Circa un anno e mezzo fa, avevo predisposto una proposta di legge regionale per risolvere la questione dei balneari, o quanto meno per fare in modo che almeno la Liguria si opponesse alla distruzione di un intero settore. Tale proposta non mi risulta essere stata presentata, evidentemente è mancata la volontà politica.
Ma ora più che mai è bene renderla pubblica e fruibile a tutti. Il contesto delle liberalizzazioni nasce dai trattati europei e non dalla Bolkestein, che di per sé sarebbe un ostacolo superabile poiché non applicabile alle concessioni di beni demaniali.
Il nemico mortale per i balneari, ma anche per gli ambulanti e per molte altre categorie (tassisti avete capito?), sono i trattati europei, che hanno codificato le relative libertà di stabilmento e concorrenza (art. 49 e ss. TFUE). Il libero mercato prima di tutto! Se poi questo significa consegnare le spiagge italiane a multinazionali straniere, per i traditori che ci governano, non è un problema.
Ma la nostra Costituzione direbbe l’esatto opposto, l’iniziativa privata è subordinata all’interesse pubblico nazionale. Ergo non ci sarebbe alcun motivo per ridurre in miseria migliaia di famiglie italiane per assecondare l’ingordigia di grandi gruppi finanziari. Questo non si chiama libertà, ma si chiama crimine.
Ecco dunque perché ritengo che una regione possa approvare questa proposta, che spiega tra l’altro nelle premesse, in previsione di un conflitto Regione-Stato, anche perché non esiste alcuna esigenza di cassa per consegnare alle aste le concessioni. Tale passaggio è inserito per poi giocarsi le relative eccezioni, in modo ben più approfondito e dettagliato, nelle controversie che nascerebbero con l’approvazione di questa legge. Per chi non comprendesse consiglio la visione di alcune conferenze del sottoscritto su you tube.
Un’ultima nota, prima di passare al testo di legge. Liberalizzare non comporterà alcun miglioramento dei servizi, né alcun incremento del PIL, ma accadrà esattamente l’opposto. I servizi costeranno di più e gli incassi, anche per lo Stato, saranno inferiori in forza del continuo calo dei consumi dovuti alla distruzione della domanda interna prodotta dai vincoli di bilancio UE.
L’incremento della domanda interna nel Paese, attraverso massicci investimenti pubblici, è l’unica medicina per uscire dalla crisi. Liberalizzare non solo è inutile, ma è certamente profondamente dannoso, specialmente durante una profonda recessione.
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Proposta di Legge Regionale per il rinnovo delle concessioni di beni del demanio marittimo.
Redatta dall’Avv. Marco Mori, Vox Italia.
TURISMO E STRUTTURE RICREATIVE
-Vista la direttiva n. 2006/123/CE e concludendo per la sua pacifica inapplicabilità in materia di concessione del diritto d’uso di aree demaniali;
-Vista in ogni caso la prevalenza dei diritti inviolabili dell’uomo, tra cui rientra prima di tutto il diritto al lavoro su cui si fonda la nostra Repubblica (Artt. 1, 3, 4 Cost.), anche sulle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, comprensive dunque dei principi di libertà di stabilmento e di concorrenza, che devono essere considerati come necessariamente subordinati al diritto al lavoro ed al relativo interesse pubblico alla conservazione dello stesso in capo a piccole e medie imprese a conduzione italiana, come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/14;
-Vista la grave crisi economica che ha colpito il settore turistico e balneare ligure con cali delle presenze anche del 50% e dunque l’evidente inopportunità di un aumento dei costi per i titolari delle concessioni concernenti il diritto di superficie su aree demaniali e l’altrettanto evidente opportunità di consentirgli di compensare le perdite subite in questi anni continuando ad esercitare la propria attività lavorativa;
-Vista la grave situazione occupazionale, che non da prospettive di ricollocazione per le famiglie che si sostenevano sulle entrate scaturenti dalle concessioni;
-Visto l’obbligo di cui all’art. 47 Cost. che la contabilità pubblica sia in deficit al fine di consentire un risparmio diffuso, deficit da finanziarsi con il controllo ed il coordinamento del credito (ovvero con la sovranità monetaria piena) e dunque, contrariamente a quanto falsamente asserito, la radicale assenza di necessità di consolidamento dei conti pubblici nazionali distrutti unicamente dalla serie record di avanzi primari compiuti dal nostro paese dal 1992 in poi, in forza delle politiche di austerità imposte sempre dai Trattati UE, con specifico riferimento al protocollo n. 12 allegato già al Trattato di Maastricht;
-Visto l’obbligo giuridico di disapplicare a tutti i livelli il principio del pareggio in bilancio di cui all’art. 81 Cost., obbligo illegittimamente inserito in Costituzione in quanto contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento ed ai diritti inviolabili dell’uomo ed ovviamente all’art. 47 Cost. Norma che proprio in diretta specificazione ed esecuzione dei principi fondamentali dispone esattamente l’opposto, ovvero che la contabilità pubblica debba essere in deficit nel lungo periodo per consentire risparmio diffuso;
-Vista, in definitiva, l’assenza assoluta dell’esigenza di aumentare le entrate erariali, ma anzi vista l’opposta esigenza di diminuire dette entrate per fare deficit, elemento necessario per aumentare la base monetaria circolante nell’economia reale;
-Visto il D.L. n. 400/1993 e la L.R. 12 novembre 2014, n. 32, testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche;
Si dispone:
Art. 1 – Proroga delle concessioni.
Tutte le concessioni di beni demaniali marittimi ove si esercita la gestione di qualsivoglia attività commerciale e/o turistica sono prorogate di anni sei dalla data di pubblicazione della presente legge regionale, salva rinuncia del titolare da comunicarsi entro e non oltre il termine di giorni novanta dalla pubblicazione della presente legge.
2 – Rinnovo delle concessioni
Alla scadenza del periodo di proroga di cui all’art. 1 le concessioni dei beni demaniali marittimi di cui all’art. 1 della presente legge potranno essere rinnovate, a semplice richiesta del titolare delle stesse e senza qualsivoglia attività istruttoria ad eccezione della mera verifica della titolarità stessa di una precedente concessione, per ulteriori periodi di anni 6.
Art. 3 – Termine per la richiesta di rinnovo
Il termine per la richiesta di rinnovo delle concessioni in essere alle condizioni della presente legge è fissato in sessanta giorni dalla scadenza delle concessioni stesse.
Art. 4 – Condizioni economiche
Le concessioni saranno rinnovate alle medesime condizioni economiche in essere. Si applicherà alle stesse, fin dal momento stesso del rinnovo, l’adeguamento nella misura del 100% dell’indice dei prezzi elaborato dall’ISTAT anche qual’ora lo stesso dovesse essere negativo.
Art. 5 – Norma di chiusura
Ogni norma regionale in contrasto con la presente legge deve intendersi espressamente non applicabile alle fattispecie inerenti alle concessioni di beni demaniali marittimi ove si esercita la gestione di attività commerciali e/o turistiche.
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Avv. Marco Mori – Vox Italia, autore de “Il tramonto della democrazia, analisi giuridica della genesi di una dittatura europea”, disponibile on line su ibs