Dic 19

Italexit? Il Tribunale di Genova a pochi giorni dalla decisione.

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Oggi sono state depositate anche le ultime note di replica nella causa che potrebbe portare all’Italexit, l’obiettivo è portare davanti alla Corte Costituzionale la questione dell’illegittimità delle cessioni di sovranità operate in forza dei trattati europei e della legge Costituzionale n. 1/2012 con la quale è stato, tra l’altro, introdotto in Costituzione il vincolo del pareggio in bilancio.

Ecco il testo della memoria di replica, la sentenza, o meglio auspicabilmente l’ordinanza di rimessione in Corte Costituzionale, potrebbe arrivare in ogni momento, realisticamente in qualche settimana al massimo. Non si poteva avere momento migliore per arrivare a questa decisione. E credo che l’atto conclusivo sia certamente chiaro e che sia davvero difficile sostenere che la questione non meriti il tavolo della Consulta.

TRIBUNALE DI GENOVA

NOTE DI REPLICA

Nell’interesse di

Avv. Muzio Laura

-attrice-

Avv. Marco Mori

Avv. Gabriela Musu

Avv. Laura Muzio

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, MINISTERO DELL’INTERNO E MINISTERO DEGLI ESTERI

-convenuti-

Avv. Carmine Guerra

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Richiamate e confermate tutte quante le difese già svolte in atti ed a verbale, contestato tutto quanto ex adverso dedotto, si sottopongono a Giustizia le seguenti note di replica.

* * *

1. In merito all’ammissibilità dell’azione promossa.

Nella propria conclusionale controparte si dilunga sull’inammissibilità dell’azione di risarcimento del danno promossa.

Utilizzando all’uopo la sentenza emessa da questo Tribunale circa altra vertenza che ha visto le medesime parti contrapposte, e che l’Ill.mo Giudicante certamente ben ricorderà. Essa riguardava nello specifico il diritto di voto, ovvero il modo con cui la sovranità si esercita.

La questione è però irrilevante ai fini di questo giudizio, fermo restando che questa difesa ribadisce la sua opinione, ovvero che il diritto di voto è pacificamente un diritto inalienabile dell’uomo, la cui compressione, risolvendosi nella lesione dell’art. 1 Cost., non solo deve necessariamente essere considerata risarcibile, ma rappresenta addirittura il diritto fondamentale su cui la stessa Repubblica si regge, assieme al diritto al lavoro.

Sul punto comunque sarà la Corte d’Appello a disquisire ulteriormente, perché il tema è oggettivamente di grandissimo interesse, meritando anzi un’eventuale pronuncia finale anche davanti alla Corte di Cassazione, visto che si è comunque su un fronte totalmente inesplorato del diritto.

Ma come detto, ai fini della presente causa, ciò che occorre significare è che tutto questo è appunto irrilevante, visto che nulla centra con il fine di portare all’attenzione della Corte Costituzionale la tematica oggetto del contendere, ovvero l’illegittimità delle cessioni di sovranità. Infatti la sola azione di accertamento del diritto che ivi si fa valere, diretta a rimuoverne la lesione, attraverso una pronuncia della Consulta, gode della medesima legittimazione già riconosciuta nella sentenza n. 8878/14 dalla Corte di Cassazione, nella causa nella quale si dibatteva proprio della legittimità della legge elettorale meglio nota con il nome di “porcellum”.

L’interesse ad agire è quindi anche nel mero accertamento e nella successa sentenza della Consulta che rimuoverà il vulnus ex art. 136 Cost.

La legittimazione sul punto è piena ed evidente. Negare tutela giurisdizionale alla difesa di un diritto, in questo caso quello plurisoggettivo alla sovranità da esercitarsi attraverso il diritto di voto, equivale a negare l’esistenza stessa di quel diritto che, in assenza di autorità preposte alla sua difesa, sarebbe irrimediabilmente disattivato. A quel punto si avrebbe il paradosso che non rimarrebbe altro che la resistenza, ovvero quell’art. 52 Cost. che la contempla, ma che nessuno vorrebbe mai veder utilizzato e che oggi viene menzionato anche da ex Giudici della Corte Costituzionale, come ad esempio Paolo Maddalena, Annibale Marini o lo stesso Gustavo Zagrebelsky.

Del tutto inconferenti dunque le osservazioni di controparte sul punto. Il presente giudizio deve essere deciso nel merito, circa il fatto che la questione di illegittimità costituzionale proposta sia o meno fondata.

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2. Nel merito.

In estrema sintesi in questa causa si assume che le cessioni di sovranità avvenute con le ratifiche dei trattati di Maastricht, Lisbona e con il cd. Fiscal Compact, a cui è seguita, proprio in applicazione del trattato, l’infamia dell’inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione (L. Cost. n. 1/2012), debbano essere considerate incostituzionali, in quanto in palese violazione del combinato disposto degli artt. 1, 11 e 139 Cost.

D’altronde fin dal progetto di Costituzione era chiarito che la sovranità popolare dovesse essere incondizionata ed incondizionabile ed infatti così si scriveva: stato indipendente e libero, l’Italia non consente, in linea di principio, altre limitazioni alla sua sovranità, ma si dichiara pronta, in condizioni di reciprocità e di eguaglianza, a quelle necessarie per organizzare la solidarietà e la giusta pace fra i popoli”.

La recente riforma Costituzionale, fortunatamente bocciata, a riprova della fondatezza totale delle tesi di questa difesa, aveva infatti come scopo ultimo (ed unico) quello di legittimare le cessioni di sovranità già avvenute, modificando la Costituzione in modo da tentare di rendere lecito un atto illecito precedentemente già commesso, peraltro un atto configurante reato giusto il combinato degli artt. 241 c.p. e soprattutto 243 c.p.

Oltre dunque la rimessione degli atti alla Consulta non sarebbe affatto fuori luogo se l’Ill.mo Giudicante trasmettesse gli atti alla Procura competente, quella di Roma, al fine di procedere nei confronti di coloro che hanno ceduto la nostra sovranità, attentando alla personalità giuridica del nostro Paese e difatto distruggendola.

Testualmente, nella relazione preparatoria del Governo, circa le ragioni della riforma, precisamente a pag. 1, si è letto che vi era l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea e alle relative stringenti regole di bilancio ed ancora che “negli ultimi anni il sistema istituzionale si è dovuto confrontare con potenti e repentine trasformazioni che hanno prodotto rilevanti effetti (omissis…) incidendo indirettamente sulla stessa forma di Stato e di Governo, senza che tuttavia siano stati adottati interventi diretti a ricondurre in modo organico tali trasformazioni in un rinnovato assetto costituzionale”.

(htpp://www.governo.it/sites/governo.it/files/75298-9354.pdf).

Davvero più chiaro di così come avrebbero dovuto scriverlo?

Tale atto della Presidenza del Consiglio, nei fatti, assume il valore probatorio di una confessione stragiudiziale.

Ormai tutti sono consapevoli della manifesta incompatibilità tra quanto è stato fatto con i trattati internazionali e la nostra Costituzione, persino il Governo lo era, ed infatti ha cercato di legalizzare ex post il fatto illecito precedentemente compiuto.

Dare atto che si è mutata la forma di Stato e di Governo è un concetto sconvolgente, visto che la forma Repubblicana è immutabile ex art. 139 Cost.

Dunque circa la manifesta fondatezza dell’eccezione d’incostituzionalità davvero non pare possano sussistere dubbi.

La Corte dovrà essere chiamata a pronunciarsi su un quesito piuttosto sintetico volto a stabilire una volta per tutte i confini dell’art. 11 Cost., indagando ed esplicitando la differenza tra le limitazioni e le cessioni di sovranità, che alla luce della chiarezza dei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, non potrà che portare al totale rigetto dei trattati internazionali illecitamente sottoscritti quali manifeste ed indebite cessioni di sovranità popolare (quelle di cui all’art. 3 TFUE), compiute oltretutto in ambito economico, ovvero in una materia dove è chiarissimo che la pace e la giustizia, unici fini per i quali la sovranità può essere limitata, nulla rilevano.

Anzi la concezione liberale in materia economica fu completamente respinta in Costituente essendo già certo negli anni quaranta che aveva fallito, portando non solo miseria, ma anche alla guerra mondiale.

Dunque una cessione di sovranità diretta a riconoscere un mercato libero da qualsivoglia ingerenza delle democrazie è il contrario dei fini di pace e di giustizia secondo i quali l’Italia acconsentiva alle sole limitazioni di sovranità.

La sovranità ed il voto sono certamente diritti fondamentali, la libertà di fare profitto invece non lo è.

Il liberismo imposto dai trattati non può essere considerato diretto alla pace e alla giustizia e ciò per la piana lettura dei verbali della Costituente. Moro, Dossetti, La Pira, Ghidini, e tanti altri, tutti erano chiarissimi sul punto e per questo si codificò un sistema economico misto, dagli artt. 35 al 47 Cost., completamente opposto a quello dei trattati europei.

Ma non vi sarà bisogno di entrare nel merito di questo aspetto, visto che l’ordinanza di rimessione dovrà solo riguardare l’incostituzionalità delle cessioni di sovranità compiute con le 4 leggi indicate in atti, le tre di ratifica di trattati internazionali (Maastricht, Lisbona e Fiscal Compact) ed una Costituzionale, la legge Cost. n. 1/2012, che con il pareggio in bilancio parimenti attenta alla Costituzione, nonostante il recentissimo intervento della Consulta che con la sentenza n. 275/16 ne ha già fortemente limitato la portata asserendo che ovviamente “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

Il problema in questa causa si ferma dunque al primo punto, la distinzione tra cessioni di sovranità, che privano il popolo della propria sovranità, compresa quella monetaria, che doveva essere incondizionata ed incondizionabile sul piano interno, e le mere limitazioni costituzionalmente previste.

Su questo aspetto non vi è mai stato alcun intervento della Consulta, ed è un punto decisivo per la stessa sopravvivenza della Repubblica Italiana.

Un’ultima precisazione, chi scrive non è contrario alla cooperazione e agli accordi internazionali, ovviamente, che sono peraltro costituzionalizzati nell’art. 10 Cost. Chi scrive è invece totalmente contrario ad accordi internazionali che superino le democrazie ponendole di fronte a fatti compiuti, che si determinano in ambito finanziario, aprendo le porte ad un nuovo totalitarismo di stampo economico, una nuova forma di dittatura ormai conclamata, che è la causa diretta ed unica dell’attuale crisi economica e dei tanti morti che ciò ha già provocato, ragione unica che ci ha portato ad azionare una causa di questo tipo a nostre integrali spese ed oneri.

Anche su questo i Padri Costituenti erano stati lungimiranti, affermando che non è affatto detto che un’organizzazione internazionale tenda automaticamente al bene, possono nascere organizzazioni internazionali anche con scopi opposti. Questo è ciò che è accaduto, ed è per questo che risulta fondamentale chiarire con urgenza i termini di operatività dell’art. 11 Cost., che doveva impedire proprio quanto è invece accaduto.

Andare oggi in Corte Costituzionale avrebbe una valenza incredibile per il Paese, tra qualche anno invece potrebbe essere troppo tardi. Ricordiamo il monito: alle crisi economiche segue sempre una guerra.

Con profonda osservanza.

Rapallo, 19 dicembre 2016

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Avv. Marco Mori, Riscossa Italia, autore de “Il tramonto della democrazia, analisi giuridica della genesi di una dittatura europea” dispobile on line ibs