Dic 29

La sovranità non poteva essere ceduta: dopo la memoria di replica alle difese dell’avvocatura attendiamo la decisione della Corte d’Appello di Genova

Siamo all’ultimo atto. Ho replicato alla memoria conclusiva dell’Avvocatura di Stato che in due paginette ha insistito affinché il tema della cessione della sovranità non sia affrontato nel merito, ma che sia dichiarata la carenza di interesse in capo al cittadino a difendere tale  diritto in giudizio.

A questo punto non resta che attendere la sentenza finale, anzi auspico un’ordinanza. Solo con ordinanza si rimettono infatti gli atti alla Corte Costituzionale: l’obiettivo è ottenere l’italexit attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi di ratifica dei trattati europei in quanto è con tale leggi che si è formalmente ceduta la sovranità nazionale alle condizioni degli artt. 2 e 3 TFUE.

Vi ricordo che questa causa comporta ingenti spese a mio carico, dunque qualsiasi piccolo contributo è gradito, anche per portare l’azione in Cassazione in caso di nuovo rigetto della domanda o reiterare il giudizio fin dal primo grado (più azioni più possibilità di vittoria). Nel caso potete contattarmi alla mail: mrc.mori@libero.it

Auspico anche che altri Colleghi, se amano la Patria, emulino questa azione ripetendola a loro volta.

Ecco comunque la trascrizione delle mie brevi note di replica alle ultime difese dell’avvocatura, note depositate in data 29.12.2020:

CORTE D’APPELLO DI GENOVA

NOTE DI REPLICA

Nell’interesse di * * *

-appellante-

Avv. Marco Mori

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

-appellata-

* * * * *

Richiamate le difese svolte si replica brevemente all’unica osservazione conclusive dell’Avvocatura di Stato.

* * *

Si ribadisce che sia la giurisdizione del G.O. che la legittimazione sussistono pienamente nella fattispecie in esame.

Si tratta infatti, esattamente come nel caso della pronuncia che portò alla declaratoria di incostituzionalità della legge elettorale meglio nota con il nome di “porcellum” (legge n. 270/2005), di ottenere una sentenza che ponga fine alla gravissima situazione lesiva in essere. La legittimazione persiste dunque a prescindere da ogni valutazione della fondatezza o meno della richiesta risarcitoria comunque avanzata, che detto in tutta onestà mirava unicamente a rafforzare la legittimazione ad agire stessa e non certo ad escluderla. Superfluo sottolineare ancora che non è il risarcimento pecuniario del danno ciò che davvero interessa in questa sede.

Il nodo della questione è l’eliminazione, l’espunzione dall’ordinamento, delle norme giuridiche che hanno sottratto all’appellante il diritto plurisoggettivo alla sovranità.

Non esiste nel nostro ordinamento diritto fondamentale parificabile a questo, posto che è alla base stessa dell’esistenza della democrazia, lo stesso voto è inutile se non c’è alcuna sovranità da esercitare concretamente perché previamente ceduta. Non a caso il suo riconoscimento è inserito direttamente nell’art. 1 Cost. “la sovranità appartiene al popolo”.

In sostanza esattamente come per la sentenza della Cassazione n. 8878/14, appunto quella relativa al porcellum, l’interesse dell’appellante è, trascrivendo fedelmente proprio dalla sentenza in parolaaccertamento della portata del diritto (…) come configurato (nel caso di specie dalle leggi di ratifica dei trattati internazionali di cui si dibatte anziché sulla legge elettorale, n.d.s.), sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri costituzionali.

In sostanza la domanda fondamentale che dovrà essere necessariamente definita dalla Corte Costituzionale è: la cessione di sovranità avvenuta con leggi di ratifica dei trattati evidenziate è compatibile con gli artt. 1, 11 e 139 Cost.?

Sull’esistenza della cessione nessun dubbio può sussistere dato il tenore letterale ad degli artt. 2 e 3 TFUE che elencano le materie su cui il Parlamento italiano ha addirittura il divieto di legiferare.

Dunque ad avviso di chi scrive la risposta alla domanda di cui sopra non può che essere radicalmente negativa pena la stessa fine giuridica della Repubblica Italiana che come ogni Stato non può esistere senza i suoi tre elementi costitutivi fondanti, ovvero il territorio, il popolo e chiaramente la sovranità di quel popolo sul proprio territorio.

Con la massima osservanza.

Rapallo, 29 dicembre 2020 Avv. Marco Mori