Dic 16

Disoccupazione involontaria: se la politica resta colpevolmente a guardare non resta che richiedere Giustizia

 

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Quando la politica lascia i disoccupati al loro tragico destino, solo la pretesa del rispetto della Costituzione può far svoltare pagina ad un Paese soggiogato dalla dittatura finanziaria.

Che questo atto di citazione possa essere spunto per iniziare la battaglia in tutta Italia…

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ATTO DI CITAZIONE

Nell’interesse della Sig.ra ******** nata a ******** il ********, residente in ********* ed ai fini del presente atto rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Mori (C.F.: MRO MRC 78P29 H183L – Tel e Fax: 0185.23122 – Pec: studiolegalemarcomori@pec.it) presso il cui studio e la cui persona sito in Rapallo, C.so Goffredo Mameli 98/4, elegge domicilio

PREMESSO CHE

  1. L’art. 38 Cost. recita: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (omissis…). Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”;

  2. La norma è oggi disapplicata in toto, i disoccupati involontari non ricevono assistenza fino a quando tornino ad essere nuovamente occupati, ma solo per il più breve periodo previsto dalla normativa vigente. Si verifica pacificamente la lesione del diritto costituzionale all’assistenza ed al mantenimento;

  3. L’esponente si trova in stato di disoccupazione involontaria, è regolarmente iscritta alle liste di collocamento e non ha rifiutato alcuna occupazione (Doc. 1), nonostante ciò è abbandonata a se stessa;

  4. La Sig.ra ******** ha visto vendere all’asta giudiziaria la propria abitazione e non dispone di mezzi adeguati per vivere, risultando ormai radicalmente privata della propria dignità. Sovente pensa al suicidio e chi scrive teme sinceramente che possa aggiungersi ad una lista di vittime della “crisi” economica già oggi troppo lunga;

  5. Sulla base della normativa vigente, che si pone in radicale ed insanabile in contrasto con l’art. 38 Cost., l’esponente non avrebbe diritto ad alcuna indennità. Ma la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato e pertanto il precetto costituzionale avrebbe dovuto essere applicato, la sua violazione è, sic et simpliciter, un fatto gravemente illecito;

  6. Nel caso di specie è dunque in gioco un diritto costituzionalmente tutelato la cui violazione è fonte di un’evidente responsabilità ex art. 2043 c.c. Precisamente la violazione, ad avviso di questa difesa, è sia di natura omissiva che commissiva. Non è stata disciplinata con legge ordinaria la modalità con cui l’art. 38 Cost. avrebbe dovuto trovare piena applicazione, altresì le leggi vigenti in materia di disoccupazione non sono in ogni caso rispettose dell’art. 38 Cost., limitando temporalmente la durata del sussidio alla disoccupazione involontaria a circostanze diverse rispetto all’unica che dovrebbe essere considerata: ovvero il raggiungimento effettivo di una nuova occupazione con retribuzione tale da assicurare al lavoratore ed alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa (ex art. 36 Cost.);

  7. Come noto la responsabilità legislativa è in capo al Ministro proponente leggi ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 Cost. Inoltre gli atti che hanno valore legislativo sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ne è assume, al pari, la diretta responsabilità;

  8. Pare quasi superfluo sottolineare che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri stessi, prima di assumere le proprie funzioni, debbono prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione e ciò ai sensi dell’art. 1 Legge n. 400/1988”;

  9. Conseguentemente o si ritiene tale giuramento un inutile orpello formale, oppure si deve ammettere che allo stesso conseguano precise responsabilità giuridiche, la cui violazione è fonte di responsabilità. La sottoscrizione di leggi che violano palesemente la costituzione, costituisce un fatto illecito ex art. 2043 c.c.;

  10. Il danno patrimoniale patito dall’esponente è pari alla somma che avrebbe dovuto percepire a titolo di mantenimento ed assistenza, da valutarsi anche secondo il prudente apprezzamento del giudicante, anche in via analogica rispetto ad altre normative di legge;

  11. Anche il danno non patrimoniale andrà liquidato in quanto pacificamente risarcibile laddove si è in presenza di lesione di un diritto costituzionale inviolabile previsto e protetto da una norma specifica. Innegabile che la lesione del diritto al mantenimento di fronte ad uno stato di disoccupazione involontaria, è un nocumento di natura morale economicamente apprezzabile, seppur oggettivamente di difficile quantificazione;

  12. La giurisdizione del G.O. è pacifica visto che la lesione di un diritto costituzionale, anche sotto il profilo del mero accertamento, è possibile unicamente con la forma scelta da questa difesa, come ampiamente confermato dalla Cassazione con la nota sentenza n. 8878/14, relativamente all’accertamento puro della lesione del diritto di voto compiuta attraverso l’approvazione da parte del legislatore di una norma radicalmente difforme alla Costituzione (trattasi della sentenza sul cd. porcellum, la legge elettorale L. 21 dicembre 2005 n. 270 – Doc. 2).

Tutto quanto premesso, la Sig.ra *********, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa

CITA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente protempore Matteo Renzi, il Ministero del Lavoro in persona del Ministro protempore Giuliano Poletti, entrambi presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2 a comparire nanti il Tribunale Civile di Genova, per l’udienza del 30 aprile 2016, ore e luoghi di rito, giudice designando, invitando espressamente i convenuti a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme dell’art. 166 c.p.c. con avvertimento che la tardiva costituzione implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., con riguardo ad eventuali domande riconvenzionali e chiamate di terzo. Con avvertimento che in difetto di costituzione si procederà in sua legittima declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, accertare che l’esponente si trova in stato di disoccupazione involontaria ed è priva di assistenza in violazione dell’art. 38 Cost. e pertanto condannare, eventualmente anche in solido tra loro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del presidente protempore, il Ministero del Lavoro in persona del Ministro protempore, a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla lesione della norma di rango costituzionale citata anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 89 cost., 2043 c.c., 1 L. n. 400/1988, ovvero in forza delle altre norme meglio viste e ritenute, con quantificazione in via anche equitativa, in ogni caso non inferiore a quanto necessario al dignitoso mantenimento dell’esponente, o nella misura che sarà determinata in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini concedendi.

Ai sensi dell’art. 9 comma 5 L.466/88 si dichiara che il valore della causa è compreso è indeterminato.

Ai sensi e per gli effetti di legge, il sottoscritto procuratore dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente numero di fax 0185.231221.

Si producono i seguenti documenti:

Doc. 1) Stato di disoccupazione;

Doc. 2) Cassazione 8878/14

Con osservanza.

Rapallo, 16 dicembre 2015

Avv. Marco Mori

CORTE D’APPELLO DI GENOVA

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto UNEP presso la Corte d’Appello di Genova, richiesto come in atti ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge, l’avanti esteso atto di citazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Ministro protempore presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Genova, Viale Brigate Patrigiane n. 2 ed ivi a mani di

E quanto al Ministero del Lavoro in persona del Ministro protempore presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Genova, Viale Brigate Patrigiane n. 2 ed ivi a mani di