Ago 05

Transiti autostradali, è pieno diritto delle pubbliche assistenze chiedere l’esenzione.

Proprio in questi giorni è stata diffusa la notizia che Società Autostrade a decorrere dal 2 luglio 2014 avrebbe disattivato 2962 telepass in dotazione alle ambulanze e sui veicoli di soccorso ANPAS per scadenza della relativa convenzione.

Fortunatamente la vigenza della convenzione è stata al momento prorogata ma esiste un’aspra polemica tra le autostrade e le associazioni di pubblica assistenza esaminiamone le ragioni giuridiche.

Il problema nasce in quanto Società Autostrade, con un comportamento che pare riduttivo definire incomprensibile, rifiuta di riconoscere il diritto di esenzione dal pedaggio alle ambulanze tranne nei casi di comprovata emergenza.

Come noto gran parte dell’attività di trasporto di malati ed in generale di soccorso, è svolta spesso da una galassia di enti senza fine di lucro che grazie ai propri volontari tutela il bene primario della salute di tutti i cittadini.

Ciò ad esempio avviene anche nella mia città, Rapallo dove anche la Croce Bianca Rapallese, in persona del proprio presidente Fabio Mustorgi, si batte da anni per il riconoscimento del diritto di esenzione dai pedaggi autostradali per le ambulanze dell’ente.

Utile dunque, in particolare per tutte le associazioni di volontariato che operano con dedizione in questo fondamentale settore, fare un po’ di ordine circa le norme di legge vigenti in materia dalle quali emerge la totale illegittimità del comportamento di Società Autostrade.

La norma di riferimento in materia è l’art. 373 del DPR 495/1992 che in verità non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo circa il diritto di esenzione in capo alle associazioni che operano nell’ambito del soccorso: sono esentati dal pagamento del pedaggio le autoambulanze con targa CRI nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio.

Autostrade tuttavia intende dare un’interpretazione restrittiva a tale norma ricomprendendo nel concetto di “soccorso” unicamente i transiti che avvengono in condizioni di emergenza.

La ratio di tale argomento non trova alcun fondamento normativo.

Le condizioni di soccorso sussistono infatti ogni qualvolta l’ambulanza trasporta una persona che necessita di assistenza, sia essa in una situazione critica o semplicemente nella necessità di recarsi ad effettuare un trattamento sanitario. Il termine soccorrere non è in alcun modo sinonimo di emergenza ma significa semplicemente “prestare aiuto”.

Peraltro trattandosi in ogni caso di persone che hanno problemi di salute bisogna tenere a mente anche il fondamentale principio di solidarietà che la Società Autostrade evidentemente ignora benché sia principio di rango costituzionale.

L’art. 2 in particolare impone ad ogni cittadino i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Dunque un’interpretazione restrittiva del termine soccorrere (che come detto sarebbe anche letteralmente infondata) comporterebbe anche la violazione del precetto costituzionale.

Davvero si fatica a concepire come una s.p.a. che non sostiene alcun costo aggiuntivo per il transito di mezzi adibiti al soccorso possa prendere un’interpretazione restrittiva della norma e che per pochi spiccioli, davvero irrilevanti ai fini del proprio bilancio, possa venire meno ai propri doveri di solidarietà economica e sociale nei confronti di malati a cui enti composti da volontari forniscono la propria assistenza.

La terza sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 9060/2012 ha potuto affermare che: La nozione di servizio socio sanitario deve infatti ritenersi comprensiva di qualsiasi attività diretta a promuovere la salute psico-fisica e il benessere dei cittadini e quindi anche l’assistenza ed il trasporto degli infermi; pertanto, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non si esaurisce nel solo servizio di assistenza medica di emergenza (118), ma comprende nel suo ambito altre attività dirette a garantire in vario modo l’effettività dei principi, di rango costituzionale, solidaristici e di tutela della salute dei cittadini. Inoltre il Consiglio di Stato ha ricordato: Anche la Corte di Giustizia CE ha sottolineato che i servizi pubblici di soccorso comprendono solitamente, non solo i servizi di trasporto medico d’urgenza, ma anche servizi di trasporto qualificato consistenti nel trasferimento mediante veicolo sanitario, con adeguata assistenza specialistica, di persone malate, infortunate o comunque bisognose di assistenza ma la cui situazione non riveste carattere di emergenza (Corte di Giustizia CE, Sez. III, 29.04.2010 n. 160)”.

Non ci sono pertanto ragioni perché Società Autostrade debba perseverare in questo abuso. Attualmente vi sono due vertenze patrocinate dallo scrivente nanti al Tribunale di Roma e ovviamente vi terrò aggiornati su ogni sviluppo.

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