Feb 17

Cosa rischia in concreto un “borseggiatore” nel nostro ordinamento?

Come sapete ci avviciniamo al referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia e pertanto i media ultimamente fanno spesso a gara a chi “la spara più grossa”.

Il mantra maggioritario è quello che vuole i Magistrati colpevoli di ogni nefandezza tra cui quella di scarcerare i delinquenti. Proprio stamani, mentre ero in viaggio verso Parma per un processo, ho sentito l’ennesima perla. Si narrava di forze dell’ordine che arrestano borseggiatori seriali che però rimangono a piede libero poiché rapidamente “scarcerati” dai Giudici.

Facciamo allora un pò di chiarezza sulla realtà. Cosa rischia oggi nel nostro ordinamento un borseggiatore? Di base il furto è considerato un reato minore, l’art. 624 c.p. prevede pene lievi ovvero da sei mesi a tre anni. Con tale limite edittale non sono possibili misure cautelari e in caso di condanna si ottengono numerosi benefici, la sospensione condizionale della pena per chi non ne ha già usufruito (ovvero nessuna conseguenza), oppure una condanna che rimane nei limiti per la quale, anche laddove diventasse definitiva, l’esecuzione della pena sarebbe sospesa ex lege per dare al condannato l’opportunità di richiedere una misura alternativa che consente di evitare il carcere (affidamento in prova, domiciliari, ecc.).

Per furto semplice dunque non si va mai in carcere in linea di principio. Resta possibile, benché facoltativo, l’arresto in flagranza di reato da parte delle forze dell’ordine con conseguente convalida nelle 48 ore e processo per direttissima. Ma appunto 48 ore a parte, mancando la possibilità di applicare misure cautelari per il limite inferiore ai cinque anni della pena massima, anche per un recidivo, tecnicamente il Giudice deve “scarcerare” sempre chi si ritrova davanti. Grazie poi alla riforma Cartabia tale reato è perseguibile solo a querela di parte anche nelle forme aggravate ed in mancanza non si procede e neppure si può arrestare il reo se anche fosse colto in flagranza di reato (la denuncia deve avvenire contestualmente in sostanza).

La situazione delle pene può cambiare invece se si parla di furto aggravato, il borseggio vi rientra. Qui il limite edittale della pena sale passando da due a sei anni (da quattro a sette se c’è anche lo strappo, diventa invece rapina in caso di violenza sulla persona). Limite che in astratto consente una misura cautelare (a patto però che parimenti non esistano attenuanti applicabili comprese le generiche che sono buone per tutte le stagioni ma la cui esistenza non dipende dai Giudici cattivi ma dalla volontà politica) preventiva, ma che in concreto è di difficile applicazione in quanto all’esito finale del processo, in caso di condanna, non si finisce in carcere visto che la pensa ritornerà sempre nei limiti della sospensione dell’ordine di carcerazione o addirittura della sospensione condizionale. Con più aggravanti di cui all’art. 625 c.p. si passa poi ad una pena da 3 anni a 10 anni, ma anche qui, magari ricorrendo ad un rito abbreviato, all’esito del processo si rientra in livelli di pena che non comportano il carcere.

In sostanza il borseggiatore viene rilasciato a priori finché non commette un numero tale di reati da dover iniziare a scontare la propria pena definitiva in carcere in forza del cumulo (spesso però mitigato dal principio della continuazione che di fatto comporta per più condotte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso un aumento potenzialmente irrisorio della pena, non esistendo, ancora una volta per scelta politica, un limite minimo di pena per i reati posti in continuazione, ma solo un limite massimo). Da lì in poi, se reiterasse il reato, sarà più semplice anche applicare misure cautelari che comunque nel nostro ordinamento restano l’eccezione. 

Dunque i Giudici non “scarcerano” i borseggiatori ma semplicemente questi ultimi, hanno sempre davanti parecchi anni di onorata attività, prima che il sistema effettivamente arrivi a colpirli privandoli della libertà personale per periodi che comunque saranno in ogni caso piuttosto brevi. Ma comunque se si è seriali di un certo tipo di reato la continuazione rimane il più formidabile degli alleati specialmente se i reati vengono commessi senza soluzione di continuità. Più difficile (se non impossibile) parlare di continuazione se tra un reato e l’altro passassero anni, anche se della stessa specie.

Vi segnalo che il nostro ordinamento prevede tipologie di reati cd. ostativi, ovvero la cui pena può essere scontata solo in carcere. La scelta di quali siano questi reati è politica ed è limitata dai soliti assurdi vincoli finanziari che impediscono la costruzione di carceri obbligando l’Italia a mantenere in vita un sistema penale che è la parodia di se stesso, dove le pene fino a tre anni nei fatti non esistono e dove anche per pene maggiori esistono varie tipologie di benefici o sconti, oltre che un istituto della continuazione disciplinato come detto in modo piuttosto discutibile. Ad esempio uno dei benefici più gettonati è la liberazione anticipata che comporta uno sconto di 45 giorni di carcere per ogni sei mesi di pena, l’anno per un detenuto che si comporta correttamente dura quindi nove mesi.

Al posto dunque di tutte queste complicazioni che sostanzialmente danno lavoro a noi avvocati e che immagino vi abbiano già portato al mal di testa anche se lo ho solo appena accennate, occorre chiedersi se abbia senso rendere effettive le pene, magari anche riducendole come contropartita a predetta effettività. L’impunita non rieduca, la punizione effettiva ha invece qualche possibilità di farlo e comunque, anche senza impostazioni costituzionalmente orientate, almeno ha il merito di togliere dalle strade il delinquente creando più sicurezza.

Ma appunto smettiamola con la stucchevole propaganda dei Giudici cattivi che oggi vengono rappresentati come la causa di tutti i mali del Paese. Non servirebbe toccare la Costituzione per cambiare la Giustizia penale, ma rivedere profondamente le norme che devono diventare più semplici e portare a pene certe. Servirebbe poi riequilibrare anche le pene in generale visto che ormai si puniscono più nei fatti i reati che riguardano gli aspetti economici che quelli che comportano un più chiaro allarme sociale come la violenza. Ma magari di questo vi scriverò in un altro post.

avv. Marco Mori