Ci siamo. La causa relativa alla richiesta di risarcimento del danno causato in forza della privazione del diritto di voto, ovvero il diritto con cui si esplica la sovranità popolare è al suo epilogo. In questo articolo vi trascrivo le nostre note di replica alla conclusionale dell’Avvocatura di Stato, che si ostina a negare la risarcibilità del danno.
La sentenza arriverà da qui a poche settimane.
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TRIBUNALE DI GENOVA
RG. 10421/14
MEMORIA DI REPLICA
Nell’interesse di
Avv. Muzio Laura
-attrice-
Avv. Marco Mori
CONTRO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E MINISTERO DELL’INTERNO
-convenuti-
Avv. ***********
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Richiamate e confermate tutte quante le difese già svolte in atti, contestato tutto quanto ex adverso si formulano le seguenti repliche in merito al procedimento in oggetto.
La questione è semplice e non merita ulteriori ragionamenti:
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la violazione degli artt. 1, 48, 56, 58 della Costituzione è manifesta nonché già accertata;
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norme che disciplinano il principio cardine del nostro Stato: la Democrazia. Non a caso questo caposaldo è il primo articolo della Carta Costituzionale, a dimostrazione che è il primo diritto degno di tutela in assoluto;
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la questione sulla giurisdizione è ampiamente superata dalla ben nota pronuncia della Corte di Cassazione n. 8878/14 laddove afferma la competenza del Giudice Ordinario a conoscere e valutare gli effetti negativi della della violazione del diritto di voto. Repetita iuvant: “La Corte Costituzionale ha ripristinato per il futuro (a partire dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1 2014) la legalità costituzionale e la possibilità dei cittadini elettori di esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto, ma non ha potuto accertare quali effetti abbiano avuto le disposizioni della legge n. 270 del 2005 sul diritto di voto dei cittadini elettori nel periodo della loro vigenza, compito questo che spetta al Giudice Ordinario. Deve quindi ribadirsi quanto già rilevato nell’ordinanza del 17 maggio 2013 e cioè che l’accoglimento delle proposte questioni di legittimità costituzionale non ha esaurito la tutela invocata dai ricorrenti nel giudizioprincipale (omissis…) in particolare, se vi sia stata una lesione giuridicamente rilevante del diritto di voto”;
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sbalordisce leggere l’affermazione dell’Avvocatura “non sussiste alcuna posizione soggettiva giuridicamente rilevante”; nemmeno si ritiene di dover replicare a tale assurdità;
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accertata dunque la violazione del principio cardine del nostro ordinamento, resta da stabilire la quantificazione del danno patito, che nel caso di specie è incalcolabile e ci si rimette alla seria valutazione del Giudicante che ha ben compreso quali diritti siano in discussione;
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sbalordisce nuovamente l’espressione dell’Avvocatura “non sussistendo nella fattispecie alcun danno risarcibile”; evidentemente viene ritenuto che il danno conseguente alla violazione del diritto di voto, fulcro della vita democratica di questo Paese, sia di nessun rilevo!
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quanto alla prescrizione, già si è argomentato in atti; ci si permette qui di rilevare che oltre a quanto è stato detto, ci sarebbe da valutare il fatto che una violazione di questo tipo integra a tutti gli effetti l’ipotesi di reato ex art. 287 c.p., poiché l’attuale Parlamento è frutto di tale madornale violazione che ha generato l’usurpazione del potere politico in danno dei cittadini, aggravata anche dalla recente modifica costituzionale compiuta da soggetti non legittimamente eletti. Fermo restando che comunque, a prescindere dall’ipotesi criminosa (sacrosanta in verità), la prescrizione non è comunque ancora intervenuta visto che le ultime votazioni compiute con una legge elettorale illegittima risalgono all’anno 2013.
Si insiste per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Rapallo, 12 febbraio 2016
Avv. Laura Muzio Avv. Marco Mori
Avv. Marco Mori, blogger di scenarieconomici.it ed autore del libro “Il tramonto della democrazia – analisi giuridica della genesi di una dittatura europea” disponibile su ibs.it