Dic 09

Il Tribunale di Genova scioglie la riserva, sulla sovranità perduta si torna in udienza il 7 giugno 2016.

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L’attesa ordinanza, a seguito della discussione compiuta all’udienza del settembre scorso, è stata emessa. Il Tribunale di Genova, in merito alla richiesta di considerare illegittime le cessioni di sovranità (tra cui quella monetaria) compiute ratificando i trattati europei, ha rinviato la partita all’udienza del 7 giugno 2016, così motivando:

“Ritenuto che prima di esaminare le questioni di costituzionalità sollevate da parte attrice e dai terzi intervenuti, con particolare riguardo all’aspetto della rilevanza, appare preliminarmente necessario esaminare la questione dell’ammissibilità della domanda, sia sotto il profilo del contenuto del potere del giudice ordinario sia rispetto al richiamo all’art. 2043 c.c. ed al diritto al risarcimento del danno in presenza di un’allegata lesione di diritti plurisoggettivi;

che dunque le questioni di costituzionalità sollevate troveranno esame soltanto nella fase della decisione, una volta superate le questioni sopra individuate”.

In sostanza il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Lorenza Calcagno, chiede di precisare alle difese le ragioni per cui la domanda risulterebbe ammissibile in base alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Affinché la Corte Costituzionale esamini nel merito un’eccezione di costituzionalità è assolutamente indispensabile che siano indicate le ragioni per cui la richiesta è rilevante ai fini della causa oggetto del giudizio.

Tale esame di rilevanza è stato superato positivamente in una causa simile, parlo di quella inerente al cd. “porcellum”, la legge elettorale che ha violato tutti i principi di rappresentatività democratica, sospendendo la democrazia nel nostro Paese. Anche in quel caso si chiedeva l’accertamento della lesione di un diritto costituzionale puro: allora era il diritto di voto, oggi è la sovranità.

La distinzione però esiste. Mentre il voto è un diritto soggettivo, la sovranità è un diritto plurisoggettivo, il cui esercizio è condiviso. Tutto questo può bastare a ritenere incompetente il Giudice Ordinario a decidere la controversia? Esclude la rilevanza dell’eccezione d’incostituzionalità proprio per carenza di giurisdizione? A mio avviso assolutamente no, la natura plurisoggettiva di un diritto costituzionale non esclude che ciascuno degli interessati possa denunciarne la sua lesione o meglio, chiedere una sentenza che accerti l’esistenza di questa lesione, sentenza per la cui emissione ha un interesse legittimo.

Questo sarà il terreno di battaglia dell’udienza di giugno, sperando davvero che la prossima estate sia quella che affonderà, una volta per tutte, il progetto di integrazione europea, il progetto che vuole che ogni Stato ceda la propria sovranità in favore della dittatura finanziaria neoliberista.

Se non fossi l’unico in italia a tentare quest’azione ci sarebbero davvero più speranze. Cari Colleghi, una causa di questo tipo è fondamentale, in gioco c’è il nostro futuro, il futuro della democrazia.