Gen 19

Risarcimento del danno per la lesione del diritto di voto

In data odierna abbiamo depositato, presso il Tribunale di Genova, la prima memoria di legge in riferimento alla causa promossa contro la Presidenza del Consiglio ed il Ministero degli Interni per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto di voto. Strappato agli italiani da quasi dieci anni. Trascrivo l’atto con cui si preannuncia anche che il cd. “Italicum” sarà attaccato un secodo dopo la sua pubblicazione. Non permetteremo di votare ancora contro legge.

Vincere vorrebbe dire iniziare il cammino verso la rinascita della Repubblica Italiana.

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STUDIO LEGALE
AVVOCATO MARCO MORI
CORSO G. MAMELI 98/4 – 16035 RAPALLO
VIA CORNIGLIANO 53/3 – 16052 GENOVA
TEL. E FAX 0185/231221
C.F. MRO MRC 78P29 H183L
P.I. 01579720994

TRIBUNALE DI GENOVA
RG. 1338/14 – udienza 31 marzo 2015
MEMORIA EX ART. 183 COMMA 6 N. 1 C.P.C.
Nell’interesse di
Avv. Muzio Laura
-attrice-
Avv. Marco Mori
CONTRO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E MINISTERO DELL’INTERNO
-convenuti-
Avv. Carmine Guerra

Richiamate e confermate tutte quante le difese già svolte in atti ed a verbale, contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato nella comparsa di costituzione e risposta, con la presente memoria si intende esporre quanto segue.
In merito all’eccezione di prescrizione.
L’eccezione di prescrizione formulata dall’avversario non coglie nel segno, fermo restando che certamente non sussiste alcuna tardività in merito all’azione risarcitoria relativa all’ultima delle tornate elettorali di cui si dibatte, ovvero quella del 2013.
Tuttavia occorre fare due generi di valutazione per il periodo antecedente.
La legge elettorale è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 1/2014. Ergo, benché il cd. porcellum fosse palesemente illegittimo, solo da tale data può considerarsi conosciuto il pieno diritto in capo a parte attrice di agire, con ogni consequenziale effetto circa la decorrenza della prescrizione.
La seconda valutazione è questa: il gravissimo illecito compiuto da parte dei convenuti dei diritti inviolabili dell’attrice, è pacificamente di carattere permanente e certamente non si esaurisce nell’esercizio delle singole tornate elettorali.
Anche tale considerazione rileva in punto prescrizione.
Fermo restando che l’interesse di questa difesa in merito è davvero minimale. Non è il lucro la ragione per cui è stata promossa la presente causa, non importa dunque se il diritto azionato risultasse in parte prescritto.
La ragione di questa vertenza è quella di affermare un principio, ovvero che: alla violazione di un diritto di rango costituzionale accertata, deve conseguire un obbligo risarcitorio in capo agli organi di Governo e ciò in forza della responsabilità che prima di tutto si desume dalla piana lettura dell’art. 89 Cost.

– In merito all’interesse ad agire.
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 1/2014 la Cassazione si è espressa chiaramente nel senso di affermare il mantenimento dell’interesse ad agire dei ricorrenti nonostante la declaratoria di incostituzionalità della legge elettorale per violazione del diritto di voto eguale, libero, personale e diretto di cui agli artt. 48, 56 e 58 Cost.
Infatti, testualmente dalla sentenza: “La Corte Costituzionale ha ripristinato per il futuro (a partire dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1/2014) la legalità costituzionale e la possibilità dei cittadini elettori di esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto, ma non ha potuto accertare quali effetti abbiano avuto le disposizioni della legge n. 270 del 2005 sul diritto di voto dei cittadini elettori nel periodo della loro vigenza, compito questo che spetta al Giudice Ordinario. Deve quindi ribadirsi quanto già rilevato nell’ordinanza del 17 maggio 2013 e cioè che l’accoglimento delle proposte questioni di legittimità costituzionale non ha esaurito la tutela invocata dai ricorrenti nel giudizio principale (omissis…) in particolare, se vi sia stata una lesione giuridicamente rilevante del diritto di voto”.
Il ripristino per il futuro della legalità ovviamente implica la consumazione dell’illecito per il periodo antecedente alla sentenza. Peraltro, la Cassazione è stata troppo ottimista, il diritto di voto non è stato ripristinato. Purtroppo il Governo medita l’approvazione del cd. “Italicum”, la nuova legge elettorale che, stando all’attuale formulazione, risulterebbe nuovamente lesiva degli artt. 48, 56 e 58 Cost., così protraendo ulteriormente la lesione del diritto di voto dell’attrice.
In caso dell’approvazione della nuova legge elettorale durante il corso della presente causa, diverrebbe necessario sospendere il Giudizio e rimettere la nuova legge elettorale, immediatamente all’attenzione della Corte Costituzionale.

– In merito all’an della pretesa azionata.
La difesa avversaria sul punto è sostanzialmente inesistente. Non c’è contestazione circa l’an della pretesa azionata. Pare comunque opportuno spendere due parole sul tema.
L’accertamento della violazione del diritto di voto eguale e libero, personale e diretto dell’esponente è pacifico per le ragioni già richiamate.
La Corte di Cassazione, nella sentenza già citata aveva ampiamente chiarito circa che: “E in effetti, la dedotta lesione v’è stata per il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzionali, poiché i cittadini elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto, personale, eguale, libero e diretto, secondo il paradigma costituzionale, per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, a causa del meccanismo di traduzione dei voti in seggi, intrinsecamente alterato dal premio di maggioranza disegnato dal legislatore del 2005, e a causa della impossibilità per i cittadini elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento”.
In claris non fit interpretatio.
Si ripercorre invece la ratio che porta alla sussistenza di una fonte di responsabilità da fatto illecito derivante direttamente dagli artt. 48, 56, 58 ed 89 Cost. e/o ex art. 2043 c.c. e 2059 c.c.
I Ministri, ed ovviamente il Presidente del Consiglio, ovvero l’organo responsabile dell’indirizzo politico del Governo, assumono la responsabilità diretta della loro attività ex art. 89 Cost.: “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.
Sul punto, come detto, l’avversario nulla ha contestato ovviamente, stante la sottoscrizione da parte del Ministro Roberto Calderoli e del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi del cd. “porcellum”. Sottoscrizione che assume pieno ed insindacabile rilievo ai fini dell’assunzione di responsabilità giuridica.
Peraltro non vi era nulla da contestare data la chiarezza della norma, pienamente confortata dalla piana lettura dei lavori dell’Assemblea Costituente.
Citiamo, ad esempio, l’On. Clerici che, nella seduta del 11 settembre 1947, affermò: “Il Capo dello Stato, re o presidente della Repubblica che sia, non ha in qualsiasi regime parlamentare alcuna responsabilità; ma appunto per ciò egli non può non ascoltare il consiglio dei Ministri responsabili, che firmano e rispondono per lui. Altrimenti si esce dalla normalità e si entra nel dispotismo, si entra nel colpo di Stato”.
Il non votare, secondo legalità, che si protrae da quasi dieci anni, sarebbe certamente stato definito “colpo di Stato” dai Padri Costituenti.
La stessa responsabilità di cui si dibatte trova peraltro anche ulteriore fondamento normativo nell’art. 1 L. n. 400/1988 che impone ai Ministri ed al Presidente del Consiglio di giurare: “di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione”.
Sul punto è la costante giurisprudenza a confortare le tesi di questa difesa: “In tema di danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, il relativo risarcimento è subordinato a tre condizioni: a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”. (Cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 07/11/2013; n. 1501 e Cons. Stato, Sez. IV, 05/09/2013, n. 4464; Cons. Stato, Sez. IV, 09/01/2013, n. 76).
Il Consiglio di Stato, peraltro, non ha fatto altro che fare proprio l’indirizzo già accolto dalle Sezioni Unite della Cassazione così conformando la massima giurisprudenza amministrativa a quella civile e penale: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972).
La lesione del diritto di voto configura tutti e tre i requisiti indicati. Trattasi di una lesione che mina alla radice la sovranità popolare prevista dall’art. 1 Cost.
Si è in presenza dell’interesse più importante tra i diritti costituzionalmente tutelati: quello alla democrazia.
Non vi può dunque essere dubbio che, la violazione di norme costituzionali di tale portata fondamentale per la stessa forma Repubblicana dello Stato, sia fonte di responsabilità giuridica. E davvero pare inutile dilungarsi sul punto, il diritto di voto rappresenta pacificamente un diritto inviolabile dell’uomo.
Diventa invece importante riflettere sulla quantificazione del danno, che è l’unico punto di effettiva contestazione dell’avversario.

– In merito al quantum.
Come detto il diritto di voto eguale, libero, personale e diretto è il diritto inviolabile dell’esponente di rango ovviamente costituzionale leso.
Tale lesione è gravissima.
L’attrice ha limitato il danno nello scaglione di € 5.100,00 solo perché il proprio scopo esclusivo è quello di fissare un principio: chi viola la Costituzione, e lo fa con tale intensità (nessuno ha mai negato, fin dall’approvazione, l’incostituzionalità di questa aberrante legge elettorale, nemmeno il Ministro proponente) ne deve pagare le conseguenze.
Risarcito il danno, sarà onere della Presidenza del Consiglio o del Ministro degli Interni agire contro le persone fisiche responsabili, ovvero Berlusconi e Calderoli che allora occupavano tali organi, in garanzia e manleva. Questo non è un problema dell’Avv. Laura Muzio, oggi attore.
La citata limitazione nella quantificazione del danno massimo richiesto non deve tuttavia trarre in errore.
Si condividono alcune osservazioni dell’Avvocatura.
Il quantum è difficilmente determinabile, senza ricorso, come ad esempio nei casi di ingiurie o di qualsivoglia danno a beni non patrimoniali, alla via equitativa e dunque al prudente apprezzamento del Giudicante.
Il vero nodo centrale della questione però è che il danno patito è difficilmente quantificabile, non già perché irrisorio, ma perché immenso!
Non esiste danno più grave della cancellazione della sovranità popolare, della cancellazione della democrazia dunque. La Cassazione si è appunto espressa sulla presenza di una “grave alterazione della rappresentanza democratica”.
Si può quantificare il danno conseguente alla perdita della democrazia? No, in quanto non basterebbe tutta la moneta stampata dalla BCE a risarcirlo.
Per la democrazia abbiamo pagato con guerre e sangue, abbiamo pagato con sacrifici inimmaginabili, ed oggi si vorrebbe far credere a Codesto Ill.mo Giudicante che impedire il voto non costituisce un danno economicamente apprezzabile?
Indubbiamente, vista la gravità e l’intensità della lesione, che si protrae da quasi dieci anni, il risarcimento, ai fini del presente giudizio, non potrà che essere fissato nella misura massima richiesta nella domanda di parte attrice.
Il limite della normale tollerabilità della lesione, come da giurisprudenza citata, è ampiamente superato.
Si insiste per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Rapallo, 19 gennaio 2015 ​ ​

Avv. Laura Muzio​          Avv. Marco Mori