’indagine di questa Procura. Appurate le cessioni di sovranità i responsabili andranno processati e puniti come per legge, azione che consentirà di restituire finalmente la sovranità al suo unico titolare: il popolo italiano.

Non si osa poi immaginare, e si vuole dare uno spunto per le indagini, cosa potrebbe emergere se si verificassero gli intrecci tra finanza e politica, facile immaginare dazioni di vario genere e specie in cambio di certe scelte politiche altrimenti completamente inspiegabili.

E qui si aprirebbe una finestra sul delitto di cui all’art. 246 c.p. “corruzione del cittadino da parte dello straniero” che una compiuta indagine potrebbe far emergere.

* * *

Tutto ciò richiamato e premesso l’esponente

CHIEDE

Che i responsabili dei reati di cui in epigrafe indicato siano condannati penalmente in base all’art. 243 c.p. ovvero alle norme meglio viste e ritenute da codesta Ill.ma Procura della Repubblica.

Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa archiviatoria presso il domicilio eletto.

Si chiede di voler affrontare la problematica indicata nel presente esposto con massima attenzione giuridica e non come una mera polemica sulla struttura dell’attuale sistema.

Il fatto che un comportamento sia da tempo consolidato non implica la sua corrispondenza alla legge ed a volte, come in questo caso, più l’operazione fraudolenta è semplice ed alla luce del sole, più è difficile riconoscerne l’antigiuridicità intrinseca che ha determinato a cascata tutte le successive conseguenze sulla personalità giuridica della nostra amata Nazione.

La sovranità appartiene al popolo e non può essere delegata a privati che non hanno fra i propri scopi istituzionali quello del bene pubblico ma unicamente gli utili, privati che stanno portando morte e distruzione in tutta Europa favorendo il rischio di conflitti tra Nazioni.

Si chiede l’emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti per fermare quello che appare, a tutti gli effetti, un colpo di Stato, peraltro ormai in fase di oggettiva ultimazione. Non si vede come si possa omettere di disporre la custodia cautelare per i membri dell’attuale esecutivo che continuano a premere verso ulteriori cessioni della sovranità nazionale, omettendo altresì di riscattare quella già illecitamente ceduta.

Si ritiene davvero che non aprire una seria indagine sui fatti suindicati a questo punto costituirebbe una vera e propria omissione d’atti d’ufficio da parte dell’Ill.ma Procura adita.

Data la gravità della situazione ed il collasso del tessuto sociale ed economico nazionale, causato specificatamente ed esclusivamente dalle cessioni della nostra sovranità non fermate sino ad oggi dalla Magistratura, in nome del Popolo Italiano non sono possibili e non saranno ammesse ulteriori perdite di tempo.

Con la massima osservanza da parte di un Italiano che ama il suo Paese, la democrazia e la Costituzione.

Si allega decreto 6.10.2017 del Tribunale di Cassino.

Luogo e data.

Firmato


PROCURA DELLA REPUBBLICA

ATTO DI DENUNCIA

Promosso dal Sig./Sig.ra

nato a il

e residente in

ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell’Avv. Marco Mori (C.F.: MRO MRC 78P29 H183L – Tel e Fax: 0185.23122 – Pec: studiolegalemarcomori@pec.it), sito in Rapallo (GE), C.so Mameli 98/4.

* * *

PREMESSO IN FATTO

1) Con provvedimento 21 dicembre 2005 n. 270 il Parlamento italiano approvava una nuova legge elettorale, meglio nota con il termine dispregiativo di “porcellum”, termine di fatto coniato dallo stesso autore del disegno di legge, Roberto Calderoli, che autodefinì il suo lavoro “una porcata”;

2) In estrema sintesi le criticità del “porcellum” erano principalmente due: il premio di maggioranza e l’abolizione del voto di preferenza con cui gli elettori potevano scegliere di premiare uno specifico candidato;

3) Come noto, con sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014, il “porcellum” è stato dichiarato incostituzionale per violazione degli artt. 3, 48, 56 e 58 Cost. In sostanza il voto, in forza di tale legge elettorale, non è stato espletato dai cittadini in modo eguale, diretto, libero e personale;

4) La Cassazione, con sentenza n. 8878/14, sentenza troppo spesso dimenticata, ha ribadito il gravissimo vulnus democratico che ha travolto il nostro Paese affermando, con molta più durezza e decisione della Corte Costituzionale stessa, che: E in effetti, la dedotta lesione v’è stata per il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzionali, poiché i cittadini elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto, personale, eguale, libero e diretto, secondo il paradigma costituzionale, per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, a causa del meccanismo di traduzione dei voti in seggi, intrinsecamente alterato dal premio di maggioranza disegnato dal legislatore del 2005, e a causa della impossibilità per i cittadini elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento;

5) Nel nostro ordinamento il Parlamento è il fulcro della democrazia, ma non è sovrano di per se stesso, è sovrano solo perché è composto secondo i principi di rappresentatività democratica. La sovranità infatti appartiene al popolo ex art. 1 Cost., che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, limiti oggi palesemente violati;

6) La legge elettorale è uno dei più importanti strumenti per la piena affermazione ed il mantenimento di una democrazia, non a caso molte delle dittature del passato si sono imposte attraverso leggi elettorali distorsive del principio di rappresentatività democratica. Una modifica erronea della legge elettorale è in grado di stravolgere integralmente la forma di Stato e di Governo del Paese. L’Assemblea Costituente, che ha dato le luci alla nostra meravigliosa Carta, fu eletta con il sistema proporzionale puro e sbarramento allo 0,5%, creando così un Parlamento perfettamente speculare alle anime e ai sentimenti del Paese;

7) Storicamente, coloro che premono per modificare la legge elettorale mirano unicamente a mantenere in modo abusivo il potere politico in spregio alla reale volontà popolare, attuando una distorsione della composizione del Parlamento che garantisca loro seggi elettorali in misura superiore al reale consenso dei cittadini;

8) Tra i nostri Padri Costituenti tale concetto era di icastica evidenza, uno dei più famosi, il grande Lelio Basso, negli anni 50 in proposito commentava così le scelte dei suoi colleghi democristiani al tempo della famosa “Legge Truffa” (1953), ovvero la legge elettorale con cui si tentò di superare per la prima volta dalla nascita della Costituzione il sistema proporzionale puro in vigore dal 1946 in favore di quello maggioritario. I fatti illeciti di allora sono assimilabili in tutto e per tutto a quelli che viviamo oggi e per questo le parole di Basso sono il punto di partenza per comprendere appieno la portata dei fatti di questa denuncia: Il problema attorno a cui si arrovellano i cervelli democristiani è ormai soltanto questo: data una determinata situazione politica del Paese, in cui il governo non dispone più della maggioranza dei consensi, trovare una legge elettorale che gli dia egualmente la maggioranza dei seggi. Ed ancora: Come nel 1924 , quando la rappresentanza proporzionale fu sostituita con la Legge Acerbo, questo capovolgimento di indirizzo significa il capovolgimento dei principi su cui si fonda la democrazia (Proporzionale e democrazia parlamentare, 1952). I fatti illeciti di allora sono gli stessi di oggi;

9) Orbene specifichiamolo sin d’ora la ratio dell’articolo 287 c.p. è proprio quella di punire i comportamenti di cui parlava Lelio Basso allorché portati a termine e ciò vale sia nei confronti di chi per primo usurpa un potere politico ma anche per coloro, come questo Parlamento e questo Governo, che persistono nell’esercitarlo indebitamente;

10) Non vi è dubbio dunque che era già gravissimo aver dato corso alla sospensione della democrazia del Paese con lesione del principio fondamentalissimo dell’art. 1 Cost. di appartenenza della sovranità al popolo attraverso il cd. “porcellum”, ma certamente è ancora più grave e rilevante sotto il profilo penale quanto avvenuto da allora ad oggi;

11) Appare senza ombra di dubbio profondamente illecito il fatto che le Camere non siano state sciolte da Giorgio Napolitano prima e da Sergio Mattarella poi, il secondo purtroppo protetto, per il delitto di cui si discute, dall’immunità che la Costituzione gli riconosce;

12) Tuttavia tale immunità non riguarda affatto i restanti usurpatori del potere politico che continuano imperterriti ad imporre la propria volontà a discapito di quella diametralmente opposta del popolo italiano, sputando letteralmente sulla democrazia giorno dopo giorno;

13) Il semplice mantenimento abusivo del potere politico, che dopo le due sentenze citate del 2014 è impossibile non considerare come doloso, avrebbe dovuto portare ad un’incriminazione d’ufficio ex art. 287 c.p. in capo a tutti coloro che hanno proseguito ad esercitarlo indebitamente. La Magistratura non ha avuto il coraggio di operare tale scelta, rinunciando di fatto, sino ad oggi, alla sua indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato, ovvero al potere legislativo e all’ormai sempre più ingombrante ed autoritario potere esecutivo;

14) La differenza sostanziale tra le dittature del passato e quella odierna sta solo nel fatto che questa nuova dittatura, oltre che per preservarsi, lavora anche per poteri sovranazionali di natura economica, tema che è specificatamente trattato in una separata denuncia sempre dello scrivente che riguarda specificatamente le illecite cessioni di sovranità commesse a scapito del popolo italiano;

15) Occorre evidenziare che un Parlamento composto in violazione dell’art. 1 Cost. ha purtroppo, già prima della pronuncia della Consulta, riformato la Costituzione una prima volta con Legge Cost. n. 1/2012. Con essa è stato inserito, tra l’altro, il pesante vincolo del pareggio in bilancio in Costituzione emendando l’art. 81 Cost. (ovvero uno di quegli interventi fortemente voluti da poteri economici sovranazionali come ammesso in video dallo stesso Ministro della Giustizia Andrea Orlando – www.byoblu.com/post/2016/09/18/andrea-orlando-confessa-governo-sotto-ricatto-bce-sul-pareggio-di-bilancio.aspx);

16) Come sappiamo gli abusivi al Governo del Paese non si sono fermati qui ma hanno portato avanti, sia un’ampia riforma Costituzionale, poi naufragata con il referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016, sia una prima nuova legge elettorale dolosamente incostituzionale e finalizzata a mantenere indebitamente il potere politico ormai perduto, ovviamente si parla del “italicum” dichiarato anch’esso incostituzionale con sentenza del 25.01.2017;

17) E’ proprio tema di questi giorni poi il secondo tentativo di licenziare una legge elettorale incostituzionale ancora una volta, proprio come ricordava Lelio Basso, per dare al Governo la possibilità di mantenere un potere ormai perduto e che evaporerebbe se si votasse secondo il dettame Costituzionale del voto diretto, eguale, libero e personale. Mai come negli ultimi due anni ha trovato quindi dimostrazione, con tutta la possibile evidenza materiale, quanto sia stato grave il deficit democratico degli ultimi dieci anni nel Paese e quanto esso sia stato determinato dalla collusione evidente manifesta ed a tratti documentale tra forze politiche e poteri economici sovranazionali;

18) Della riforma Costituzionale di dicembre è poi gravissima, ai fini della conseguente responsabilità penale, la ratio che essa sottendeva, a riprova della pervicace attitudine a delinquere di questa classe politica radicalmente abusiva. Lo stesso Governo infatti, nella relazione preparatoria al disegno di riforma costituzionale, scriveva incredibilmente che esso era necessario per sanare gli illeciti costituzionali commessi negli anni precedenti. Testualmente dalla pagina 1 della relazione del Governo si legge: Negli ultimi anni il sistema istituzionale si è dovuto confrontare con potenti e repentine trasformazioni, che hanno prodotto rilevanti effetti (omissis…) incidendo indirettamente sulla stessa forma di Stato e di Governo, senza tuttavia che siano stati adottati interventi diretti a ricondurre in modo organico tali trasformazioni entro un rinnovato assetto costituzionale ed ancora: “Lo spostamento del baricentro decisionale (n.d.s. – ovvero la perdita della sovranità del popolo italiano sul suo territorio) connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e, in particolare, l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea (da cui sono discesi, tra l’altro, l’introduzione del Semestre europeo e la riforma del Patto di stabilità e crescita) e alle relative stringenti regole di bilancio; le sfide derivanti dall’internazionalizzazione delle economie e dal mutato contesto della competizione globale (omissis…) il complesso di questi fattori ha dato luogo ad interventi di revisione costituzionale rilevanti, ancorché circoscritti, che hanno da ultimo interessato gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Carta, ma che non sono stati accompagnati da un processo organico di riforma in grado di razionalizzare in modo compiuto il complesso sistema di governo multilivello tra Unione europea, Stato e Autonomie territoriali, entro il quale si dipanano oggi le politiche pubbliche”;

19) In pratica l’abusivo Governo Renzi ha ammesso pacificamente che le cessioni di sovranità compiute dall’Italia, cessioni che come rilevato di recente anche dal GIP del Tribunale di Cassino con ordinanza 6.10.2017 costituiscono reato (specificatamente trattasi di un delitto contro la personalità giuridica dello Stato se ne ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi – sul tema comunque si veda la separata denuncia proprio per i delitti di cui agli artt. 241 e 243 c.p. per aiutare la Procura ad una migliore comprensione della complessa problematica), hanno mutato nei fatti la forma di Stato e di Governo del Paese (invece immutabile ex art. 139 Cost.) e che pertanto, anche per adeguarsi agli stringenti vincoli europei (ovvero adeguarsi agli effetti delle cessioni di sovranità soprattutto monetarie ed economiche compiute) era necessario cambiare la Costituzione come da mandato espresso di JP Morgan (fatto questo noto e riportato da tutte le agenzie di stampa all’epoca – si veda a riprova il documento 28 maggio 2013 della banca d’affari in cui chiedeva la riforma Renzi);

20) In definitiva la relazione del Governo è a tutti gli effetti, dal punto di vista processuale, una piena confessione di un disegno eversivo e dunque per definizione criminoso: si era posto in essere il tentativo di travolgere l’ordinamento democratico italiano accentrando, in combinato disposto con l’italicum, il potere sull’esecutivo per poi utilizzarlo unicamente per servire le richieste provenienti dagli ambienti economici e finanziari che hanno scelto, deciso e condotto le politiche dei nostri ultimi Governi (per mera cronaca si ricorda ad esempio come Mario Monti sia arrivato alla Presidenza del Consiglio direttamente da quella della Commissione Trilaterale, associazione spiccatamente eversiva che raggruppa l’alta finanza internazionale);

21) Ad ogni buon conto, al di là delle “oscure” volontà che vi stanno dietro, se un Parlamento composto in accertata violazione dei principi di rappresentatività democratica, invece che “andare a casa”, tenta di modificare, su ordine del Governo, la Costituzione si è certamente nell’ambito di applicazione della fattispecie di cui all’art. 287 c.p., anzi non rilevare un reato in un caso così eclatante costituirebbe una vera omissione d’atti d’ufficio;

22) Lo stesso ragionamento vale ovviamente per l’Italicum, che ancora una volta calpestava la sovranità popolare distorcendo la volontà degli elettori e che la Consulta ha bocciato con la sentenza del gennaio 2017. Stavolta la legge elettorale è stata dichiarata illegittima ancor prima di essere utilizzata;

23) Ma dopo il no al referendum confermativo sulla riforma costituzionale e la sentenza della Corte Costituzionale che ha fatto fuori la seconda legge elettorale “porcata” consecutiva, il Governo abusivo non si è minimamente fermato. Matteo Renzi, è vero, ha fatto un passo indietro ma Gentiloni, che lo ha sostituito, ha riproposto, dichiarandolo anche apertamente, la stessa identica linea politica, confermando anche molti dei precedenti esponenti di Governo in ruoli chiave. Il popolo ha detto no agli usurpatori del potere politico ma, con il colpevole silenzio di Sergio Mattarella (che magari un futuro Parlamento eletto democraticamente finalmente metterà in stato d’accusa), si è proseguito sulla stessa linea di condotta, quella di smantellare la sovranità popolare in favore del potere economico usurpando il potere politico. Il mantra di questi abusivi è sempre quella di cedere a poteri sovranazionali quella sovranità che stanno impedendo di esercitare al popolo italiano secondo legalità costituzionale;

24) Proprio in questi giorni il Parlamento tratta ancora di come mantenere abusivamente il potere perduto ed ancora una volta è sotto ricatto del Governo per arrivare all’approvazione della terza legge elettorale incostituzionale consecutiva. Lo scoglio della Camera è stato superato proprio in queste ore attraverso l’uso della fiducia. La nuova legge elettorale, il cd. “rosatellum 2.0”, impone ancora una volta un Parlamento di nominati (fatto essenziale se si vuole subordinare il Parlamentare al suo partito e quindi al Governo) e ovviamente distorce il voto dei cittadini con un sistema maggioritario applicato stavolta attraverso il meccanismo dei collegi uninominali per sfuggire al sindacato della Consulta. Trattasi dell’ennesima acrobazia perpetrata per dare legittimità ad un atto che possiamo definire solo con il termine eversivo;

25) L’azione penale è obbligatoria per legge, è ora che si metta fine alla fase di sospensione democratica che si protrae nel nostro Paese da oltre dieci anni e che ha portato la nostra democrazia ad un passo dal suo definitivo tramonto e che ha anche portato il tessuto economico e sociale alla totale distruzione, cannibalizzato da quei poteri economici che controllano interamente i partiti politici. Sintetizzati così sommariamente i principali fatti, esaminiamo ora la fattispecie dal punto di vista più strettamente giuridico.

IN DIRITTO

L’art. 287 c.p. punisce chi: Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Usurpare significa arrogarsi ovvero assumere un potere che per legge non spetta. La norma appare cristallina nella sua chiarezza e semplicità. Va dunque applicata.

Il Parlamento è composto in accertata violazione della Costituzione e dei principi di rappresentatività democratica (Cass. 8878/14) e dunque il relativo potere politico esercitato da esso e dal Governo è pacificamente indebito.

Come detto nelle premesse il Parlamento non è sovrano di per sè, la sovranità appartiene, ex art. 1 Cost. al popolo, che delega il suo esercizio ai propri rappresentanti, scelti secondo le forme costituzionali del voto eguale, diretto, libero e personale.

Se l’Ill.ma Procura non dovesse “credere” all’Avv. Marco Mori, autore materiale della presente denuncia e unico responsabile del suo contenuto, allora potrà trovare più credibili i membri della nostra Assemblea Costituente, ovvero i Padri della Costituzione italiana del 1948.

Il vice Presidente dell’Assemblea, l’On. Umberto Tupini, ci aiuta ad esempio a ricordare come: Punto centrale di tutto l’ordinamento è il Parlamento. Noi auspichiamo che il Parlamento possa, in avvenire, rappresentare per il nostro popolo come il palladio delle sue libertà e l’istituto senza il quale la democrazia è nome vano e artificioso. Anche il regime fascista parlava di democrazia ma il Parlamento era ridotto ad una smorfia ed a una contraffazione di se stesso”.

L’On. Meuccio Ruini invece nella relazione preparatoria al progetto di Costituzione, ancor più chiaramente, ribadiva quello che è il concetto cardine alla base della configurazione del reato di cui si dibatte: “La sovranità del popolo si esplica, mediante il voto, nell’elezione del Parlamento e nel referendum. E poiché anche il referendum si inserisce nell’attività legislativa del Parlamento, il fulcro concreto dell’organizzazione costituzionale è qui, nel Parlamento; che non è sovrano di per se stesso; ma è l’organo di più immediata derivazione del popolo; e come tale riassume in sé la funzione di fare le leggi e di determinare dirigere la formazione e l’attività di governo.

Dunque liberiamo una volta per tutte la mente da tutte quelle deformazioni imposte per via mediatica o culturale. Lo schema di democrazia Costituzionale, che piaccia o meno, questo è giuridicamente irrilevante, non dà spazio al concetto di governabilità né tantomeno a quello di stabilità tanto caro alle banche d’affari internazionali.

Anche semanticamente il termine governabilità non richiama altro, come elegantemente ricordato anche dall’ex Giudice della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky, che l’attitudine ad essere governati, governati appunto da gruppi di interesse di natura economica sovranazionale oggi riunite in associazioni come appunto, tra le altre, la già citata Commissione Trilaterale.

Nella logica Costituzionale una legge deve “passare” solo se lo vuole il 50% più uno del popolo italiano, il Governo dunque esegue solo gli ordini del Parlamento e si pone semplicemente al vertice della Pubblica Amministrazione svolgendo il fondamentale ruolo esecutivo.

Naturale che nello schema Costituzionale, l’unica legge elettorale possibile, era il proporzionale puro perché solo con esso il voto è personale, diretto, libero ed uguale.

Neppure i tentennamenti della Corte Costituzionale insiti alla sentenza n. 1/14, di cui si parlerà infra, debbono mettere in dubbio tale ragionamento.

Infatti, senza nascondersi dietro un dito, rileviamo che la stessa Corte sconta la sua matrice “politica” e non è affatto immune alle conseguenze di un’abusiva appropriazione del potere politico. Non scriviamo un’eresia se diciamo che oggi in Corte Costituzionale siedono anche politici, e ciò grazie proprio alla commissione del delitto di cui all’art. 287 c.p.

Se si fosse votato secondo legalità Costituzionale e il Parlamento fosse realmente ciò che avrebbe dovuto essere questo non sarebbe avvenuto.

Rammentiamo alla Procura le 32 votazioni che sono servite nel 2015 per eleggere ad esempio Barbera, Modugno e Prosperetti alla Consulta. Se non ci fosse stata una battaglia politica finalizzata ad avere la maggioranza in Corte Costituzionale questo non sarebbe certamente accaduto.

Dal punto di vista squisitamente giuridico compito della Magistratura Penale non è comunque quello di considerare e studiare le sentenze della Consulta sulle varie leggi elettorali ma osservare solo la fattispecie dell’art. 287 c.p. ed applicarla secondo i suoi requisiti oggettivi e soggettivi.

L’unica sentenza che deve essere accolta è quella della Cassazione con cui si è accertata la grave ed oggettiva alterazione dei principi di rappresentatività democratica con efficacia di giudicato formale e sostanziale (8878/14).

Ergo, in definitiva, occorre solo rispondere a due domande:

1) C’è un potere politico ottenuto in alterazione dei principi di rappresentatività democratica?;

2) Questo Governo agisce con il dolo specifico di garantirsi una maggioranza che senza alterazione del principio di rappresentatività democratica perderebbe?

La risposta ad entrambe le domande è un facile e scontato sì. Per scrivere il capo d’imputazione non servirebbe altro.

La lesione della rappresentatività democratica si è poi verificata, come già abbondantemente specificato, su due aspetti centrali ovvero il premio di maggioranza, che per definizione manda una minoranza al potere, ed ovviamente l’assenza di preferenze.

Questo secondo aspetto merita ancora due parole.

Ovvio che con un Parlamento di “nominati”, l’equilibrio tra potere esecutivo e legislativo si è completamente dissolto.

I nominati infatti prendono ordini dal partito dovendo solo ad esso la permanenza e l’eventuale riconferma in Parlamento nella successiva legislatura.

Il partito a sua volta senza i finanziamenti pubblici prende ordini dai finanziatori che ne consentono l’esistenza e dunque in definitiva, guarda caso, dal potere economico. Lo si dice per completezza anche se questo esula dal reato di cui all’art. 287 c.p.

Il rosatellum 2.0 prevede un Parlamento di soli nominati e dunque di uomini al totale servizio del partito o dei partiti e non del popolo che non ha facoltà di scegliere i suoi rappresentanti con voto personale e diretto.

I Parlamentari ancora una volta dovranno il loro posto solo a scelte imposte dall’alto.

La ribellione ad una decisione del partito da parte di un Parlamentare diventa così quasi impossibile in quanto esso non avrebbe alcuna possibilità di rielezione. I Parlamentari “nominati” sono radicalmente privi di un loro attributo fondamentale, l’indipendenza. Essi agiscono come se fossero soggetti a quel vincolo di mandato che la Costituzione ovviamente vieta.

La sola possibilità di scelta di un Parlamentare in un contesto elettorale simile è al massimo quella di passare da un partito all’altro solo per obbedire ad un capo piuttosto che ad un altro, rimanendo comunque privato di ogni autonomia.

Le scelte legislative, con un simile sistema elettorale, vengono dunque così prese fuori dal Parlamento in fori sganciati da ogni ufficialità.

E qui si chiude un cerchio, considerando che proprio il Presidente Mattarella, invitando i membri della Commissione Trilaterale (una delle associazioni di categoria con fini eversivi più importanti dell’alta finanza di cui Mario Monti era Presidente prima di essere imposto al timone dell’Italia) al Quirinale aveva appunto dichiarato ed elogiato l’esistenza di un “foro di dialogo che possa favorire una prospettiva strategica di lungo periodo sganciata da ogni ufficialità” (discorso del 15.04.2016 acquisibile sul sito ufficiale del Quirinale e visibile in video al link https://youtu.be/xJCgHjMdKug).

Ovvio dunque che un Presidente che vuole che le decisioni strategiche siano prese in salotti sovranazionali controllati dal potere economico sganciati da ogni ufficialità non abbia sciolto le Camere. La sua posizione contraria all’esercizio popolare della sovranità è chiara ed infatti ha più volte istigato a cedere la stessa.

Azione per la quale in separata denuncia si ipotizza anche il reato di alto tradimento in capo al P.D.R. ed il termine “ipotizzare” in questo caso è un mero eufemismo.

Tornando più propriamente in tema con un Parlamento così composto, con tali macroscopiche alterazioni, si sono votate due riforme costituzionali e due leggi elettorali, davvero pazzesco.

Ora chi scrive è consapevole che c’è una scuola di pensiero contraria a quanto si è fin qui scritto, una scuola di pensiero che trae spunto proprio dalla sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale (così ignorando peraltro quella n. 8878/14 della Corte di Cassazione) per dire che appunto la Corte stessa ha autorizzato la prosecuzione dell’attività parlamentare.

Preliminarmente si osserva che anche chi aderisce a tale infondata scuola di pensiero dovrebbe comprendere che tale prosecuzione non era un mandato a trovare il modo per proseguire nell’esercizio abusivo del potere politico attraverso nuove riforme elettorali o peggio costituzionali.

Ma quello che è ancor più dirimente è che quella parte della sentenza che autorizzerebbe la prosecuzione dell’attività parlamentare non ha alcun valore giuridico nella presente fattispecie.

Ma andiamo con ordine premettendo però nuovamente che la violazione dell’art. 287 c.p. si riflette sulla nomina dei Giudici della Corte Costituzionale fatto su cui ovviamente non si può tacere poiché è oggettivo.

Da ora in poi si scriverà, ci scuserà la Procura, con ancora meno peli sulla lingua, il momento che vive la nostra Repubblica è troppo grave per preoccuparsi troppo della forma o del rispetto verso Istituzioni ormai svuotate di ogni credibilità e legittimità.

Ebbene la Corte Costituzionale, laddove definisce un fatto concluso le elezioni che hanno formato il presente Parlamento, ha detto solo una clamorosa sciocchezza.

Se il Parlamento non è sovrano di per sè, come scritto nero su bianco dai nostri Padri Costituenti, in caso di violazione dei principi di rappresentatività democratica, esso non può proseguire nella sua attività, salvo le normali ipotesi di prorogatio costituzionalmente previste, stante la natura indefettibile dell’organo.

Dove non è intervenuta la Corte Costituzionale, laddove non sono intervenuti due discutibilissimi Presidenti della Repubblica, deve quindi intervenire la Magistratura penale.

La critica argomentata alla sentenza della Corte è comunque indispensabile.

Di per sé la dichiarazione di illegittimità del Parlamento avrebbe dovuto portare ad un ovvio “reset” istituzionale, con la restituzione della sovranità al popolo (suo unico legittimo proprietario) per l’immediato ripristino della rappresentatività democratica.

La Corte Costituzionale invece si così espressa:

È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.

Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).

Peraltro si può subito essere maliziosi, se secondo la Corte vale appena la pena ricordarlo, perché essa si è affannata a specificare questo concetto? Ma andiamo oltre.

Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti”

Ma questo è semplicemente falso visto che l’art. 66 Cost. dispone il contrario: “ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità”.

Essere eletti in accertata violazione del principio di rappresentatività popolare pare onestamente una causa sopraggiunta più che sufficiente per rimandare a casa un Parlamentare, visto che la sua legittimazione trae origine solo dal popolo.

Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.

Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare”.

Certamente le Camere sono organi indefettibili, ma appunto solo l’attività d’emergenza prima delle nuove votazioni poteva essere considerata legittima, e questo lo si trae palesemente dal proseguo delle motivazioni della consulta che infatti a riprova della sua affermazione ricorda proprio l’istituto della prorogatio non affermando mai che si potesse andare avanti come se nulla fosse:

Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finché non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.)”.

La Corte Costituzionale, pur non dicendo mai che tutto poteva proseguire come se nulla fosse accaduto ovviamente, ha sicuramente sbagliato in vari punti di questo passaggio motivazionale, che peraltro essendo completamente incidentale non ha forza di giudicato né formale, né sostanziale.

Ma veniamo al perché si è utilizzato il forte termine di “sciocchezze” in riferimento a tale passo della pronuncia della Consulta.

In primo luogo occorre ovviamente chiedersi quali siano i poteri della Corte Costituzionale e se, conseguentemente, la stessa avesse o meno la possibilità di pronunciarsi, con gli effetti propri del giudicato, su qualcosa di diverso dalla mera declaratoria di incostituzionalità della norma oggetto del suo esame, o di quelle consequenziali ad essa.

La pronunzia in merito all’attuale legittimazione (seppur parziale) del Parlamento è, oltre che palesemente errata, anche assolutamente incidentale e dunque come detto sopra non vincolante nel nostro ordinamento e ciò in quanto la determinazione degli effetti dell’incostituzionalità di una norma non rientra affatto nei poteri che la Costituzione conferisce ai sensi dell’art. 134 alla Corte stessa.

In claris non fit interpretatio.

A fondamento della propria presa di posizione circa la piena legittimazione dell’attuale Parlamento la Corte richiama due norme di legge. Tuttavia, proprio menzionando tali norme, la stessa finisce per evidenziare compiutamente i vizi del proprio ragionamento.

Le norme richiamate infatti codificano gli effetti della declaratoria d’incostituzionalità sancendone la piena retroattività. Esaminiamole.

L’art. 136 Cost., a piena conferma del ragionamento di chi scrive e non di quello illogico ed incoerente della Consulta, dispone:

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Dunque è la Costituzione a determinare quali siano gli effetti della declaratoria d’incostituzionalità e non la Corte Costituzionale secondo il suo arbitrio.

Secondo la Costituzione la norma dichiarata incostituzionale non viene abrogata ma perde efficacia nell’ordinamento.

La perdita di efficacia è qualcosa di ben più profondo di una semplice abrogazione in quanto presuppone la retroattività degli effetti della pronuncia della Corte.

La norma illecita sotto il profilo costituzionale deve smettere di creare ulteriori conseguenze nell’ordinamento. Se le crea il fatto non è mai esaurito.

Di palmare evidenza che, se un Parlamento illegittimo, nella sua composizione continua tranquillamente a legiferare, gli effetti della norma dichiarata incostituzionale permangono vivi più che mai nell’ordinamento. In verità più il Parlamento legifera e più gli effetti della legge dichiarata incostituzionale si diffondono e si moltiplicano.

Se poi il Parlamento dà il via ad un’ampia revisione Costituzionale, tenta due volte di imporre nuove leggi elettorali incostituzionali per preservare una maggioranza che non c’è più, maggioranza peraltro dedita a cancellare la sovranità e l’indipendenza del Paese per servire poteri economici sovranazionali, siamo davvero difronte ad un atto pienamente eversivo che la Corte non ha saputo fermare sul nascere, malgrado ne avesse l’evidente obbligo.

Ad ulteriore conferma dell’assoluta erroneità del ragionamento della Corte basta anche solo rammentare, come ha fatto la Corte stessa incartandosi oggettivamente sotto il profilo logico, che la Costituzione prevede uno specifico meccanismo atto ad assicurare la continuità dello Stato laddove dispone, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti “finché non siano riunite le nuove Camere” (art. 61 Cost.).

Pertanto, non corrisponde al vero neppure l’ulteriore esternazione che si legge in sentenza, ovvero che la perdita di poteri in capo al Parlamento avrebbe creato pregiudizio al corretto funzionamento delle istituzioni democratiche. Il Parlamento avrebbe ben potuto legiferare in via d’urgenza fino all’avvento delle nuove elezioni.

Ciò che crea pregiudizio alle istituzioni democratiche è invece proprio la prosecuzione dell’attività del Parlamento che come detto ha comportato anche la nomina di nuovi Giudici in Corte Costituzionale, certamente, e anche qui non diciamo nulla che sia qualcosa di meno del vero.

Poter legiferare davanti ad una situazione di necessità certamente non significa “fregarsene” dell’alterazione della rappresentatività democratica e portare a termine il mandato parlamentare come se nulla fosse accaduto: così si entra a pieno titolo nel diritto penale, data l’evidente appropriazione di un potere politico che apparterrebbe esclusivamente al popolo (art. 287 c.p.).

Il pregiudizio, al contrario, sussiste solo laddove si consente ad un Parlamento illegittimo di proseguire nella sua attività.

L’art. 30 Legge n. 87/1953, ad ulteriore conferma della granitica posizione giuridica che ivi si sostiene, recita:

La sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell’atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”.

Pertanto anche la seconda delle norme richiamate dalla Corte Costituzionale a sostegno delle proprie ragioni, in realtà, non dà alcuno spunto al Parlamento per proseguire nella propria attività come se nulla fosse.

Peraltro, ed è appena il caso di sottolinearlo nuovamente, ai sensi dell’art. 1 Cost. “La sovranità appartiene al popolo”.

Non si riesce ad immaginare nulla che possa contravvenire maggiormente a tale fondamentale precetto (non a caso espresso nell’articolo 1) di un Parlamento che continui a legiferare, nonostante la sua elezione sia avvenuta proprio in violazione del rispetto della sovranità popolare stessa.

Come può la Corte Costituzionale definire tale stato di cose una situazione giuridica “esaurita”? Molto semplicemente non può e la realtà degli avvenimenti successivi lo conferma pienamente. Gli “abusivi” si sono infatti elevati a Padri Costituenti, riformatori e hanno rifiutato di licenziare una legge elettorale legittima sotto il profilo costituzionale. Tentano casomai di prendere il controllo della Corte stessa lottando per le nuove nomine al fine di portare a termine l’usurpazione del potere politico.

Ritengo che la storia sarà addirittura più dura di chi scrive quando, tra qualche decennio, si tornerà a dibattere su quanto accaduto in questi tempi oscuri per la ragione.

Altrettanto infondato è infine ritenere che la nomina a parlamentare sia un fatto giuridico esaurito anche in riferimento all’art. 66 Cost., che dispone l’esatto contrario:

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”.

Ergo, se la nomina di un Parlamentare diventa illegittima, anche successivamente al voto, può comunque essere travolta, con buona pace dell’assurdità di ritenere fatto esaurito la composizione di un Parlamento. La composizione del Parlamento è sempre in divenire e mai esaurita e comunque una legge dichiarata incostituzionale non può più avere effetti nell’ordinamento.

Non si vede, come già detto, causa di ineleggibilità sopraggiunta più clamorosa di quella che dichiara incostituzionale, per violazione dei principi di rappresentatività democratica, la legge che ha portato una determinata persona in Parlamento.

Rispetto poi al 2014 la situazione è notevolmente peggiorata, come detto nuovi Giudici si sono insediati in Corte Costituzionale in forza di una maggioranza non legittima ed ovviamente la lotta politica, come si è visto, per la loro nomina è stata aspra.

Chiaro che la maggioranza illegittima ed abusiva che oggi usurpa il potere politico si è adoperata palesemente dopo il 2014 per mantenersi in vita anche nella prossima legislatura. Tenere duro, nominare amici in Corte Costituzionale affinché la Corte stessa alla fine possa legittimare la distorsione dei principi di rappresentatività democratica consolidando l’eversione dell’ordinamento democratico.

Oggi siamo ad un bivio. La Consulta forse non è già più in grado di fermare questo stato di cose (a causa di alcuni innesti già zoppicava nel 2014), resta solo la possibilità di un autonomo ed indipendente intervento del Giudice Penale che peraltro dovrebbe interpretare semplicemente letteralmente l’art. 287 c.p. senza alcun obbligo di rapportarsi alla Corte Costituzionale.

Insomma chi legge ha una grande responsabilità, se si apre il procedimento per usurpazione del potere politico a carico degli ultimi Governi e dei Parlamentari che li hanno sostenuti, può salvare la democrazia in questo Paese ed evitare il ripetersi della storia e che, ancora una volta, in un futuro prossimo o lontano il prezzo del ritorno alla libertà non passi per un bilancio estremamente pesante in termini di vite umane perdute.

Ricordiamo come monito finale ancora la storia raccontata da Lelio Basso nella medesima opera sopra citata: “Nove mesi dopo le elezioni fatte con la legge Acerbo nasceva in Italia la dittatura fascista attraverso il colpo di forza del 3 gennaio, che la Camera, nata a sua volta da una legge antidemocratica, non poteva che avallare. Il che in altre parole vuol dire, OGGI COME IERI, CHE LA SOPPRESSIONE DELLA PROPORZIONALE INDICA LA VOLONTÀ DEL GOVERNO DI PASSARE DALLA FASE DI DEMOCRAZIA PARLAMENTARE A QUELLA DI STATO-REGIME”.

Tutto ciò richiamato e premesso l’esponente

CHIEDE

Che i responsabili del reato di all’art. 287 c.p. in epigrafe indicato, tra cui certamente gli esponenti degli ultimi Governi (Monti, Letta, Renzi e Gentiloni) ed i Parlamentari che li hanno via via sostenuti, nonché l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, siano condannati penalmente in base alla norma suindicata ovvero a quelle meglio viste e ritenute da codesta Ill.ma Procura della Repubblica.

Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa archiviatoria presso il domicilio eletto.

Si chiede l’emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuto per fermare quello che appare, a tutti gli effetti, un colpo di Stato.

Con la massima osservanza. L’autore materiale ed unico responsabile del contenuto del presente atto, Avv. Marco Mori, resta a totale disposizione dell’Ill.ma Procura per ogni opportuno chiarimento ed approfondimento che fosse ritenuto utile ad una compiuta attività d’indagine.

Luogo e data.

Firmato


Avv. Marco Mori, autore di “Il tramonto della democrazia, analisi giuridica della genesi di una dittatura europea” disponibile on line su ibs.