Lug 04

Il Tribunale di Genova ignora cosa sia la “sovranità popolare”, ma non ci arrendiamo: ecco l’atto d’appello in integrale.

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Abbiamo perso la battaglia, ma non la guerra.

In ogni caso il sottoscritto resta l’unico che anziché limitarsi alle parole, spesso contraddittorie come purtroppo fanno le principali (false) opposizioni nazionali, continua la battaglia per portare l’Italia fuori dalla gabbia UE anche con attività concrete nelle aule di giustizia.

La sentenza di primo grado del Tribunale di Genova, che potete leggere cliccando nel link –sentenza sovranita’-, è stata prontamente appellata e con il presente articolo vi propongo in integrale l’atto d’appello, che previa pulizia degli errori di battitura sarà notificato durante questa settimana. Chi volesse sostenere economicamente l’onerosa battaglia darebbe un grande contributo. Per contattarmi scrivetemi sulla mail mrc.mori@libero.it

Grazie a tutti! Diffondete questo post il più possibile, buona lettura del lungo atto d’appello.

Un grazie speciale al blog Orizzonte48 a cui devo la redazione di parte del secondo dei motivi d’impugnazione.

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ECC.MA CORTE D’APPELLO DI GENOVA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Nell’interesse dell’Avv. Laura Muzio (C.F.: MZU LRA 79E44 C621P), nata a Chiavari (GE) il 4.05.1979 e residente in Lavagna (GE) che ai fini del presente atto si difende in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. oltre che, giusto mandato a margine, per mezzo della rappresentanza e della difesa anche ad essa disgiunta dell’Avv. Marco Mori ( C.F. MRO MRC 78P29 H183L – Tel e Fax: 0185.23122 – Pec: studiolegalemarcomori@pec.it) presso il cui studio e la cui persona sito in Rapallo, C.so Goffredo Mameli 98/4, elegge domicilio

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Per la riforma parziale della sentenza n. 1252/2017 – RG. 13650/2014 del 10 maggio 2017 e pubblicata in pari data, emessa dal Giudice Dott.ssa Lorenza Calcagno e mai notificata all’esponente.

PREMESSO CHE

  1. L’art. 1 Cost. recita: “l’Italia è un Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”;

  2. Suddetti limiti sono disciplinati nell’art. 11 Cost. il quale testualmente dispone: “L’Italia (omissis…) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”;

  3. Le cessioni tout court di sovranità sono invece palesemente illegittime sotto il profilo Costituzionale trovando addirittura, nei casi più gravi, punizione in ambito penale sotto la rubrica “dei delitti contro la personalità dello Stato” ex art. 241 e ss c.p. Altrettanto illegittime sono anche le semplici limitazioni di sovranità allorquando compiute in assenza di condizioni di parità tra le nazioni e per fini che nulla rilevano circa il raggiungimento della pace e della giustizia tra i popoli, così come previsto ex art. 11 Cost.;

  4. I principi fondamentali della nostra Costituzione ed i diritti inviolabili della persona non sono emendabili o tanto meno comprimibili attraverso un “vincolo esterno”, anche se proveniente dall’UE. Tra detti principi non emendabili vi è certamente compreso anche il divieto assoluto di cessione della sovranità nazionale;

  5. Nonostante ciò il nostro paese è stato spogliato della sovranità monetaria ed economica, in tali campi non ha più alcuna voce in capitolo proprio in forza del “vincolo esterno” imposto con l’illegittima ratifica del Trattato di Maastricht, di quello di Lisbona e del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria, meglio conosciuto come Fiscal Compact;

  6. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 284/2007, ha già avuto modo di affrontare elegantemente il tema così motivando: “Ora, nel sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi, in forza dell’art. 11 della Costituzione soprattutto a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l’applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno quando egli non abbia dubbi – come si è verificato nella fattispecie – in ordine all’esistenza del conflitto. La non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona (da ultimo con ordinanza n. 454/2006”. In claris non fit interpretatio;

  7. Con la perdita delle prerogative sovrane in materia monetaria ed economica è divenuto impossibile per lo Stato anche promuovere la piena attuazione di tutti i diritti fondamentali riconosciuti. Con la cessione della sovranità nazionale è la stessa Costituzione a diventare lettera morta;

  8. La fondazione della Repubblica sul lavoro non è affatto una mera affermazione apodittica ma costituisce un preciso impegno, ormai inattuabile, che viene ulteriormente imposto dall’art. 4 Cost. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto e specificato nelle sue modalità concrete anche nel titolo III della Costituzione (“Rapporti economici” Artt. 36 e ss. Cost.) dove viene codificato un modello economico di matrice chiaramente keynesiana. Ed ancora l’art. 3 Cost., nel sancire il fondamentale principio di eguaglianza, impone alla Repubblica un obbligo preciso ed ormai impossibile da attuare in forza delle cessioni di sovranità compiute ovvero “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese;

  9. L’esponente dunque ritiene, quale membro del popolo italiano, di aver subito la radicale cancellazione del diritto costituzionalmente tutelato della “sovranità”, diritto che ovviamente viene esercitato nelle forme e nei limiti costituzionalmente imposti. Diritto necessariamente plurisoggettivo, dunque interessa ogni cittadino italiano sul lato attivo, che avrebbe dovuto essere esplicato pienamente per tramite il voto eguale, libero e personale. Ciascuno dei soggetti titolari di tale diritto è ovviamente legittimato a richiederne la piena tutela giuridica e certamente è legittimato a chiedere l’accertamento puro di tale lesione;

  10. L’interesse ad agire in questo giudizio non si radica unicamente sul pur richiesto risarcimento del danno patito in forza della lesione del diritto costituzionale in parola, ma altresì anche sulla mera rimozione della situazione lesiva, attraverso la declaratoria di incostituzionalità delle leggi di ratifica dei trattati internazionali summenzionati;

  11. La lesione del diritto di voto, ovvero lo strumento naturale con cui si esplica la sovranità popolare, è stata già accertata con due sentenze. Nello specifico la legge elettorale n. 270/2005 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con pronuncia n. 1/2014 in atti;

  12. La Cassazione con sentenza n. 8878/14, successiva proprio alla pronuncia della Corte Costituzionale, ha potuto accertare che la declaratoria d’incostituzionalità non ha fatto venir meno il diritto per ogni cittadino di far accertare la lesione del proprio diritto di voto, con la conseguente piena legittimità per l’attrice di promuovere anche il presente giudizio. Infatti è indubbio che la lesione del diritto di voto ha riflesso immediato e diretto anche sulla compressione della sovranità, punto sul quale l’esponente ha interesse ad un pieno accertamento. Precisamente se si perde la sovranità in determinate materie diventa assolutamente superfluo anche poter esercitare il diritto di voto secondo modalità legittime;

  13. La sovranità infatti non è stata cancellata in forza della sola compressione del diritto di voto ma anche, ed ancor più significativamente, dal citato vincolo esterno costituito dai Trattati UE che hanno, tra l’altro, determinato la cessione della sovranità in materia di politiche economiche e monetarie, ciò fin dal 1992. Anche l’accertamento di tale lesione che ad oggi si continua a perpetrare è nel pieno interesse dell’esponente, accertamento che passa necessariamente per il vaglio della legittimità costituzionale delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali che hanno, pezzo dopo pezzo, ceduto la sovranità nazionale. Dette leggi di autorizzazione alla ratifica sono manifestamente incostituzionali per chiaro contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento Repubblicano e con il modello economico keynesiano, intelligentemente imposto nella parte economica della nostra Costituzione;

  14. Fin dal Trattato di Maastricht ratificato con Legge n. 454/1992 e la conseguente nascita della moneta unica denominata Euro, il nostro paese ha ceduto la sovranità monetaria ed economica. Tale aspetto è già da solo sufficiente a rendere palese la violazione dei diritti dell’esponente che non ha alcuna possibilità di influire con il proprio voto eguale, libero e personale su siffatta prerogativa riservata al popolo: “La Repubblica (omissis…) disciplina, coordina e controlla il credito” Art. 47 Cost.

    Oggi la sovranità monetaria è di esclusiva competenza del SEBC, il sistema delle Banche Centrali Europee. BCE., la Banca Centrale Europea, con assoluta indipendenza, decide le politiche monetarie emettendo, in esclusivo favore delle sole banche commerciali e dunque agendo in plateale conflitto d’interesse, la liquidità sovranamente determinata al tasso d’interesse sempre da essa sovranamente stabilito. BCE altresì non ha funzione di prestatrice di ultima istanza per le nazioni ne tanto meno ha alcun obbligo in merito all’acquisto dei titoli di Stato emessi dalle nazioni per finanziarsi. Anzi vige sul punto un espresso divieto, potendo BCE acquistare titoli a tasso maggiore di quello ufficiale di sconto, unicamente sul cd. mercato secondario (art. 123 TFUE – versione consolidata). BCE non può concedere alcun tipo di credito agli Stati dai quali non può ricevere neppure meri consigli;

  15. Una nazione che vuole finanziare le proprie politiche pertanto, non potendo emettere moneta, deve necessariamente prendere il denaro in prestito attraverso i mercati finanziari. Questo obbligo di condotta non garantisce allo Stato la possibilità di agire in autonomia per gli scopi previsti nei principi fondamentali della carta costituzionale tra cui la tutela del diritto al lavoro, ovvero il diritto posto a fondamento della Repubblica. Ovviamente tale cessione priva qualsivoglia cittadino della possibilità di partecipare sovranamente, per mezzo il diritto di voto, alla determinazione della politica monetaria nazionale che ad oggi resta, a prescindere dai risultati elettorali, di competenza esclusiva di soggetti terzi estranei all’ordinamento italiano e ciò in clamorosa violazione dell’art. 1 Cost.

    Nell’ambito dell’Assemblea Costituente infatti non vi era alcun dubbio che l’unico ordinamento per il quale si ipotizzavano limitazioni di sovranità (ma giammai le contestate cessioni a terzi!) era quello volto a ripudiare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie, nulla a che vedere con i vincoli di politica monetaria dunque. Pertanto anche le mere limitazioni di sovranità economica costituiscono reato ex artt. 241 e/o 243 c.p.;

  16. La medesima situazione, ovvero quella di una illegale cessione di sovranità, si è verificata in materia di politica economica laddove i Trattati, ed i successivi regolamenti emanati in loro attuazione, hanno imposto agli Stati limiti all’indebitamento annuo ed a quello complessivo in rapporto al PIL (art. 119 e ss. TFUE – versione consolidata e protocollo n. 12). Addirittura con l’approvazione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria si è andati oltre al parametro del Protocollo n. 12 allegato al Trattato di Lisbona arrivando a fissare il limite di deficit annuo nella misura dello 0,5% del P.I.L. Rammentiamo che tale vincolo all’indebitamento comprende anche gli interessi passivi del debito con la conseguenza che lo Stato, ogni anno, è costretto a tassare più di quanto spende così impoverendo matematicamente i propri cittadini e perdendo ogni prerogativa sovrana. Se la moneta è insufficiente le insolvenze non possono che moltiplicarsi ed i debiti non possono che essere solo parzialmente ripagati in beni reali, ormai svalutati dalla conseguente deflazione indotta da tali politiche palesemente illecite. Dunque non solo l’Italia non può emettere moneta ma non può averne in prestito più di quanto previsto dai Trattati, nemmeno emettendo obbligazioni. La conseguenza ovvia di tutto ciò è l’aumento della disoccupazione e la deflazione dei prezzi, fatti che si sono puntualmente verificati;

  17. La cessione di sovranità in materia economica comporta l’impossibilità per lo Stato di perseguire gli interessi di cui ai principi fondamentali ledendo così gli stessi diritti inviolabili dell’uomo, la nazione non può governare direttamente l’inflazione ed in definitiva risulta impossibilitata a raggiungere il suo scopo principale: la piena occupazione. Trattasi della trappola perfetta per la personalità giuridica di uno Stato che viene così platealmente disattivato in ogni sua prerogativa sovrana che, in definitiva, viene sottratta ai cittadini stessi;

  18. L’incostituzionalità dei Trattati non trova dunque la sua fonte unicamente nel fatto che sono avvenute conclamate cessioni di sovranità e lesioni dell’indipendenza nazionale, ma anche nella citata circostanza che la perdita della stessa incide in maniera determinante e consequenziale su ogni altro diritto fondamentale portando addirittura i diritti inviolabili dell’uomo verso una lenta ma inesorabile disattivazione. Si arriverà, per fare un esempio già drammaticamente reale, a non poter assistere un malato ovvero un disabile per mancanza di possibilità di prerogative sovrane che consentano di fare deficit o anche la sola semplice emissione di moneta a tale fine;

  19. Lo stesso inserimento del pareggio in bilancio in Costituzione avvenuto nel 2012 con la modifica dell’art. 81 Cost. è la piena prova che non siamo più un paese sovrano. Addirittura con tale modifica, imposta dall’UE, si è riusciti ad introdurre una manifesta contrarietà ai principi fondamentali all’interno della stessa costituzione, fatto mai accaduto prima. L’art. 81 Cost. è norma palesemente incompatibile con i principi fondamentali e pertanto non potrà che essere considerata a sua volta illegittima;

  20. Infine per mero tuziorismo difensivo, benché la differenza tra limitare e cedere sia lapalissiana è comunque utile ricordare che cedere significa “trasferire a qualcuno” mentre limitare significa “circoscrivere uno spazio, ridurre”.

    Dunque, per fare un esempio giuridico, abolire le dogane in accordo con gli altri Stati aderenti ad un trattato di libero scambio è certamente una mera limitazione della sovranità compiuta in condizioni di parità (forse anche idonea a favorire la pace e la giustizia tra i popoli). Al contrario, rimanendo ad un esempio analogo, attribuire il controllo delle dogane ad un ordinamento straniero costituirebbe pacificamente una cessione di sovranità in quanto una prerogativa sovrana non sarebbe meramente limitata ma trasferita permanentemente ad un soggetto diverso dallo Stato italiano e dunque sottratta al popolo. Ecco perché se economia e moneta, nonché la relativa legislazione, vengono attribuite definitivamente alle decisioni sovrane di UE o BCE non può che parlarsi di cessione e dunque di atto pacificamente illecito ex artt. 1 e 11 Cost. e probabilmente illecito anche sotto il profilo penale;

    20) Peraltro le politiche UE sono scientemente rivolte a cagionare una violenta crisi economica al fine di ottenere dagli stati ulteriori cessioni di sovranità, fatto di cui si è data compiuta ed articolata prova nel corso del primo grado di Giudizio, anche in forza della moltitudine di dichiarazioni confessorie compiute dai “nostri (?)” esponenti politici, in particolare dallo sciagurato avvento di Mario Monti in poi;

21) Nel caso di specie sono dunque in gioco diritti costituzionalmente tutelati, diritti cancellati da un palese illecito civile e forse anche penale. Trattasi pertanto di un’evidente responsabilità ex art. 2043 c.c. fondata su solide basi normative. Come noto il Ministro proponente leggi assume la responsabilità giuridica dei propri atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 Cost. Inoltre gli atti che hanno valore legislativo sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ne è direttamente responsabile;

22) Il danno non patrimoniale, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, è risarcibile laddove si è in presenza della lesione di un bene inviolabile previsto e protetto da una norma di rango costituzionale. Innegabile che la lesione del diritto plurisoggettivo alla sovranità esercitabile per tramite del diritto di voto abbia determinato in ogni cittadino un nocumento di natura morale economicamente apprezzabile, seppur oggettivamente di difficile quantificazione, come sempre nei casi di risarcimento del danno non patrimoniale relativo ad un bene immateriale, di cui è piena la casistica giurisprudenziale;

23) Per tali ragioni l’esponente si rivolgeva al Tribunale Civile di Genova, il quale, con sentenza oggettivamente sorprendente, rigettava la richiesta risarcitoria. Pur superando le ulteriori eccezioni di controparte, fatto che giustifica un appello unicamente parziale della predetta sentenza;

24) Nel corso del giudizio intervenivano altresì il Sig. Angelo Esposito e l’Avv. Biagio Di Maro in adesione alla domanda avanzata dall’Avv. Laura Muzio;

25) Il processo proseguiva secondo rito e con la sentenza che in oggi si appella si rigettava la domanda attorea sul presupposto della non risarcibilità del danno paventato, ignorando completamente come vi sia pieno interesse di questa difesa a rimuovere, a prescindere dal risarcimento del danno, gli effetti lesivi delle lamentate cessioni di sovranità.

Tutto quanto premesso, l’Avv. Laura Muzio, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa presenta appello avverso la suindicata sentenza per i seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità, nullità e/o annullabilità della sentenza per radicale assenza di motivazione o comunque omissione e/o illogicità della stessa circa un punto decisivo della controversia ed in particolare laddove ha preso in considerazione la richiesta di parte attrice unicamente sotto il profilo risarcitorio, ignorando la domanda di accertamento della violazione degli artt. 1 ed 11 compiuta con la ratifica dei trattati internazionali di Maastricht, Lisbona e del cd. Fiscal Compact e relativa Legge Cost. n. 1/2012, ignorando dunque l’interesse dell’attore a rimuovere tale situazione lesiva a prescindere da ogni successiva determinazione circa il risarcimento del danno.

Il presente giudizio è stato in incardinato per una ragione molto semplice. Con la ben note sentenze sul diritto di voto, la Corte Costituzionale prima e la Corte di Cassazione poi, hanno innovato il panorama giurisprudenziale italiano: in tali giudizi si è determinato l’interesse ad agire di un attore in funzione della mera lesione di un diritto costituzionale.

L’interesse all’azione è stato considerato esistente nel solo accertamento di illegittimità costituzionale di specifiche norme, nel caso di specie quelle inerenti alla legge elettorale.

Tale precedente è stato di recente confermato anche in riferimento alla nuova legge elettorale, l’italicum. Anch’essa è stata dichiarata illegittima dalla Consulta, peraltro ancor prima di entrare in vigore.

Prendendo spunto proprio da questo filone giurisprudenziale lo scrivente ha fatto una riflessione sostanziale comprendendo che, sebbene il diritto di voto è stato ripristinato eliminando le leggi incostituzionali che lo disciplinavano, tale ripristino ha davvero pieni effetti solo qualora le Camere elette legittimamente possano ancora oggi ed in concreto detenere la sovranità, legiferando in materie che determinino davvero ciò che avviene nel Paese.

Anche se il voto è formalmente e sostanzialmente corrispondente ai principi costituzionali, esso è svuotato di significato nel momento stesso in cui le Camere non decidono più in materie essenziali per la stessa esistenza dello Stato, come appunto sono, tanto per fare i due esempi più importanti, le politiche monetarie ed economiche. Senza di esse diviene impossibile addirittura fare un piano industriale, in forza del noto brocardo, falso per uno Stato semplicemente normale, del “non ci sono i soldi”.

L’appartenenza al popolo della sovranità, diritto plurisoggettivo e come tale tutelabile da qualsiasi cittadino, è stata radicalmente compromessa dai trattati internazionali di cui si dibatte.

La domanda di questa difesa doveva dunque essere valutata anche a prescindere dalla consequenziale richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle cessioni della nostra sovranità.

Sul punto il Giudice di primo grado ha speso qualche parola, ma unicamente incidentalmente, finendo con il rigettare la domanda sull’unico presupposto della non risarcibilità della violazione lamentata in quanto la sovranità, incredibilmente, non sarebbe considerato un diritto inviolabile dell’uomo.

Secoli di lotte per arrivare alla democrazia annichiliti in un sentenza gravemente illegittima.

In primo luogo si è citata in modo completamente parziale la giurisprudenza costituzionale a sostegno delle limitazioni di sovranità, dimenticandosi di riportare le più recenti ed importante sentenze nelle quali ha trovato piena elaborazione il concetto dei cd. controlimiti all’ingresso del diritto internazionale nel nostro ordinamento.

Manca in particolare l’analisi della sentenza n. 238/14 della Corte Cost. che, a differenza di quanto apoditticamente sostenuto dal Giudice di primo grado, ha elegantemente affermato: “non v’è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso[…] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione(sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ED OPERINO QUALI “CONTROLIMITI” ALL’INGRESSO DELLE NORME DELL’UNIONE EUROPEA (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988).

Ed ancora: “Anche in una prospettiva di realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l’Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), IL LIMITE CHE SEGNA L’APERTURA DELL’ORDINAMENTO ITALIANO ALL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E SOVRANAZIONALE (ARTT. 10 ED 11 COST.) È COSTITUITO, COME QUESTA CORTE HA RIPETUTAMENTE AFFERMATO(con riguardo all’art. 11 Cost.: sentenze n. 284 del 2007, n. 168 del 1991, n. 232 del 1989, n. 170 del 1984, n. 183 del 1973; con riguardo all’art. 10, primo comma, Cost.: sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 48 del 1979; anche sentenza n. 349 del 2007), DAL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI E DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO, ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE”.

Tra i diritti fondamentali, posto “fondamentalissimo”, è riservato proprio all’appartenenza popolare della sovranità e dunque all’assegnazione al popolo italiano della sovranità incondizionata ed incondizionabile sul proprio territorio, esattamente come indicato nella relazione preparatoria al progetto di Costituzione di Meuccio Ruini: “Stato indipendente e libero, l’Italia non consente, in linea di principio, altre limitazioni alla sua sovranità, ma si dichiara pronta, in condizioni di reciprocità e di uguaglianza, a quelle necessarie per organizzare la solidarietà e la giusta pace tra i popoli”.

La superiorità della Costituzione sui Trattati UE è acclarata dalla Corte Costituzionale con la precisazione che tale superiorità debba intendersi in riferimento sia ai principi fondamentali, ovvero gli articoli da 1 a 12 della Carta, dunque ivi compreso il divieto alle cessioni di sovranità, che in merito ai diritti inviolabili dell’uomo, ovvero i diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-28 la sentenza in parola infatti ha dichiarato illegittima un norma internazionale per violazione dell’art. 24 Cost.), i rapporti etico-sociali (artt. 29-34) ed i rapporti economici, dunque tutte quelle norme che rendono effettiva la fondazione della Repubblica sul lavoro (art. 35-54). Forse ci si potrebbe anche spingere oltre, ma tanto basta per affondare per sempre questa UE ripristinando la democrazia costituzionale calpestata da oltre vent’anni

Ergo ha perfettamente senso domandarsi se le cessioni compiute con i trattati oggetto del contendere, cessioni che ci hanno spogliato di sovranità indispensabili alla stessa esistenza dello Stato, siano o meno legittime, e ciò comprende anche la valutazione di compatibilità costituzionale della Legge Cost. 1/2012.

Questa è una risposta che deve necessariamente dare la Corte Costituzionale senza e non può essere disattesa da un Giudice di primo grado, che oltretutto, come dimostrato, ha riportato in maniera completamente distorta e parziale la giurisprudenza sull’art. 11 Cost.

Sul punto vogliamo poi ricordare le parole di Gustavo Zagrebelsky, ex Presidente della Corte Costituzionale, che ribadiscono molto bene che con le cessioni di sovranità è la stessa esistenza dello Stato a venire meno.

Qui un passo in particolare dove l’illustre giurista rimarca come ad esempio la cessione di sovranità monetaria abbia retrocesso lo Stato a normale soggetto di diritto privato facendogli perdere il suo ruolo di diritto pubblico:

SI PARLA DI FALLIMENTO DELLO STATO COME DI COSA OVVIA.

Oggi, è “quasi” toccato ai Greci, domani chissà. È UN CONCETTO SCONVOLGENTE, CHE CONTRADDICE LE CATEGORIE DEL DIRITTO PUBBLICO FORMATESI INTORNO ALL’IDEA DELLO STATO. Esso poteva contrarre debiti che doveva onorare. Ma poteva farlo secondo la sostenibilità dei suoi conti. Non era un contraente come tutti gli altri. Incorreva, sì, in crisi finanziarie che lo mettevano in difficoltà. Ma aveva, per definizione, il diritto all’ultima parola. Poteva, ad esempio, aumentare il prelievo fiscale, ridurre o “consolidare” il debito, oppure stampare carta moneta: la zecca era organo vitale dello Stato, tanto quanto l’esercito. Come tutte le costruzioni umane, anche questa poteva disintegrarsi e venire alla fine. Era il “dio in terra”, ma pur sempre un “dio mortale”, secondo l’espressione di Thomas Hobbes. Tuttavia, LE RAGIONI DELLA SUA MORTE ERANO TUTTE DI DIRITTO PUBBLICO: LOTTE INTESTINE, O SCONFITTE IN GUERRA. NON ERANO RAGIONI DI DIRITTO COMMERCIALE, CIOÈ DI DIRITTO PRIVATO.

SE OGGI DICIAMO CHE LO STATO PUÒ FALLIRE, È PERCHÉ IL SUO ATTRIBUTO FONDAMENTALE — LA SOVRANITÀ — È VENUTO A MANCARE. Di fronte a lui si erge un potere che non solo lo può condizionare, ma lo può spodestare. Lo Stato china la testa di fronte a una nuova sovranità, la sovranità dei creditori”.

A nulla vale neppure il richiamo fatto dal Tribunale all’art. 117 Cost. che ovviamente, con il ben noto riferimento al diritto comunitario, non ha modificato alcunché circa la vigenza dei principi fondamentali e le dinamiche del combinato disposto degli artt. 1, 10 ed 11 Cost.

La sentenza della Corte Cost. n. 238/14 è peraltro successiva alla riforma del titolo V della Cost. del 2001 e dunque non vi è alcun dubbio che i principi fondamentali sono e restano il naturale limite dell’ordinamento dell’Unione Europea.

Inoltre ogni riforma Costituzionale deve comunque essere rispettosa dei principi fondamentali della Carta fondamentale e qualora risulti con essi confliggente va senza remore dichiarata a sua volta incostituzionale. Ragionamento che questa difesa opera, come detto, per la Legge Cost. n. 1/2012, diretta emanazione del trattato cd. fiscal compact.

Dunque suona completamente errato l’assunto del Giudicante circa il fatto che sarebbe stata questa difesa a non considerare il sistema costituzionale nel suo complesso, ma casomai è stato il Tribunale a darne un’interpretazione assolutamente parziale e largamente incompleta.

D’altronde, come detto nel giudizio di primo grado, nonché a corollario delle dichiarazioni di Zagrebelsky, è utile rimarcare che uno Stato è tale se sussistono i suoi tre attributi fondamentali: popolo, territorio e sovranità (il potere d’imperio sul proprio territorio).

La semplice lettura dell’art. 3 TFUE è sufficiente ad evidenziare come la sovranità del popolo italiano non esista più laddove l’Unione ha competenza esclusiva in specifiche materie.

Attenzione, non è un trasferimento di sovranità ad una comunità composta da un territorio e da una popolazione più ampia (l’Europa), ma è la sua radicale cancellazione in nome di autorità indipendenti che la esercitano in sostituzione dei rappresentanti del popolo.

L’UE infatti ha la competenza esclusiva, ai sensi della norma citata nelle politiche monetarie, nelle regole di concorrenza, nella politica commerciale comune, nella conclusione di accordi internazionali, ecc.

Senza ripetere integralmente le ragioni di merito già esposte in primo grado e che ivi vanno richiamate integralmente poiché non esaminate, le politiche monetarie sono demandate in particolare ad una Banca Centrale indipendente dalla politica, che ex art. 130 TFUE, neppure può prendere consigli dai rappresentanti del popolo, né a livello di Parlamenti nazionali, né a livello del Parlamento Europeo.

Sovranità dunque che è stata strappata a qualsivoglia regola democratica violando l’art. 1 Cost., ma anche il 47 Cost. che afferma l’obbligo per la Repubblica di disciplinare, coordinare e controllare il credito.

Non serve un fine giurista per capire che l’art. 130 TFUE dispone l’esatto contrario di quanto prevede la Costituzione e dunque questa difesa oggi pretende di portare il tema all’attenzione della Consulta.

La Repubblica oggi è controllata dalla banca centrale europea e non già il contrario come imporrebbe la Costituzione.

E ricordiamoci che questo è per definizione “il tema dei temi”, visto che la crisi economica in cui viviamo dipende esclusivamente dalla perdita di sovranità degli Stati nazionali e dalla sua dispersione nei rapporti di forza economici.

Ergo questa difesa auspica che l’Ill.ma Corte d’Appello finalmente trasmetta gli atti alla Consulta e una volta per tutte si dica se le cessioni di sovranità siano o meno incostituzionali, come questa difesa, e una fetta sempre più ampia della dottrina, afferma con assoluta risolutezza che deriva da una certezza matematica di avere ragione.

Peraltro, per mero tuziorismo difensivo, si ricorda al Collegio quanto scriveva il Governo Renzi nella relazione preparatoria al progetto di riforma Costituzionale rigetto a dicembre 2016. Tale passaggio è fondamentale perché è la piana confessione della fondatezza delle tesi attorie e arriva direttamente dalla controparte di questo giudizio.

Trascriviamolo: “Lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e, in particolare, L’ESIGENZA DI ADEGUARE L’ORDINAMENTO INTERNO ALLA RECENTE EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA (da cui sono discesi, tra l’altro, l’introduzione del Semestre europeo e la riforma del Patto di stabilità e crescita) E ALLE RELATIVE STRINGENTI REGOLE DI BILANCIO”.

Ovvio che se sono costretto ad “adeguare” la Costituzione ai vincoli europei

significa che l’attuale assetto è palesemente incostituzionale.

Sulle ragioni specifiche di incostituzionalità del trattato cd. fiscal compact e della riforma Costituzionale n. 1/2012 si rimanda alle pagg. da 21 a 29 della comparsa conclusionale 1 dicembre 2016 che si richiama ex art. 346 c.p.c. e che ivi debbono intendersi integralmente trascritte. Tali osservazioni sono infatti state radicalmente disattese nel giudizio di primo grado essendo riassorbite nella decisione del Giudicante di ottenere la risarcibilità del danno non patrimoniale per violazione dell’art. 1 Cost.

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2. Illegittimità, nullità e/o annullabilità della sentenza per manifesta e grave illogicità e irragionevolezza della sentenza, nonché violazione dell’art. 1 Cost., nel punto in cui dispone che:

L’art. 2 Cost. stabilisce che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la propria personalità”. Basandosi sulla lettera della predetta disposizione, può ritenersi che l’inviolabilità in esame si riferisca all’immanenza o alla vicinanza di taluni interessi al nucleo primario ed essenziale dell’individuo. Sul punto, occorre preliminarmente valutare la natura del diritto in questione, al fine di stabilire se possa essere ricompreso tra i c.d. “diritti inviolabili” della persona onde individuare poi la tutela ad esso riconducibile.

L’attribuzione della qualifica dell’inviolabilità ai diritti politici, quale è il diritto di voto previsto e tutelato dall’art. 48 Cost., rappresenta una questione controversa, in quanto è necessario che tali diritti siano bilanciati con specifici interessi pubblici e sociali, oltre ad essere sottoposti a determinate condizioni di esercizio stabilite dalla legge o dalla stessa Costituzione. Se è vero che i diritti inviolabili sono anzitutto diritti “umani”, cioè dell’uomo in quanto tale e non, ad esempio, in quanto cittadino, i diritti politici (omissis…) non dovrebbero farsi rientrare nella categoria delle situazioni giuridiche inviolabili riconosciute e protette dall’art. 2 Cost..
Questo argomento, svolto trattando il diritto di voto, a maggior ragione deve ritenersi applicabile alla quota di sovranità che fa capo ad ogni cittadino, perché questa si esercita tramite la partecipazione democratica all’organizzazione dello Stato attraverso la vita politica ed in questo senso permette a tutti i cittadini un controllo sulle scelte del Governo che lo Stato, attraverso i suoi organi legislativi e di governo, opera. La sovranità non è un diritto astratto, ma la quota di partecipazione alla democrazia che idealmente appartiene ad ogni cittadino e si esercita attraverso il diritto di voto che è personale, eguale e libero. Questo diritto la cui lesione è dedotta dall’attrice nel presente giudizio pertanto, non può essere ricompreso tra i diritti inviolabili di cui alla sopracitata disposizione costituzionale, proprio in considerazione della sua natura non strettamente personale”.

Riforma della sentenza nel senso di ritenere il diritto di sovranità che si esercita per tramite l’esercizio del diritto di voto un diritto inviolabile della persona per la ragioneche il principio fondamentalissimo di “sovranità popolare” è contenuto nell’art. 1 e la sua violazione comporta in re ipsa non solo la violazione dell’art. 2 Cost., ma anche di tutti gli altri articoli e principi fondamentali a seguire e pertanto il riconoscimento di un danno non patrimoniale è indubbio ed incontestabile.

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L’attrice ha addebitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’Interno la responsabilità derivante dalle cessioni di sovranità compiute ratificando i trattati internazionali di cui in premessa, che hanno svuotato completamente lo Stato del potere d’imperio relativo alle materie espressamente indicate nell’art. 3 TFUE sopracitato e della legge Costituzionale n. 1/2012 che inserito il pareggio in bilancio in Costituzione sempre in esecuzione di un trattato internazionale, il cd. “fiscal compact”.

La richiesta è stata in modo incredibile disattesa dal giudice sulla base, soprattutto, delle argomentazioni indicate nell’intestazione del presente motivo d’impugnazione.

Non è esagerato sostenere che il riportato passaggio motivazionale – per le conseguenze che ne derivano – rappresenti un tipico esempio di “precomprensione”, ovvero di anticipazione pregiudiziale del senso delle norme, “…discendendo da un condizionamento politico, psicologico, sociale – inteso come riflesso degli assetti dominanti sulle “ragioni del comprendere del singolo interprete”; come tale, la precomprensione dissimula “operazioni apparentemente logiche ma viziate, più o meno inconsciamente, da pregiudizi e presupposti che, pur personali, sono spesso il recepimento acritico di un “comune sentire” proprio delle forze sociali dominanti; essa perciò può condurre a interpretazioni che “vulnerano” la giustizia, l’equità … la verità dinamica la cui ricerca dà senso al diritto”.

Vediamo allora di venirne a capo.

La Costituzione italiana, com’è noto (o come dovrebbe esserlo), nel sancire che l’Italia è una Repubblica “democratica” fondata sul lavoro”, attribuisce il massimo rilievo al principio della sovranità popolare (art. 1).
All’accoglimento del principio della sovranità popolare – nell’ambito di un sistema di democrazia rappresentativa come quella italiana – non poteva che accompagnarsi come corollario naturale l’elettorato attivo, come diritto spettante a ciascun cittadino quale titolare di una “particella di sovranità” (secondo la nota formulazione rousseauiana) di concorrere alla vita repubblicana. Il collegamento diretto e necessario tra sovranità popolare e diritto di voto (come modo imprescindibile di esercizio della prima) emerge in modo inconfutabile dai lavori della Costituente.

Già la Relazione al Progetto di Costituzione presentata alla Presidenza dell’Assemblea il 6 febbraio 1947, nell’avvertire che “Non si comprende una costituzione democratica, se non si richiama alla fonte della sovranità, che risiede nel popolo: tutti i poteri emanano dal popolo e sono esercitati nelle forme e nei limiti della costituzione e delle leggi”, riportava quanto segue “Deve bensì rimanere fermissimo il principio della sovranità popolare. Cadute le combinazioni ottocentesche con la sovranità regia, la sovranità spetta tutta al popolo” con l’importante precisazione che “…La sovranità del popolo si esplica, mediante il voto, nell’elezione del Parlamento e nel referendum…”.

Nelle varie sedute della Seconda Sottocommissione che avrebbero portato alla scrittura dell’attuale art. 48 Cost., il tema dello stretto legame tra diritto di voto e sovranità viene affrontato a più riprese dai Costituenti.

Nella seduta del 12 settembre 1946, l’on. Conti, quale Presidente vicario, comunicava che “…dai contatti presi con la prima Sottocommissione per conoscere come questa abbia trattato la questione dell’elettorato attivoe del suffragio popolare, è risultato che essa non ha ancora preso in merito alcuna decisione. In una relazione dell’onorevole Bassosui principî dei diritti politicisi propone, tra l’altro, l’approvazione di un articolo 1 del seguente tenore:
La sovranità popolare si esercita attraverso la elezione degli organi costituzionali dello Stato, mediante suffragio universale, libero, segreto, personale ed eguale. Tutti i cittadini concorrono all’esercizio di questo diritto tranne coloro che ne sono legalmente privati o che volontariamente non esercitino un’attività produttiva”.

Preoccupazione esternata ancor prima dall’on. Lussu il quale, nella seduta del 10 settembre 1946, faceva presente che “allorché si tratterà di compilare il testo definitivo… la Costituzione dovrebbe contenere anzitutto un accenno alla sovranità popolare”.

Nella seduta del 19 maggio 1947, l’on. Caristia affermava a sua volta “Democrazia e repubblica sono i pilastri della nuova Costituzione, e la democrazia, nel suo aspetto politico, ch’è quello sostanzialesi attua attraverso il godimento e l’esercizio del diritto elettorale attivo…”.

Nella seduta del 20 maggio 1947 l’on. Piemonte aveva altresì modo di ribadire che “l’espressione del voto politico è un atto di sovranità”, mentre nella seduta del giorno successivo l’on. Canepa spiegava chiaramente che il cittadino partecipa alla sovranità “coll’esercizio del voto”.
La ragione per cui nella redazione dell’attuale art. 48 Cost. non si fece poi accenno alla sovranità è ricavabile dalle parole dell’on. Tosato il quale, concordando con il presidente Terracini, affermava che “… quando si dice che sono eleggibili e sono elettori tutti i cittadini, ecc., è implicito in ciò il principio della sovranità popolare…”.

Se le parole dei Costituenti hanno ancora un minimo di senso compiuto, dalle stesse si ricava che l’elettorato attivo costituisce il diritto di ogni cittadino di concorrere col voto alla formazione della volontà nazionale, il diritto di esercitare attraverso il voto la propria parte di sovranità.
Tale diritto previsto dall’art. 48 Cost. è perciò annoverato dalla dottrina nella categoria dei “diritti soggettivi pubblici” e, più specificamente, costituisce uno ius activae civitatis che vede, cioè, il cittadino titolare di una pretesa a partecipare alle elezioni degli organi rappresentativi dello Stato nonché a votare nei vari referendum, una posizione giuridica soggettiva garantita nei confronti dello stesso legislatore.

Non può parlarsi, in definitiva, di “sovranità” democratica senza il diritto soggettivo assicurato ad ogni cittadino di poterla esercitare in concreto. E la sovranità si esercita in concreto, almeno in fase iniziale, mediante il voto.

Ripristinare il diritto di voto, in assenza di una sovranità popolare ormai svuotata di ogni contenuto, perché la sovranità è stata previamente ceduta ad organismi sovranazionali (o dispersa nei rapporti di forza economici), è completamente inutile.

L’articolo 1, in tal senso, assurge per Mortati a “supernorma” poiché i suoi “principi generalissimi” imprimono un “preciso contenuto” normativo…potenziato” e perché fornisce “il supremo criterio interpretativo di tutte le altre disposizioni”; ciò in quanto la titolarità del potere supremo della sovranità democratica “…si pone come logico fondamento dell’ordine…”.

Non esiste quindi nell’ordinamento, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di promo grado diritto più supremo ed inviolabile di questo.
Per essere ancora più chiari: la Costituzione attribuisce al popolo soprattutto l’esercizio della sovranità e l’esercizio della sovranità “praticamente è tutto; in assenza di concreto esercizio, la sua titolarità è “nulla.

Stessi principi sono stati peraltro ribaditi dalla stessa Consulta la quale, sul punto, non poteva che affermare come “…la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto … costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.”.

Bisogna però precisare, come accennato, che l’esercizio della sovranità mediante l’elettorato attivo va ben oltre al “solo potere di votare, dal momento che le modalità del voto tutelano l’esercizio continuo della sovranità dello Stato democratico,

“… nel quale la democrazia ha un carattere di massa e permanentenel senso che nonsi esaurisce nel semplice atto elettorale: il suo esercizio del potere, infatti, non è puramente fittizio, limitato alla scelta delle persone che eserciteranno il potere per conto del popolo e, in ultima analisi, sul popolo, ma è un esercizio del potere continuo…”.
Lo stesso Gramsci in tal senso aveva già avuto modo di spiegare bene come “… il consenso non ha nel momento del voto una fase terminale, tutt’altro. Il consenso è supposto permanentemente attivo chi consente si impegna a fare qualcosa di più del comune cittadino legale, per realizzarli [programmi di lavori], a essere cioè una avanguardia di lavoro attivo e responsabile. L’elemento «volontariato» nell’iniziativa non potrebbe essere stimolato in altro modo per le più larghe moltitudini, e quando queste non siano formate di cittadini amorfi, ma di elementi produttivi qualificati, si può intendere l’importanza che la manifestazione del voto può avere…”.

Considerata la sovranità democratica in senso dispiegatamente dinamico “innescata” mediante il momento iniziale e fondamentale del voto, essa è così in grado di conformare i comportamenti dei cittadini (sovrani) i quali – in quanto popolo “sempre nell’esercizio delle proprie funzioni” – sono in grado di determinare in concreto la politica nazionale (art. 49 Cost.), partecipare alla vita del paese (art. 3 Cost.), concorrere al progresso materiale e morale di quest’ultimo (art. 4 Cost.), amministrare la giustizia (art. 101 Cost.), insomma realizzare nella sostanza – attraverso i plessi Parlamento e Governo (la “Repubblica”) diretta emanazione del popolo sovrano – quella democrazia “necessitata” del lavoro, pluriclasse e redistributiva costituente il programma ultimo ed irrinunciabile che innerva tutto l’impianto della nostra Carta Costituzionale.

Si può conseguentemente ribadire che impedire o limitare in modo certo e diretto l’art. 1 Cost. (appunto supremo principio di sovranità popolare) significa altresì vulnerare a cascatatutti gli altri principi contenuti nei successivi undici articoli della Costituzione (c.d. principi fondamentalissimi).

Infatti, se la sovranità “è praticamente tutto” e se la stessa “si pone come logico fondamento dell’ordine”, violare il fondamento decreta logicamente lo sconvolgimento, o meglio, la dissoluzione dell’ordine stesso (sub specie azzeramento della sovranità). Il senso della frase “la sovranità è tutto” ci dice più semplicemente che la stessa costituisce l’alfa e l’omega della democrazia costituzionale.

Come ricordava Zagrebelsky nel passo sopraciato, la semplice assenza di sovranità monetaria, esclude addirittura che si possa ancora parlare di esistenza di Stato come organismo di diritto pubblico.

Se è chiaro quanto detto, appare a dir poco cavilloso e formalistico affermare – basandosi semplicemente “sulla letteradell’art. 2 Cost., come ha fatto il Tribunale di Genova che la lesione del diritto di sovranità di cui all’art. 1 Cost. non possa essere ricompreso tra i diritti inviolabili (rectius, fondamentali).
Una statuizione di tal fatta denuncia in modo allarmante la mancanza di una visione sistematica ed organica dell’ordito costituzionale così come concepito dai Costituenti. Ed invero, bisogna ribadire con forza che se l’art. 48 Cost. costituisce una “proiezione” del principio fondamentalissimo di “sovranità popolare” contenuto nell’art. 1 (e che sia così non dovrebbe a questo punto esservi dubbio), la sua violazione comporta in re ipsanon solo la violazione dell’art. 2 Cost., ma anche di tutti gli altri articoli e principi fondamentali a seguire.

Quanto poc’anzi esposto è stato illustrato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, allorché la stessa ha affrontato, con la sentenza n. 120/1967, il problema del riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti. Secondo la Corte, se gli artt. 2 e 3 Cost. si applicano indipendentemente dallo status di cittadino (“…l’art. 2 riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti in violabili dell’uomo”) e se innegabile che “l’art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando si tratti di rispettare quei diritti fondamentali”.

Tuttavia, non tutti i diritti riconosciuti dalla Costituzione sono da ritenere in modo indistinto attribuiti a cittadini e stranieri: i “diritti inviolabili della persona” ai quali si riferisce la sent. n. 120/1967 costituiscono, infatti, secondo la Corte (cfr. sent. n. 104/1969), “un minus rispetto ai diritti di libertà riconosciuti al cittadino”.

Ed infatti, “…la riconosciuta uguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità di diritti di libertà non esclude affatto che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi, fra soggetti uguali, differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non la razionalità del suo apprezzamento”, con particolare riferimento alla “basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero, consistente nella circostanze che mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originarioe comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo” (così Corte Cost. sent. n. 104/1969).
Tradotto in termini più semplici: il diritto di voto, seppur fondamentale ed inviolabile, non può essere riconosciuto erga omnes, ma solo ai cittadini. Verrebbe da aggiungere, ed è questo ciò che interessa in questa sede, “perché solo ai cittadini appartiene la sovranità”.

In definitiva, e di contro a quanto erroneamente sostenuto dal Tribunale di Genova, l’attribuzione della qualifica dell’inviolabilità ai diritti politici” (nel caso, il diritto di sovranità ex art. 1 che si esercita ex art. 48 Cost.), lungi dall’essere “controversa”, non potrebbe essere invece più pacifica. 
Ciò che suscita fortissime perplessità, non è solo la circostanza per cui il giudice di merito – mediante una interpretazione del tutto fuorviante – abbia negato al diritto di voto la qualifica di “inviolabilità”, ma ancor prima il fatto che non si sia nemmeno sforzato di recuperarne, a monte, quantomeno la valenza stessa di diritto soggettivo.

Non è grave soltanto che il Tribunale non abbia riconosciuto che il diritto di sovranità come fondamentale ed inviolabile (precedente pericolosissimo per la stessa esistenza della democrazia e dunque da cancellare rapidamente), ma altresì, che non lo abbia nemmeno tutelato come semplice diritto soggettivo.

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Riproposizione di tutte le domande e/o eccezioni non esaminate e/o non accolte nel giudizio conclusosi nanti al Tribunale Civile di Genova.

In ogni caso si ripropongono in questa sede ai sensi dell’art. 346 c.p.c. tutte le domande ed argomentazioni formulate nel corso del giudizio di primo grado non esaminate e/o disattese con particolare riferimento alle specifiche ragioni d’incostituzionalità delle leggi con le quali si assume con certezza violato il diritto plurisoggettivo di sovranità.

Per il suoesposti motivi l’esponenente ut supra rappresentato e difeso

CITA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente protempore, il Ministero dell’Interno in persona del Ministro protempore, il Ministero degli Affari Esteri in persona del Ministro protempore tutti presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, nonché Esposito Angelo rappresentato ed assistito dall’Avv. Biagio Di Maro con studio in Milano, Largo Ildefonso Schuster n. 1 e lo stesso Avv. Biagio Di Maro personalmente a comparire nanti la Corte d’Appello di Genova, per l’udienza del 30 novembre 2017, ore e luoghi di rito, invitando espressamente i convenuti a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme dell’art. 166 c.p.c. con avvertimento che la tardiva costituzione implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., con riguardo ad eventuali domande riconvenzionali e chiamate di terzo. Con avvertimento che in difetto di costituzione si procederà in sua legittima declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.ma Corte d’appello adita, contrariis reiectis riformare la sentenza impugnata nelle parti appellate e per l’effetto accogliere le già rassegnate conclusioni:

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, accertare che l’esponente non ha potuto esercitare, per i motivi tutti di cui in narrativa, il diritto plurisoggettivo della sovranità conformemente al combinato disposto degli artt. 1 e 11 Cost. e conseguentemente condannare, eventualmente anche in solido tra loro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del presidente protempore, il Ministero dell’Interno in persona del Ministro protempore, il Ministero degli Esteri tutti presso l’Avvocatura Generale dello Stato corrente in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2 a risarcire il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto plurisoggettivo della sovranità esercitato per il tramite il diritto di voto e ciò in forza delle norme di rango costituzionale citate ed ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 89 cost., 2043 c.c., 1 L. n. 400/1988 ovvero per le altre norme meglio viste e ritenute tra cui anche gli artt. 241 e ss. c.p., con quantificazione in via anche equitativa o nella misura che sarà determinata in corso di causa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante ed in ogni caso non superiore alla somma di € 5.100,00.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini concedendi.

Ai sensi dell’art. 9 comma 5 L.466/88 si dichiara che il valore della causa è compreso è pari ad € 5.100,00 pertanto il contributo unificato da versare è pari ad € 147,00.

Ai sensi e per gli effetti di legge, il sottoscritto procuratore dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente numero di fax 0185.231221.

Si producono i seguenti documenti:

A1 – Copia uso appello sentenza impugnata;

A2 – Fascicolo primo grado;

Rapallo, 4 luglio 2017

Avv. Laura Muzio

Avv. Marco Mori

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Avv. Marco Mori, Riscossa Italia, autore de “Il tramonto della democrazia, analisi giuridica della genesi di una dittatura europea” disponibile on line su ibs