Gen 23

Il testo integrale (in italiano) del trattato di Aquisgrana tra Francia e Germania.

Grazie all’amico Mohamed Niang, posso proporvi il trattato di Aquisgrana tra Francia e Germania in italiano ed in versione integrale.

Il trattato è chiaramente il lancio, da parte dei governi dei due Paesi, dell’unificazione europea, ovviamente sotto il loro controllo o meglio sotto il controllo dei grandi gruppi della finanza anglo-americana che ormai definiscono le politiche anche di queste due ex nazioni sovrane.

Ma per i commenti c’è tempo, ora leggetevi il testo di questo importante accordo. La sola licenza che mi sono preso è quella di sottolineare i passaggi più significativi.

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Aquisgrana,  23 gennaio 2019

Trattato tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione e l’integrazione franco-tedesca

La Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania,

Riconoscendo il successo storico della riconciliazione tra i popoli francese e tedesco, a cui il trattato, del 22 gennaio 1963, tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione franco-tedesca ha dato un contributo eccezionale e da cui è emersa una rete senza precedenti di relazioni bilaterali tra le loro società civili e le loro autorità pubbliche a tutti i livelli

Convinti che sia giunto il momento di portare le loro relazioni bilaterali a un livello superiore e di prepararsi alle sfide che gli Stati e l’Europa del XXI secolo, e desiderosi di far convergere le loro economie e i loro modelli sociali, promuovere la diversità culturale e avvicinare le loro società e i cittadini,

Convinti che la stretta amicizia tra Francia e Germania è stata decisiva e rimane un elemento essenziale di un’Unione europea unita, efficace, sovrana e forte,

Impegnati ad approfondire la loro cooperazione nel campo della politica europea per promuovere l’unità, l’efficienza e la coesione dell’Europa, mantenendo questa cooperazione aperta a tutti gli Stati membri dell’Unione europea,

Impegnata a rispettare i principi, i diritti, le libertà e i valori fondanti dell’Unione europea, che difendono lo Stato di diritto in tutta l’Unione europea e lo promuovono all’esterno,

Impegnata ad operare per una convergenza sociale ed economica dal basso verso l’alto all’interno dell’Unione europea, a rafforzare la solidarietà reciproca e a promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di vita e di lavoro conformemente ai principi della base europea dei diritti sociali europei, in particolare prestando particolare attenzione all’emancipazione delle donne e alla parità di genere,

Riaffermando l’impegno dell’Unione europea a favore di un mercato globale aperto, equo e regolamentato, il cui accesso si basa sulla reciprocità e la non discriminazione e che è disciplinato da elevati standard ambientali e sociali,

Consapevoli dei loro diritti e doveri ai sensi della Carta delle Nazioni Unite,

Fortemente impegnato a favore di un ordine internazionale basato su regole e del multilateralismo, di cui le Nazioni Unite sono l’elemento centrale,

convinti che la prosperità e la sicurezza possono essere raggiunte solo attraverso un’azione urgente per proteggere il clima e preservare la biodiversità e gli ecosistemi

deliberando in conformità delle rispettive norme costituzionali e giuridiche nazionali e nel quadro giuridico dell’Unione europea,

Riconoscendo il ruolo fondamentale della cooperazione decentrata tra comuni, dipartimenti, regioni, Länder, Senato e Bundesrat, nonché della cooperazione tra il plenipotenziario della Repubblica federale di Germania competente per gli affari culturali ai sensi del trattato sulla cooperazione franco-tedesca e i competenti ministri francesi,

Riconoscendo il ruolo essenziale della cooperazione tra l’Assemblea nazionale e il Deutscher Bundestag, in particolare nel quadro del loro accordo interparlamentare del 22 gennaio 2019, che costituisce una dimensione importante degli stretti legami tra i due paesi, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Affari europei

Articolo 1

I due paesi stanno approfondendo la loro cooperazione in materia di politica europea. Esse promuovono una politica estera e di sicurezza comune efficace e forte, e rafforzano e approfondiscono l’unione economica e monetaria. Essi si sforzano di completare il mercato unico e si adoperano per costruire un’Unione competitiva, basata su una solida base industriale, che funge da base per la prosperità, promuovendo la convergenza economica, fiscale e sociale e la sostenibilità in tutte le sue dimensioni.

Articolo 2

I due Stati si consultano regolarmente a tutti i livelli prima dei grandi eventi europei, cercando di definire posizioni comuni e di concordare dichiarazioni coordinate dei rispettivi ministri. Essi si coordinano per il recepimento del diritto europeo nel diritto nazionale.

Capitolo 2: Pace, sicurezza e sviluppo

Articolo 3

I due Stati stanno approfondendo la loro cooperazione in materia di politica estera, difesa, sicurezza esterna e interna e sviluppo, cercando allo stesso tempo di rafforzare la capacità di azione autonoma dell’Europa. Essi si consultano per definire posizioni comuni su qualsiasi decisione importante che incida sui loro interessi comuni e per agire congiuntamente ogni qualvolta possibile.

Articolo 4

A seguito degli impegni assunti ai sensi dell’articolo 5 del trattato del Nord Atlantico del 4 aprile 1949 e dell’articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992, modificato dal trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, i due Stati, convinti che i loro interessi in materia di sicurezza non possono essere separati, stanno convergendo sempre più gli obiettivi e le politiche di sicurezza e di difesa, rafforzando così i sistemi di sicurezza collettiva cui appartengono. Essi si prestano reciprocamente aiuto e assistenza con tutti i mezzi a loro disposizione, comprese le forze armate, in caso di aggressione armata contro il loro territorio. Il campo di applicazione territoriale della seconda frase di questo paragrafo corrisponde a quello dell’articolo 42, paragrafo 7 del trattato sull’Unione europea.

(2) I due Stati agiscono congiuntamente ogniqualvolta possibile, conformemente alle rispettive norme nazionali, per mantenere la pace e la sicurezza. Essi continuano a sviluppare l’efficacia, la coerenza e la credibilità dell’Europa in campo militare. Così facendo, si impegnano a rafforzare la capacità d’azione dell’Europa e a investire congiuntamente per colmare le sue lacune di capacità, rafforzando così l’Unione europea e l’Alleanza del Nord Atlantico.

(3) I due Stati si impegnano a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le loro forze armate al fine di stabilire una cultura comune e di effettuare dispiegamenti congiunti. Essi stanno intensificando lo sviluppo di programmi comuni di difesa e la loro estensione ai partner. In tal modo, essi intendono promuovere la competitività e il consolidamento della base industriale e tecnologica di difesa europea. Essi sono a favore di una cooperazione quanto più stretta possibile tra le loro industrie della difesa, basata sulla fiducia reciproca. I due Stati svilupperanno un approccio comune alle esportazioni di armi per quanto riguarda i progetti comuni.

(4) I due Stati istituiscono il Consiglio franco-tedesco per la difesa e la sicurezza quale organo politico per orientare questi impegni reciproci. Il Consiglio si riunirà al più alto livello a intervalli regolari.

Articolo 5

Entrambi gli Stati stanno ampliando la cooperazione tra i loro ministeri degli esteri, comprese le loro missioni diplomatiche e consolari. Si scambieranno personale di alto livello. Essi

istituiranno scambi nell’ambito delle loro rappresentanze permanenti presso le Nazioni Unite a New York, in particolare tra i loro gruppi del Consiglio di sicurezza, le loro rappresentanze permanenti presso l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico e le loro rappresentanze permanenti presso l’Unione europea, nonché tra gli organi dei due Stati responsabili del coordinamento dell’azione europea.

Articolo 6

Nel settore della sicurezza interna, i governi di entrambi gli Stati stanno rafforzando ulteriormente la loro cooperazione bilaterale nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, nonché la loro cooperazione nei settori giudiziario, dell’intelligence e della polizia. Essi attuano misure comuni di formazione e di spiegamento e creano un’unità comune per le operazioni di stabilizzazione nei paesi terzi.

Articolo 7

I due Stati si impegnano a stabilire un partenariato sempre più stretto tra l’Europa e l’Africa rafforzando la loro cooperazione in materia di sviluppo del settore privato, integrazione regionale, istruzione e formazione professionale, parità di genere ed emancipazione femminile, al fine di migliorare le opportunità socioeconomiche, sostenibilità, buon governo e prevenzione dei conflitti, risoluzione delle crisi, anche nel mantenimento della pace, e gestione delle situazioni postbelliche. I due Stati instaurano un dialogo annuale a livello politico sulla politica di sviluppo internazionale al fine di migliorare il coordinamento nella pianificazione e nell’attuazione delle loro politiche.

Articolo 8

(1) Nell’ambito della Carta delle Nazioni Unite, i due Stati cooperano strettamente in tutti gli organi delle Nazioni Unite. Essi coordineranno strettamente le loro posizioni, nel quadro di un più ampio sforzo di consultazione tra gli Stati membri dell’Unione europea in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nel rispetto delle posizioni e degli interessi dell’Unione europea. Essi agiranno insieme per promuovere presso le Nazioni Unite le posizioni e gli impegni dell’Unione europea di fronte alle sfide e alle minacce globali. Essi faranno tutto il possibile per raggiungere una posizione unificata dell’Unione europea in seno agli organi competenti delle Nazioni Unite.

(2) Entrambi gli Stati si impegnano a proseguire gli sforzi per concludere i negoziati intergovernativi sulla riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’ammissione della Repubblica federale di Germania quale membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è una priorità per la diplomazia franco-tedesca.

Capitolo 3 Cultura, istruzione, ricerca e mobilità

Articolo 9

Entrambi gli Stati riconoscono il ruolo decisivo della cultura e dei media nel rafforzamento dell’amicizia franco-tedesca. Sono quindi determinati a creare per i loro popoli uno spazio comune di libertà e opportunità, nonché uno spazio culturale e mediatico comune. Essi sviluppano programmi di mobilità e di scambio tra i loro paesi, in particolare per i giovani nel quadro dell’Ufficio franco-tedesco della gioventù, e fissano obiettivi quantificati in questi settori. Al fine di promuovere legami sempre più stretti in tutti i campi dell’espressione culturale, anche attraverso istituti culturali integrati, stanno creando programmi specifici e una piattaforma digitale rivolta in particolare ai giovani.

Articolo 10

I due Stati ravvicinano i loro sistemi d’istruzione attraverso lo sviluppo dell’apprendimento reciproco della lingua dell’altro, l’adozione, conformemente alla loro organizzazione costituzionale, di strategie per aumentare il numero di allievi che studiano la lingua del partner, azioni per promuovere il riconoscimento reciproco dei diplomi e l’istituzione di strumenti franco-tedeschi di eccellenza per la ricerca, la formazione e l’istruzione professionale, nonché di programmi comuni franco-tedeschi nell’istruzione superiore.

Articolo 11

Entrambi gli Stati promuovono il collegamento in rete dei loro sistemi di istruzione e di ricerca e delle loro strutture di finanziamento. Continuano a sviluppare l’Università franco-tedesca e incoraggiano le università francesi e tedesche a partecipare alle reti universitarie europee.

Articolo 12

I due Stati istituiscono un Fondo comune dei cittadini per incoraggiare e sostenere le iniziative dei cittadini e i gemellaggi di città al fine di ravvicinare ulteriormente i loro due popoli.

Capitolo 4 Cooperazione regionale e transfrontaliera

Articolo 13

(1) Entrambi gli Stati riconoscono l’importanza della cooperazione transfrontaliera tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania per rafforzare i legami tra i cittadini e le imprese su entrambi i lati del confine, compreso il ruolo essenziale delle autorità locali e di altri attori locali a tale riguardo. Essi intendono facilitare l’eliminazione degli ostacoli nei territori di confine per realizzare progetti transfrontalieri e facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori.

(2) A tal fine, conformemente alle rispettive norme costituzionali dei due Stati e nei limiti del diritto dell’Unione europea, entrambi gli Stati conferiscono agli enti locali e regionali dei territori di confine e alle entità transfrontaliere, quali gli eurodistretti, competenze adeguate, risorse dedicate e procedure accelerate per superare gli ostacoli alla realizzazione di progetti transfrontalieri, in particolare nei settori economico, sociale, ambientale, sanitario, energetico e dei trasporti. Se non sono disponibili altri mezzi per superare questi ostacoli, possono essere concesse anche adeguate disposizioni giuridiche e amministrative, comprese le deroghe. In questo caso, spetta ad entrambi gli Stati membri adottare la legislazione appropriata.

(3) Entrambi gli Stati restano impegnati a mantenere standard elevati nei settori del diritto del lavoro, della protezione sociale, della salute e della sicurezza e della protezione dell’ambiente.

Articolo 14

Entrambi gli Stati istituiscono un comitato di cooperazione transfrontaliera che comprende le parti interessate, quali lo Stato e le autorità locali, i parlamenti e le entità transfrontaliere, quali gli eurodistretti e, se necessario, le euroregioni interessate. Questo comitato ha il compito di coordinare tutti gli aspetti dell’osservazione territoriale transfrontaliera tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania, di definire una strategia comune per la selezione dei progetti prioritari, di monitorare e proporre soluzioni alle difficoltà incontrate nei territori di confine e di analizzare l’impatto della nuova legislazione sui territori di confine.

Articolo 15

Entrambi gli Stati si sono impegnati a perseguire l’obiettivo del bilinguismo nei territori di confine e a sostenere le comunità di confine nello sviluppo e nell’attuazione di strategie adeguate.

Articolo 16

I due Stati faciliteranno la mobilità transfrontaliera migliorando l’interconnessione delle reti digitali e fisiche tra loro, compresi i collegamenti ferroviari e stradali. Essi lavoreranno in stretta collaborazione nel campo della mobilità innovativa, sostenibile e inclusiva per sviluppare approcci o norme comuni per entrambi gli Stati.

Articolo 17

I due Stati incoraggiano la cooperazione decentrata tra le autorità dei territori non confinanti. Essi si impegnano a sostenere le iniziative lanciate da queste comunità che vengono attuate in questi territori.

Capitolo 5 Sviluppo sostenibile, clima, ambiente e affari economici

Articolo 18

Entrambi gli Stati stanno lavorando per rafforzare il processo di attuazione degli strumenti multilaterali relativi allo sviluppo sostenibile, alla salute globale e alla protezione dell’ambiente e del clima, in particolare l’accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile fino al 2030. A tal fine, essi agiscono in stretta relazione per formulare approcci e politiche comuni, in particolare istituendo meccanismi per la trasformazione delle loro economie e promuovendo azioni ambiziose per combattere i cambiamenti climatici. Assicurano l’integrazione della protezione del clima in tutte le politiche, compresi regolari scambi intersettoriali tra governi in settori chiave.

Articolo 19

I due Stati faranno avanzare la transizione energetica in tutti i settori pertinenti e, a tal fine, svilupperanno la loro cooperazione e rafforzeranno il quadro istituzionale per il finanziamento, lo sviluppo e l’attuazione di progetti comuni, in particolare nei settori delle infrastrutture, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Articolo 20

(1) I due Stati stanno approfondendo l’integrazione delle loro economie al fine di creare una zona economica franco-tedesca con regole comuni. Il Consiglio economico e finanziario franco-tedesco promuove l’armonizzazione bilaterale delle loro legislazioni, in particolare in materia di diritto commerciale, e coordina regolarmente le politiche economiche tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania al fine di promuovere la convergenza tra i due Stati e migliorare la competitività delle loro economie.

(2) I due Stati istituiscono un “Consiglio franco-tedesco di esperti economici” composto da dieci esperti indipendenti per formulare raccomandazioni ai due governi sulla loro azione economica.

Articolo 21

I due Stati stanno intensificando la loro cooperazione nel campo della ricerca e della trasformazione digitale, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale e delle innovazioni dirompenti. Promuoveranno orientamenti internazionali sull’etica delle nuove tecnologie. Per promuovere l’innovazione, hanno avviato iniziative franco-tedesche aperte alla cooperazione a livello europeo. I due Stati istituiranno un processo di coordinamento e un finanziamento congiunto a sostegno dei programmi comuni di ricerca e innovazione.

Articolo 22

Gli stakeholders e gli attori interessati di entrambi i paesi si sono riuniti in un Forum per il futuro franco-tedesco per lavorare sui processi di trasformazione delle loro società.

Capitolo 6 Organizzazione

Articolo 23

Le riunioni tra i governi dei due Stati si svolgono almeno una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica francese e nella Repubblica federale di Germania. Dopo l’entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio dei ministri franco-tedesco adotta un programma pluriennale di progetti di cooperazione franco-tedesca. I segretari generali della cooperazione franco-tedesca responsabili della preparazione di queste riunioni controllano l’attuazione del programma e riferiscono al Consiglio dei ministri.

Articolo 24

Un membro del governo di uno dei due Stati partecipa, almeno una volta ogni trimestre e alternativamente, al Consiglio dei ministri dell’altro Stato.

Articolo 25

I consigli, le strutture e gli strumenti della cooperazione franco-tedesca sono soggetti a revisione periodica e, se necessario, sono adeguati senza indugio agli obiettivi fissati di comune accordo. La prima di queste revisioni dovrebbe aver luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente trattato e proporre gli adeguamenti necessari. I segretari generali della cooperazione franco-tedesca valutano regolarmente i progressi compiuti. Essi informano i parlamenti franco-tedeschi e il Consiglio dei ministri franco-tedesco dei progressi generali della cooperazione franco-tedesca.

Articolo 26

Rappresentanti delle regioni e dei Länder, nonché del comitato di cooperazione transfrontaliera, possono essere invitati a partecipare al Consiglio dei ministri franco-tedesco.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Articolo 27

Il presente trattato integra il trattato del 22 gennaio 1963 tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione franco-tedesca ai sensi del paragrafo 4 delle disposizioni finali di tale trattato.

Articolo 28

I due Stati si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell’espletamento delle procedure nazionali necessarie per l’entrata in vigore del presente Trattato. Il presente trattato entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima notifica.


Avv. Marco Mori, CasaPound Italia – autore de “La morte della Repubblica”, disponibile on line e nei Mondadori store.