Ago 01

La cessione della nostra sovranità è reato ma la Procura di Roma non vede, non sente e non parla.

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Spesso sia io che tanti altri giuristi abbiamo segnalato il fatto che la Costituzione italiana acconsente unicamente alle limitazioni di sovranità e giammai alle pur attuate cessioni. In sostanza una cosa è limitare un potere dello Stato un’altra è consegnare detto potere ad un terzo soggetto.

Tuttavia l’approccio al problema delle cessioni di sovranità può prescindere completamente dall’ambito del diritto costituzionale poiché riguarda, in primo luogo, il diritto penale ed in particolare quel gruppo di reati rubricati come “delitti contro la personalità dello Stato”. Trattasi dei reati contemplati nel titolo I del libro II del codice penale. Ebbene spiace davvero dover constatare che tale parte del codice deve evidentemente mancare integralmente da quelli in uso alla Procura della Repubblica di Roma che attualmente, malgrado le numerosissime denunce ricevute, non vede, non sente e non parla.

Spieghiamo ancora una volta cosa sia la personalità giuridica dello Stato. La personalità dello Stato è il potere d’imperio dello stesso, ovvero la sua sovranità sul territorio e sulla popolazione italiana. Qualsiasi atto che strappi tale potere dal legittimo titolare lede proprio quel particolare bene giuridico che è la personalità dello Stato. Se si perde il potere d’imperio si perde l’autonomia e l’indipendenza di una nazione che così procedendo semplicemente cessa di esistere. I reati contro la personalità dello Stato sono stati oggetto di una scandalosa riforma nel 2006. A fine legislatura per ragioni che solo oggi si comprendono appieno furono modificate, in fretta e furia, proprio alcune fattispecie penali di questa rubrica, fattispecie che non avevano mai trovato applicazione nella storia della nostra Repubblica. La modifica era diretta a far si che la lesione del bene “personalità giuridica dello Stato” risultasse punibile solo se commessa con la violenza. Si narrò che le posizioni indipendentiste della Lega Nord erano perseguibili ai sensi di queste norme e che dunque la riforma fosse necessaria. In realtà la classe politica si fece letteralmente fregare dalla finanza che spuntava le armi poste a difesa della nostra nazione prima di portare l’attacco definitivo alla sua sovranità.

Tuttavia la riforma non spaventa e certamente non preoccupa essendo chiaro che le cessioni di sovranità commesse, quelle invocate e quelle che si progettano per il futuro, sono e restano reato anche sulla base dell’attuale formulazione delle fattispecie incriminatrici. Chi ha modificato le norme nel 2006 merita dunque un bel quattro. Non era sufficientemente preparato per svolgere il proprio compito.

Oggi la realtà è che uomini come Monti, Renzi, Draghi, Prodi, Padoan, Napolitano, Boldrini, D’Alema, Ciampi e tanti altri sono liberi unicamente per le omissioni (di atti d’ufficio) della Procura della Repubblica di Roma che come detto non vede non sente e non parla, malgrado le denunce ci siano.

Vediamo perché ciò che dico è tecnicamente incontestabile e mi consente di usare toni così forti. Focalizziamo l’attenzione su due fattispecie incriminatrici in particolare, ovvero i delitti di cui agli artt. 241 e 243 c.p. Tralasciamo le altre norme, non perché non siano applicabili (rammentiamo ad esempio il 264 c.p. invocato anche dal Presidente della V Sez. del Consiglio di Stato, Luciano Barra Caracciolo), ma perché queste due bastano ed avanzano a prendere i signori di cui sopra ed infilarli nelle patrie galere buttando via la chiave.

L’art. 241 c.p. recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti ed idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche”. Sono punite sia le cessioni di sovranità che la menomazione dell’idipendenza nazionale. Visto che l’UE gestisce la nostra sovranità economica mentre BCE indipendentemente detiene la sovranità monetaria, è chiarissimo che si sono concretizzati gli elementi materiali per la commissione di questo reato. L’indipendenza nazionale non c’è più (lo vediamo ogni giorno) e la classe politica invoca in massa l’adesione dell’Italia ad un nuovo Stato che la sostituirà integralmente. Invocano un atto squisitamente eversivo a prescindere dal fatto che sperino o meno che il nuovo Stato possa portare un miglioramento nelle nostre vite.

La prova della violenza necessaria ad integrare la fattispecie invece merita una piccola spiegazione resa assai semplice dall’arroganza (e dalla stupidità) di uno degli autori più noti dei reati di cui si dibatte. Mi riferisco ovviamente del sempre verde Mario Monti. La violenza, come noto in giurisprudenza, non è solo quella fisica ma anche quella psicologica. La coercizione è violenza.

Ed ecco Monti che, al fine di garantirsi di poter subire un giudizio immediato, espressamente elogia la coercizione dei popoli per ottenere cessioni di sovranità:

Quindi come testualmente dichiarato da Monti Mario la crisi è l’arma necessaria per fare sì che l’Europa possa fare dei passi avanti che, sempre secondo Monti, sono appunto l’illecita cessione di sovranità in favore del mercato, così abbattendo definitivamente le singole sovranità nazionali, utilizzando all’uopo organismi di costrizione indipendenti dagli Stati che dunque debbono subire volontà esterne ai loro ordinamenti democratici.

I vincoli di bilancio europei, assieme all’assenza di una banca centrale che funga da prestatrice illimitata di ultima istanza, sono la causa matematica della crisi economica causa ben nota a tutti, anche a quel Giuliano Amato che oggi, del tutto immeritatamente, occupa un posto in Corte Costituzionale. Aver distrutto il Paese deve essere stato considerato un punto di merito evidentemente…

Ascoltate dalla viva voce di Amato perché l’euro non poteva funzionare.

Si è ceduta la sovranità e si utilizza la crisi economica artatamente provocata per ottenere ulteriori cessioni. Forse qui qualche PM romano avrà già il mal di testa non conoscendo nulla di macroeconomica e non riuscendo conseguentemente a comprendere come la crisi si possa causare con regole economiche e monetarie. L’ho spiegato in molti articoli andateli a leggere oppure visto che nella Procura romana certamente girano molte copie della mia denuncia cominciate ad esaminarla con attenzione e non con il cervello impostato su “off ” pensando che qualcuno non avesse nulla di meglio da fare che scrivere 70 pagine di sciocchezze.

Per comodità dei lettori (e soprattutto dei PM) ripropongo questo articolo molto tecnico sul ruolo del risparmio e della moneta nel disegno costituzionale che spiega i meccanismi di innesco della crisi.

Clicca qui.

Per chi non avesse voglia di leggere il post in sintesi estrema si può dire che, dal momento che la moneta non cresce spontaneamente in natura, se lo Stato drena ogni anno più denaro di quanto ne entra in circolo nell’economia il Paese non può che andare in crisi. L’Italia ha fatto vent’anni di avanzo primario (ha tassato più di quanto ha speso al netto degli interessi passivi sul debito) con le conseguenze che tutti vediamo. La regoletta aurea del vincolo al deficit nella misura del 3% annuo affiancata dall’assenza di una banca centrale prestatrice di ultima istanza ha imposto ex lege l’avanzo primario e la conseguente recessione economica. Comunque se la Procura finalmente vorrà iniziare a fare il suo dovere sia io che tanti altri economisti e giuristi saremo assolutamente a disposizione per spiegare alla perfezione tutto questo e consentire di vincere sicuramente il processo che va doverosamente aperto contro i responsabili del colpo di Stato in corso.

In ogni caso, se non si volesse approfondire la macroeconomia, è assai più semplice sbattere in galera i disinibiti usurpatori delle istituzioni ai sensi dell’art. 243 c.p. Qui basta solo il diritto puro. Dunque i PM romani avranno un problema in meno (gli consiglio però di ascoltare comunque un paio di loro colleghi decisamente dotati di attributi come Gennaro Varone e Michele Ruggiero che le tematiche macroeconomiche le hanno molto chiare). Veniamo al dunque.

L’art. 243 c.p. punisce: “Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”. Trattasi di disposizione normativa che mira a tutelare l’interesse del mantenimento della pace e dell’esclusione, nello svolgimento delle relazioni internazionali, di interferenze da parte di soggetti non autorizzati, conniventi con lo straniero, capaci di compromettere i rapporti e la pacifica convivenza tra i popoli.

Il verificarsi dell’evento bellico non è elemento necessariamente richiesto per la consumazione del reato in parola per il quale è sufficiente l’avvenuta intelligenza con lo straniero a tale fine o a quello di compiere, ed è proprio questo che ci interessa, anche altri atti altrimenti ostili alla nazione. Tenere “intelligenze” significa semplicemente stringere un accordo con lo straniero, accordo che ai fini del reato in parola può anche essere assolutamente palese e non già occulto. La stipula di un trattato è pacificamente un atto d’intelligenza con lo straniero. La qualificazione giuridica decisiva dunque è quella che definisce appunto il concetto di “atto ostile”.

Quando un trattato può dirsi atto d’intelligenza ostile al Paese? Per rispondere basta ricordare il capo del codice penale in cui il reato è inserito, ovvero quello che mira a tutelare la personalità giuridica dello Stato. Atti di ostilità dunque sono tutte le azioni d’inimicizia diverse dalla guerra stessa che risultino lesive della personalità dello Stato anche qualora non coercitivi o non violenti. Ecco dunque spiegata la ragione per cui, non aderendo a quanto precedentemente asserito, l’art. 243 c.p. diventa norma residuale rispetto al 241 c.p.

L’ordinamento democratico della Repubblica Italiana si basa ovviamente sulla nostra Costituzione che all’articolo 1 attribuisce espressamente la sovranità al popolo. Tale passaggio costituisce l’essenza di una democrazia nel senso proprio. Un atto d’intelligenza con lo straniero che comporta la sottrazione della sovranità e dell’indipendenza nazionale deve necessariamente qualificarsi come “atto ostile” alla personalità dello Stato Italiano. Anzi non vi è infatti azione più ostile nei confronti di una nazione di quella diretta a cancellarne il potere d’imperio menomandone sovranità ed indipendenza. Ogni evento bellico è per sua definizione il tentativo di sottomettere un altro Stato menomandone proprio la sua sovranità e la sua indipendenza. Oggi la compromissione del potere d’imperio non avviene dunque con i carri armati ma con i vincoli di bilancio imposti con i trattati che spogliano la nazione di qualsivoglia capacità giuridica in materia politica ed economica. La cessione di sovranità dell’Italia in favore dell’Europa rappresenta indiscutibilmente la fine del Paese quale nazione libera ed indipendente, cioè esattamente quello che accadrebbe in caso di occupazione militare del paese.

Laddove la cessione della sovranità e la menomazione dell’indipendenza avviene ricorre la piena punibilità ex art. 243 c.p. Atto ostile è pertanto semplicemente ciò che contrasta con la personalità dello Stato. Se si parla di interessi nazionali la valutazione dovrà quindi essere esclusivamente giuridica e non di mera opportunità. Anche se si ritenesse che la cancellazione dell’Italia come Stato possa essere atto compiuto nell’interesse o addirittura con la volontà del popolo italiano stesso, ciò non toglierebbe la qualifica di atto ostile ad un trattato che disponga suddetta cancellazione.

Ergo il carattere ostile di un atto è in re ipsa nella cancellazione del potere d’imperio dell’Italia compiuta attraverso la cessione di sovranità indipendentemente dal fatto che si possa pensare o meno che tale cessione migliorerà la qualità della vita nel nostro paese. Dunque i discorsi come quelli di Mario Monti ma anche quelli analoghi di Giorgio Napolitano, di Mario Draghi, Laura Boldrini, Padoan e Matteo Renzi di cui si è già detto, ove si enfatizza il disegno criminoso di “cedere” (dichiarano apertamente che non si tratta di limiti!) la sovranità nazionale in favore dell’Europa dei mercati non fa altro che evidenziare indiscutibilmente l’elemento psicologico del reato in parola.

D’altrocanto, se davvero ancora non fosse chiaro quanto scritto, è facile comprendere che la stessa definizione di Stato comporta il potere sovrano dello stesso sul proprio territorio, il cd. potere d’imperio. Lo Stato appunto è popolo, territorio e sovranità, ed in uno Stato democratico la sovranità appartiene al popolo e dunque non può essere ceduta a terzi. Se uno Stato non ha più questo potere perché sottoposto ad un “vincolo esterno”, qualsiasi siano le ragioni per cui ciò avviene, la personalità giuridica è irrimediabilmente perduta. Che piaccia o meno costruire un nuovo Stato cancellando la personalità giuridica di quello in essere è sic et simpliciter un atto eversivo.

Senza poi dimenticare che questa Europa è semplicemente una dittatura finanziaria e non il sogno d’integrazione che pensavamo di portare avanti. Oggi i veri europeisti sono coloro che si oppongono a questo disegno.

La Procura di Roma ha intenzione di svegliarsi? Se non avete capito nonostante questo ennesimo articolo esplicativo il diritto non fa per voi. Se avete capito e comunque intendete non agire vorrà dire che Monti e compagni avranno più compagnia del previsto nelle patrie galere. L’omissione di atti d’ufficio è reato e i PM questo lo dovrebbero sapere.

Sommergiamo la Procura di Roma di denunce contro il colpo di Stato in corso non molliamo fino alla vittoria -clicca qui- per denunciare subito!