Apr 30

Coprifuoco: violiamo questo provvedimento criminale e opponiamo le sanzioni – il ricorso per voi.

Come vi ho detto più voIte il cd. “coprifuoco” dalle 22 alle 5 del mattino, è uno dei provvedimenti più odiosi della vergognosa (e completamente illecita) legislazione di emergenza di questo Governo, nonché probabilmente quello, che più di tutti, viola in maniera macroscopica la nostra Costituzione. Per questo da mesi invito pubblicamente a violare dette norme e ad agire in giudizio contro le relative sanzioni, essendo questo l’unico modo di fermare legalmente questo clamoroso abuso degno solo di una dittatura.

Come sappiamo la libertà personale è inviolabile se non in forza ad una legge a cui deve accompagnarsi un ordine motivato dell’autorità giudiziaria (art. 13 Cost). Imporci una detenzione domiciliare o comunque un obbligo di permanenza domiciliare è dunque un gravissimo illecito, che anzi dovrebbe, come ho già detto, portare all’apertura di un fascicolo penale a carico del governo almeno ex art. 605 c.p. Non si comprende davvero perché le Procure continuino ad archiviare le denunce pervenute visto che l’elemento materiale del reato è incontestabile, restando da discutere unicamente su quello meramente psicologico.

Per consentirvi di violare il coprifuoco senza incorrere in spese legali vi metto a disposizione, in modo che possiate difendervi da soli, una bozza di ricorso valida e aggiornata in modo che non debba più essere modificata al mutare delle norme per contestare le sanzioni emesse. Il ricorso va inviato alla Prefettura competente a seconda della zona dove siete stati sanzionati e ciò entro 30 giorni dalla ricezione del verbale (che dovete sempre ritirare) a mezzo raccomandata a/r. La multa ovviamente non va pagata.

Non chiedetemi spiegazioni in privato, siete migliaia e non potrò né leggervi, né rispondervi. Le istruzioni sono quelle che avete appena letto.

Ecco il fac simile di cui dovete fare il “copia e incolla”:

ILL.MA PREFETTURA DI ……..

RICORSO AVVERSO VERBALE D’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

* * *

Promosso dal Sig,                 nato a                 , il                        e residente in 

Premesso che

1) in data  ……..                         l’esponente veniva sanzionato, poiché avrebbe omesso di rispettare il cosiddetto “coprifuoco” di cui alla normativa emergenziale in materia di contenimento del covid 19;

2) Specificatamente la violazione contestata è stata quella di trovarsi senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione dopo le 22:00, precisamente alle ore …………………………;

3) La norma in parola è un divieto che incide in maniera netta ed indiscutibile sulla libertà personale, esso è infatti paragonabile ad una detenzione o ad un obbligo di permanenza domiciliare, ovvero a pene che normalmente vengono comminate dopo l’accertamento di aver commesso un reato;

4) Risulta oltremodo pacifico che l’art. 13 Cost. dichiara inviolabile la libertà personale e che gli eventuali limiti ad essa sono sottoposti alla doppia garanzia della riserva di legge e dell’ordine motivato da parte dell’autorità giudiziaria;

5) Nel caso di specie dunque la normativa con cui si è imposto il divieto viola la Costituzione su entrambi gli aspetti e costituisce a tutti gli effetti un atto gravemente illecito. Non solo. Posto che la violazione della libertà personale è sanzionata penalmente ex art. 605 c.p.,  sarebbe doverosa l’apertura di un procedimento penale a carico dei membri del Governo;

6) Inoltre si può altresì aggiungere, come se quanto detto già non fosse sufficiente, come l’intera legislazione emergenziale risulti anche sul piano formale completamente illecita e anzi debba essere considerata un esempio addirittura scolastico di usurpazione del potere politico da parte del Governo (art. 287 c.p.), posto che nessuna norma, come già elegantemente rilevato con sentenza n. 516/2020 dal Giudice di Pace di Frosinone, conferisce al Governo stesso il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitario e di incidere in forza di esso sui nostri diritti costituzionali. A tale pronuncia è seguita anche quella del Tribunale Civile di Roma che con ordinanza del 16.12.2020 resa nella procedura NRG 45986/2020 è giunto alle medesime oggettive determinazioni. La fattispecie non è infatti ricompresa tra quelle previste dall’art. 7 comma 1, lettera c) del D.lgs. 1/18, fermo restando che il citato D.lgs. viola in ogni caso l’art. 77 Cost., posto che il decreto legge è il solo strumento a disposizione del Governo davanti a qualsivoglia evento eccezionale, fatto salvo il caso della dichiarazione di guerra di cui all’art. 78 Cost. e fermo restando che comunque anche con queste forme la libertà personale di cui all’art. 13 sarebbe comunque risultata intoccabile;

7) Ancor più recentemente anche il Tribunale di Reggio Emilia, sezione GIP-GUP, ha avuto modo di giungere alle medesime considerazioni con l’importante sentenza n. 54/2021 in cui il Tribunale ha dichiarato indiscutibilmente illegittimi tutti i DPCM emessi dal Presidente del Consiglio, ricordando altresì, come ovvio a chiunque abbia anche solo minime basi giuridiche, che neppure con legge la limitazione della libertà personale sarebbe comunque stata possibile. Testualmente dalla sentenza: “..neppure una legge o un atto normativo avente forza di legge potrebbe prevedere in via generale o astratta nel nostro ordinamento l’obbligo di permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini…”. 

Tutto ciò premesso il sottoscritto

CHIEDE

l’annullamento del verbale di accertamento n.                  , emesso da (indicare autorità emittente)

IN VIA ISTRUTTORIA

Non si richiede audizione personale della ricorrente.

Si producono i seguenti documenti:

  1. copia verbale impugnato (da allegare sempre al ricorso)

Con osservanza.

Data..

Nome e firma.