Lug 18

La norma che disciplina il tasso d’usura è incostituzionale? Ecco il primo atto di citazione sul punto.

In questa sede si trascrive un atto di citazione relativo ad una causa patrocinata dallo scrivente ove è stata sollevata l’eccezione di incostituzionalità della legge che disciplina il sistema di determinazione della soglia d’usura, ovvero la legge n. 108/1996 di cui si è già parlato in un primo articolo (clicca qui per leggerlo).

Ecco la trascrizione dell’atto:

 

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Promosso dal Sig. (omissis….) ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Rapallo, C.so Mameli 98/4 presso lo studio e la persona dell’Avv. Marco Mori (C.F.: MRO MRC 78P29 H183L – Tel e Fax: 0185.231221 – pec: studiolegalemarcomori@pec.it) che la rappresenta e difende giusta nomina a margine del presente atto

PREMESSO CHE

1) (omissis…)

IN DIRITTO

1. Violazione degli artt. 1815 c.c. e 644 cp. Eccezione d’incostituzionalità dell’art. 2 comma 4 L. n. 108/1996 nella parte in cui dispone che: “Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”. Violazione oltremodo manifesta dell’art. 47 Cost. nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

Che il nostro paese, come gran parte del pianeta, sia soggiogato da un’imperante dittatura finanziaria è fatto oltremodo pacifico. Ciò che tuttavia continua a stupire è la disinvoltura con la quale organi legislativi, palesemente conniventi con gli organismi bancari, siano riusciti a violentare i principi fondamentali dell’ordinamento senza incontrare sostanziale resistenza da parte dei giuristi.

L’usura è certamente un crimine odioso. Dunque ci si aspetta che il codice penale la punisca con severità. In realtà le nazioni si sono spogliate della sovranità monetaria e l’usura è addirittura diventata il cuore pulsante del sistema economico. Lo stesso sistema economico dunque si fonda ormai inequivocabilmente sull’usura.

L’art. 644 c.p., come modificato proprio dall’incostituzionale Legge n. 108/1996, sanziona il reato d’usura con una tassatività delegata ad un intervento normativo ulteriore, circostanza assai rara nell’ambito del diritto penale.

La fattispecie incriminatrice infatti prevede: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.

Dunque il codice penale non stabilisce a priori il tasso d’usura tuttavia dispone che è in ogni caso reato l’applicazione di interessi anche più bassi del limite massimo di legge che: “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità”.

Dunque l’art. 644 c.p. prevederebbe in astratto due ipotesi da sanzionare:

-si punisce quando si supera il tasso massimo d’interesse fissato dalla legge;

-si punisce anche quando tale tasso non è superato ma si presta a condizioni sproporzionati rispetto a quelle comunemente praticate.

La norma è più che chiara.

Tuttavia il Legislatore con l’art. 2 comma 4 della legge n. 108/1996 ha contestualmente codificato una norma a dir poco demenziale che svuota di significato la riforma dell’art. 644 c.p. attuata proprio con il citato art. 1 comma 1 della medesima legge.

Nel testo previgente dell’art. 644 c.p. il tasso d’usura non era prefissato e dunque la valutazione spettava alla discrezione del giudice fermo il fatto che per costituire il reato era necessario approfittarsi di uno stato di bisogno della vittima, stato di bisogno che spesso era implicito nel fatto stesso di chiedere un prestito. Tale norma evidentemente era poco gradita alla finanza speculativa che vedeva il suo potere notevolmente limitato.

Con l’art. 2 comma secondo Legge 108/1996 il Legislatore, facendo un evidente favore agli istituti di credito, invece che fissare un tasso d’interesse fisso per l’usura, magari rapportato ad un moltiplicatore da applicare al tasso ufficiale di sconto (dunque al costo effettivo del denaro deciso dalla Banca Centrale), ha invece disposto che: Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.

Dunque il Legislatore dietro il plausibile intento di dare tassatività ad una norma importante come l’art. 644 c.p. inseriva anche una scappatoia di fatto per eliminare gli istituti di credito dall’ambito di coloro che potessero incorrere nel reato d’usura.

L’art. 47 Cost. molto chiaramente dispone un qualcosa di ben diverso da quanto disciplinato dalla citata legge ovvero: “La Repubblica (omissis…) coordina e controlla l’esercizio del credito”.

Serve un fine giurista per affermare che se il tasso d’usura è calcolato sul tasso d’interesse medio applicato dagli istituti di credito la Repubblica non coordina e controlla il credito? La risposta non può che essere negativa visto che il concetto è addirittura di evidenza icastica.

Siamo di fronte ad una certa incostituzionalità della norma. Senza un deciso intervento della magistratura l’Italia a breve non sarà più una Repubblica democratica fondata sul lavoro ma una dittatura bancaria fondata sull’usura.

Il credito oggi coordina e controlla lo Stato! Questa è la prova della radicale incostituzionalità della norma.

L’art. 2 comma 4 legge n. 108/1996 viola altresì l’art. 3 Cost.

La norma infatti si pone in un contesto di totale irragionevolezza posto che le banche sono divenute l’unico soggetto giuridico che determina, in totale autonomia, la legittimità delle proprie condotte. Non è illecita una condotta che la legge definisce tale ma diviene illecita una condotta solo quando la stessa non è posta in essere dalle banche.

Il tasso d’interesse unilateralmente applicato, una condizione meramente potestativa, diventa il limite legale di un reato.

Un simile potere non è conferito a nessun’altra persona fisica o giuridica nel nostro ordinamento.

La conseguenza della certa declaratoria d’incostituzionalità della norma di cui si discute sarà la sua espunzione dall’ordinamento rendendo nuovamente applicabile (purtroppo esclusivamente a fini civilistici) il precedente criterio per la determinazione del tasso d’usura ovvero quello più volte affermato dalla Cassazione in assenza di un limite massimo codificato: “Non avendo il legislatore precisato la natura usuraria degli interessi o di altri eventuali vantaggi che siano stati pattuiti come compenso della prestazione, spetta al giudice di merito valutare il carattere usurario del prestito da identificare e l’esorbitanza degli interessi pattuiti, tenendo conto degli aspetti oggettivi e soggettivi della pattuizione (Cass. Pen. Sez. II del 13/3/1984).

Pertanto spetterà al Giudice adito valutare la sussistenza dell’usura nella fattispecie in esame secondo la propria valutazione discrezionale valutando ogni aspetto del caso concreto.

In particolare tenendo quindi in debito conto che per un prestito di € 20.000,00 in linea capitale (in gran parte utilizzato per estinguere un pregresso finanziamento) sono stati addebitati al Sig. (omissis…) spese di commissione (ovvero spese per prestazioni inesistenti) per la folle somma di € 4.500,00 e che il tasso effettivo del finanziamento è ben dodici volte maggiore del costo del denaro per l’istituto di credito (ovvero il tasso ufficiale di sconto pari all’1,25% nel 2011) non si può che parlare di usura.

D’altronde come verrebbe definito un qualsiasi commerciante di prodotti reali che applicasse un ricarico di dodici volte sul prezzo di vendita al minuto? Non si ritiene necessario dirlo.

Davvero aberrante.

Dall’accertamento della sussistenza di vantaggi usurai consegue l’applicazione dell’art. 1815 c.c. e la nullità della clausola contrattuale che ha pattuito gli interessi del mutuo con la conseguenza che il Sig. (omissis…) è ad oggi debitore unicamente per l’importo capitale del contratto, escluso ogni ulteriore importo.

* * *

(omissis…)

Tutto quanto premesso, il Sig. (omissis…), ut supra rappresentato, difeso ed assistito

CITA

La società (omissis…)in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in (omissis…) ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata (omissis…) a comparire nanti il Tribunale Civile di Genova, per l’udienza del 25 settembre 2014, invitando espressamente il convenuto a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme dell’art. 166 c.p.c. con avvertimento che la tardiva costituzione implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., con riguardo ad eventuali domande riconvenzionali e chiamate di terzo. Con avvertimento che in difetto di costituzione si procederà in sua legittima declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, per le causali di cui in narrativa, in accoglimento della presente opposizione

in via preliminare e di rito dichiarare inammissibile, nullo ed inefficace il D.I. impugnato per mancanza dei presupposti per la sua emissione, non costituendo la documentazione addotta prova scritta a sensi di legge;

  • nel merito, in via principale, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità dell’art. 2 comma 4 L. n. 108/1996 per violazione degli artt. 3 e 47 Cost. nonché per manifesta irragionevolezza di detta norma, accertare e dichiarare per le norme meglio viste e ritenute insussistente ed infondata la pretesa creditoria azionata per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto comunque revocare, annullare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto e ciò per i motivi di cui in narrativa;

  • sempre nel merito in via strettamente subordinata, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo contratto dal Sig. (omissis…) in data 21.5.2009 e ciò per le norme meglio viste e ritenute e conseguentemente dichiarare insussistente ed infondata la pretesa creditoria azionata per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto comunque revocare, annullare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.

Con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, anche alla luce di eventuali richieste istruttorie di controparte. La presente comparsa non modifica il valore della causa che resta pari ad € 11.762,93 pertanto il C.U. da versarsi è pari ad € 103,00.

Si produce:

(omissis…)

Con osservanza.

Rapallo, 5 aprile 2014

Avv. Marco Mori